Crimini Contro l'Umanità



Definizione di 'Crimini Contro l'Umanità'
L’espressione “crimini contro l’umanità” viene oggi utilizzata per indicare qualsiasi atrocità commessa su larga scala. In realtà, però, questo non è il suo significato originario, né quello tecnico. L’espressione si trova per la prima volta nel Preambolo della Convenzione dell’Aja del 1907, in cui sono state codificate le norme che disciplinano i conflitti armati. Dopo la Prima guerra mondiale, nel quadro del Trattato di pace di Versailles, le potenze vincitrici chiesero l’istituzione di una Commissione incaricata di indagare sui crimini di guerra commessi in violazione della Convenzione dell’Aja del 1907. Nel marzo del 1919 la Commissione stabilì che, oltre ai crimini di guerra commessi dai tedeschi, i turchi avevano commesso 'dei crimini contro le leggi dell’umanità' per il massacro dei cittadini armeni e per questo chiese l’istituzione di un tribunale internazionale con competenze penali per giudicare questi crimini di eccezionale gravità. Tale richiesta non fu però accolta a causa del voto contrario degli Stati Uniti d’America e del Giappone, i quali sostenevano che non esiste un diritto penale sovrastatale, e che introdurlo ad hoc per azioni già compiute avrebbe violato il fondamentale principio giuridico del divieto di retroattività della legge penale. In particolare, si affermava che gli acts of State non sarebbero mai potuto essere giudicati da tribunali esterni perché ciò avrebbe violato un principio cardine del diritto internazionale: quello dell’indipendenza e della sovranità degli Stati. Si obiettava perciò che il diritto internazionale non concepiva la nozione di crimine contro l’umanità, e di conseguenza, non poteva neppure servirsene: il concetto di ‘umanità’ è privo di limiti e si trasforma storicamente e geograficamente, non potendo così appartenere all’ambito del diritto positivo internazionale. Solo nel 1945, al termine della Seconda guerra mondiale, si ritornò a parlare di ‘crimini contro l’umanità’ in relazione alle tremende atrocità commesse dai tedeschi a danno di milioni di persone (in particolare ebrei) durante la guerra. L’elaborazione di questa nuova categoria si era resa necessaria a causa dell’impossibilità di ricondurre tali crimini alle categorie dei crimini di guerra e contro la pace, già conosciuti. Alcuni dei più efferati delitti come lo sterminio degli ebrei, l’imposizione di lavori forzati, le deportazioni di massa, pur costituendo azioni criminali alla stregua di qualsiasi ordinamento penale statale, non erano inquadrabili nelle altre due categorie di crimini internazionali allora conosciute. Essi, infatti, non potevano essere ricondotti alla categoria dei crimini di guerra, poiché non erano stati commessi contro forze armate o civili degli Stati esteri contro i quali era condotta la guerra, anzi, la maggior parte delle vittime erano gli stessi cittadini tedeschi perseguitati in quanto ebrei, o cittadini di Stati alleati con la Germania. In realtà, però, non si potevano neppure considerare crimini contro la pace mancando l’elemento della politicità dell’aggressione. La definizione di questa nuova categoria di crimini fu data per la prima volta nella Carta del Tribunale di Norimberga il cui art. 6c stabiliva: 'Sono crimini contro l’umanità: l’assassinio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e altri atti inumani commessi contro popolazioni civili prima o durante la guerra; persecuzioni per motivi politici, razziali, religiosi in applicazione di, o in rapporto con, tutti i reati che rientrano nella giurisdizione del Tribunale, che costituiscano o meno una violazione della legislazione nazionale del paese in cui sono stati perpetrati'. La stessa definizione era contenuta nello Statuto del Tribunale militare internazionale di Tokio per l’Estremo Oriente (art.5), che adottò la stessa Carta di quello di Norimberga. C’era però un limite rilevante nel concetto di crimine contro l’umanità: per essere considerato come tale, esso doveva essere connesso ai crimini di guerra o contro la pace. In sostanza essi avevano un carattere complementare rispetto alle altre due figure criminose e non erano considerati suscettibili di autonoma rilevanza internazionale.