Impianti e risparmio energetico: riassunto - Studentville

Impianti e risparmio energetico: riassunto

Come utilizzare impianti ed avere risparmio energetico: riassunto

IMPIANTI E RISPARMIO ENERGETICO: RIASSUNTO. La maggior parte degli esperti sostiene che nei prossimi decenni la disponibilità delle fonti energetiche tradizionali (petrolio,metano e carbone) risulterà insufficiente per far fronte al consumo mondiale di energia.
Questa opinione, può essere sintetizzata attraverso le seguenti considerazioni: nel 2003 risulta che siano stati estratti in media 77 milioni di barili di petrolio al giorno, che si ritiene equivalgono a un quarantesimo delle riserve mondiali conosciute. Ciò significa che, se non verranno individuati altri giacimenti, al ritmo attuale dei consumi tutto il petrolio si esaurirà in 40 anni. La disponibilità del metano non risulta essere di molto maggiore, mentre è più tranquillizzante la disponibilità del carbone. Stando così le cose, le fonti energetiche tradizionali non potranno dunque soddisfare in definitivamente il fabbisogno energetico, mentre il contributo di quelle rinnovabili, allo stato attuale delle tecnologie, non va oltre a modeste percentuali e la speranza di disporre di energia nucleare sicura senza produzione di scorie radioattive non ha trovato sinora concreti riscontri.
Da stime fatte dall’ ENEA (Ente Nazionale per le nuove tecnologie, l’Energia e l’ Ambiente) risulta che il consumo energetico annuo per le varie forme di riscaldamento in Italia di aggiri a 18 Mtep, cioè 18 milioni di tonnellate di petrolio. A questo consumo corrisponde l’ immissione in atmosfera di oltre 44 milioni di tonnellate di CO2 con gravi conseguenze per l’ ambiente.
Si stima che oltre un terzo del calore generato da questa enorme quantità di combustibile venga dissipato a causa dell’ inefficiente coibentazione degli edifici, dell’ irrazionalità degli impianti di riscaldamento e del loro impiego dissennato.Un contributo essenziale alla soluzione di questi problemi può essere fornito dai tecnici che devono adoperarsi per diffondere comportamenti più responsabili verso questi aspetti della nostra realtà, tanto importanti quanto trascurati.
Gli elementi che più direttamente incidono sul consumo energetico per il riscaldamento sono il tipo di combustibile, il tipo di impianto e il suo livello di efficienza, il grado di isolamento termico dell’ edificio.

Impianti e risparmio energetico: I combustibili. La maggior parte dei generatori di calore attualmente in uso è alimentata da combustibili liquidi o da combustibili gassosi.
Gli edifici riscaldati mediante energie alternative sono ancora un’ esigua minoranza. Lo scarso successo delle fonti energetiche alternative dipende da vari fattori, tra i quali la poco propensione ad accettare soluzioni innovative e di affidabilità non sempre sufficientemente comprovata e la complessità delle procedure per ottenere i contributi economici previsti dalla legge a favore delle iniziative per il  contenimento energetico.

Gli impianti. Con le tecnologie attuali è possibile realizzare impianti capaci di ottimi rendimenti termici e dotati di dispositivi di regolazione molto precisi.
Una condizione essenziale per ridurre i consumi di combustibile e l’ emissione di sostanze volatili è che l’ impianto, venga impiegato correttamente e sia sottoposto a manutenzione regolare.

L’ isolamento termico. Per ridurre i consumi del riscaldamento bisogna che la superficie esterna degli edifici sia in grado di opporsi in misura adeguata al passaggio del calore.
Ormai tutti gli edifici di nuova costruzione devono rispondere ai requisiti di legge riguardo al contenimento delle dispersione termiche.

IMPIANTI E RISPARMIO ENERGETICO: NORME. La normativa italiana in merito al contenimento energetico è stata profondamente modificata da alcune importanti disposizioni di legge.
In particolare il D.Lgs. 19-8-2005, n.192 ha definito la certificazione energetica degli edifici rendendola obbligatoria a partire dal gennaio 2006. Nel 2002 è stata emanata la Direttiva Europea che ha tracciato le linee guida che gli Stati Membri devono adottare per garantire i requisiti minimi di presentazione energetica degli edifici. La Direttiva ha demandato a ciascuno degli Stati Membri il compito di predisporre, entro il 2006, le procedure per la certificazione energetica degli edifici e di definire:

  • Il quadro generale di un metodo di calcolo del rendimento energetico integrato degli uffici
  • L’applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione
  • L’applicazione di requisiti di rendimento energetico degli edifici esistenti di grande superficie soggetti a importanti ristrutturazioni
  • La certificazione energetica degli edifici
  • L’ ispezione periodica degli impianti termici e di condizionamento e controlli a carico delle caldaie con più di 15 anni

La normativa italiana è stata adeguata alla Direttiva Europea con il Decreto 192/05, che ha aggiornato e integrato tutta la precedente normativa in materia di contenimento energetico e di riduzione delle immissioni inquinanti che stabilisce l’ obbligo della certificazione energetica degli edifici a partire dal gennaio 2006.
L’obbligo delle certificazioni riguarda:

  • Tutte le nuove costruzioni
  • Gli edifici esistenti di superficie utile superiore ai 1000 m2 nel caso di demolizione e ricostruzione o nel caso di sostituzione degli elementi costituenti l’ involucro edilizio oppure ancora ampliamenti per più del 20% del volume iniziale.

Il Decreto si propone di:

  • Favorire lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili rendendo obbligatoria l’installazione di impianti solari per la produzione di acqua calda negli edifici pubblici e la predisposizione delle opere edili e impiantistiche necessarie a favorire l’installazione di impianti solari termici o voltaici
  • Promuovere iniziative a favore della produzione energetica fotovoltaica
  • Stabilire nuovi criteri di calcolo delle prestazioni energetiche
  • Ridurre i valori limite per il progetto del bilancio energetico
  • Individuare nuove procedure di controllo

È utile acquisire alcune definizione contenute nel Decreto e nei suoi allegati, che chiariscono le procedure previste dalla nuova normativa.

Accertamento. E’ l’insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.

Attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell’ edificio. E’ il documento attestante la prestazione energetica.

Certificazione energetica dell’edificio. E’ il complesso delle operazioni svolte per il rilascio della certificazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell’ edificio.

Conduzione. E’ il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell’ esercizio e manutenzione dell’ impianto.

Controlli sugli edifici o sugli impianti. Sono le operazione svolte dai tecnici qualificati operanti sul mercato.

Edificio. E’ un sistema costituito dagli elementi edilizi esterni che delimitano uno spazio di volume definito.

Edificio adibito a uso pubblico. E’ un edificio nel quale si svolge l’ attività istituzionale di enti pubblici.

Edificio di nuova costruzione. E’ un edificio per il quale la richiesta di autorizzazione o concessione edilizia, sia stata presentata successivamente alla data in vigore del Decreto 192/05 (23 settembre 2005).

Edificio di proprietà pubblica. E’ un edifici odi proprietà dello stato, delle regioni o degli enti locali, destinato sia allo svolgimento delle attività dell’ ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata.

Esercizio e manutenzione di un impianto termico. E’ il complesso di operazioni che comporta l’ assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.
Ispezioni sugli edifici e sugli impianti. Sono gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti altamente qualificati.

Manutenzione ordinaria dell’ impianto termico. Sono le operazione previste nei libretti d’ uso e manutenzione degli apparecchi e componenti.

Manutenzione straordinaria dell’ impianto termico. Sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’ impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni,ecc.

Prestazione energetica o rendimento di un edificio. E’ la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi a un uso standard dell’ edificio.

Terzo responsabile dell’ esercizio e della manutenzione dell’ impianto termico. E’ la persona fisica o giuridica che è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’ esercizio, della manutenzione e dell’ adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia ambientale.

Il certificato energetico. Il certificato energetico introdotto dalla legge 10/91 e definito dal Decreto 192/05 si articola in:

  • Una parte di natura descrittiva, destinata a fornire gli elementi utili per una conoscenza esauriente e aggiornata dell’ edificio oggetto di certificazione;
  • Una più specialistica,costituita dall’ elaborazione degli elementi che intervengono nella valutazione dei parametri energetici.

Accorgimenti per ridurre il consumo energetico per riscaldamento. Per ridurre il consumo degli impianti di riscaldamento occorre:

  • Migliorare l’ isolamento termico
  • Aumentare l’ inerzia termica degli involucri murari
  • Realizzare in modo corretto gli impianti di produzione e i sistemi di distribuzione del calore
  • Installare sistemi di regolazione e controllo e dell’impianti
  • Attenuare l’ erogazione del riscaldamento durante le ore notturne o durante i periodi di inutilizzo dei locali
  • Impianti

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