Crimini Contro l'Umanità



I 'Crimini Contro l'Umanità' negli Statuti dei Tribunali Penali Internazionali
Dopo il processo di Norimberga non si è avuta nessuna Convenzione internazionale che si occupasse in generale di crimini contro l’umanità. Il problema relativo alla definizione di questa categoria di crimini, si è però ripresentato in seguito agli avvenimenti verificatisi nella ex Jugoslavia e nel Ruanda, e così, negli Statuti dei due tribunali ad hoc, istituiti per processare i colpevoli dei gravi crimini commessi in quei territori, si torna a definire la categoria dei crimini contro l’umanità. La stessa tecnica definitoria è stata utilizzata nello statuto della Corte penale internazionale Rispetto alla definizione dell’art. 6c della Carta del Tribunale di Norimberga, l’elenco delle fattispecie che rispondono alla definizione di crimini contro l’umanità è stato ampliato. Accanto alle fattispecie classiche, come ad esempio l’assassinio, la riduzione in schiavitù, la deportazione, gli Statuti dei Tribunali ad hoc hanno previsto anche la tortura e lo stupro. Un ulteriore ampliamento, è stato apportato dallo Statuto della Corte penale internazionale il cui art.7 prevede anche la sparizione forzata di persone e l’apartheid. Lo Statuto della Corte penale internazionale, non ha avuto solo il merito di ampliare la categoria dei crimini contro l’umanità, ma esso chiarisce anche la definizione di alcuni crimini specifici come lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione o il trasferimento forzato di popolazioni, la tortura e la gravidanza forzata. Nonostante le differenze che si possono ravvisare nei vari testi internazionali, relativamente alla definizione di questi crimini, essi presentano anche numerosi elementi comuni, in particolare, comuni a tutti i testi sono gli elementi costitutivi: per aversi crimine contro l’umanità è, infatti, necessario che gli atti criminosi siano compiuti nell’ambito di un esteso e sistematico attacco contro popolazioni civili, indipendentemente dal fatto che siano cittadini dei paesi dove sono commessi e dal fatto che siano compiuti in tempo di guerra o di pace. A tal proposito il Tribunale penale per la ex Jugoslavia ha affermato che 'è ormai un precetto comune che i crimini contro l’umanità non abbiano bisogno di alcun legame con un conflitto armato internazionale' e lo Statuto del Tribunale penale internazionale, istituito a Roma, non contiene nessun riferimento alla necessità di un collegamento.