L’espressione “crimini contro l’umanità” viene oggi utilizzata per indicare qualsiasi
atrocità commessa su larga scala. In realtà, però, questo non è il suo significato
originario, né quello tecnico.
L’espressione si trova per la prima volta nel Preambolo della Convenzione dell’Aja del
1907, in cui sono state codificate le norme che disciplinano i conflitti armati.
Dopo la Prima guerra mondiale, nel quadro del Trattato di pace di Versailles, le potenze
vincitrici chiesero l’istituzione di una Commissione incaricata di indagare sui crimini di
guerra commessi in violazione della Convenzione dell’Aja del 1907. Nel marzo del
1919 la Commissione stabilì che, oltre ai crimini di guerra commessi dai tedeschi, i
turchi avevano commesso 'dei crimini contro le leggi dell’umanità'
per il massacro dei
cittadini armeni e per questo chiese l’istituzione di un tribunale internazionale con
competenze penali per giudicare questi crimini di eccezionale gravità.
Tale richiesta non fu però accolta a causa del voto contrario degli Stati Uniti d’America
e del Giappone, i quali sostenevano che non esiste un diritto penale sovrastatale, e che
introdurlo ad hoc per azioni già compiute avrebbe violato il fondamentale principio
giuridico del divieto di retroattività della legge penale. In particolare, si affermava che
gli acts of State non sarebbero mai potuto essere giudicati da tribunali esterni perché ciò
avrebbe violato un principio cardine del diritto internazionale: quello dell’indipendenza
e della sovranità degli Stati. Si obiettava perciò che il diritto internazionale non
concepiva la nozione di crimine contro l’umanità, e di conseguenza, non poteva neppure servirsene: il concetto di ‘umanità’ è privo di limiti e si trasforma storicamente e
geograficamente, non potendo così appartenere all’ambito del diritto positivo
internazionale.
Solo nel 1945, al termine della Seconda guerra mondiale, si ritornò a parlare di ‘crimini
contro l’umanità’ in relazione alle tremende atrocità commesse dai tedeschi a danno di
milioni di persone (in particolare ebrei) durante la guerra. L’elaborazione di questa
nuova categoria si era resa necessaria a causa dell’impossibilità di ricondurre tali
crimini alle categorie dei crimini di guerra e contro la pace, già conosciuti.
Alcuni dei più efferati delitti come lo sterminio degli ebrei, l’imposizione di lavori
forzati, le deportazioni di massa, pur costituendo azioni criminali alla stregua di
qualsiasi ordinamento penale statale, non erano inquadrabili nelle altre due categorie di
crimini internazionali allora conosciute.
Essi, infatti, non potevano essere ricondotti alla categoria dei crimini di guerra, poiché
non erano stati commessi contro forze armate o civili degli Stati esteri contro i quali era
condotta la guerra, anzi, la maggior parte delle vittime erano gli stessi cittadini tedeschi
perseguitati in quanto ebrei, o cittadini di Stati alleati con la Germania. In realtà, però,
non si potevano neppure considerare crimini contro la pace mancando l’elemento della
politicità dell’aggressione.
La definizione di questa nuova categoria di crimini fu data per la prima volta nella Carta
del Tribunale di Norimberga il cui art. 6c stabiliva: 'Sono crimini contro l’umanità: l’assassinio, lo sterminio, la riduzione in
schiavitù, la deportazione e altri atti inumani commessi contro popolazioni civili
prima o durante la guerra; persecuzioni per motivi politici, razziali, religiosi in
applicazione di, o in rapporto con, tutti i reati che rientrano nella giurisdizione
del Tribunale, che costituiscano o meno una violazione della legislazione nazionale del paese in cui sono stati perpetrati'.
La stessa definizione era contenuta nello Statuto del Tribunale militare internazionale di
Tokio per l’Estremo Oriente (art.5), che adottò la stessa Carta di quello di Norimberga.
C’era però un limite rilevante nel concetto di crimine contro l’umanità: per essere
considerato come tale, esso doveva essere connesso ai crimini di guerra o contro la
pace. In sostanza essi avevano un carattere complementare rispetto alle altre due figure
criminose e non erano considerati suscettibili di autonoma rilevanza internazionale.
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