Atti Aventi Forza di Legge e Referendum
LEGGI DI DELEGA E DECRETO LEGISLATIVO DELEGATO
La legge di delega è la legge con cui il Parlamento delega al Governo le proprie funzioni legislative.
Il decreto legislativo è quell’atto avente forza di legge deliberato dal Governo previa acquisizione del potere legislativo tramite legge delega.
Caratteristiche della legge-delega:
- può essere conferita esclusivamente con legge formale;
- può essere conferita soltanto all’intero Governo;
- deve contenere delle indicazioni minime sulla materia;
- deve delimitare l’ambito tematico della funzione delegata;
- deve restringere l’ambito temporale della funzione delegata;
- deve indicare i principi e i criteri direttivi che guiderannol’esercizio del potere delegato
Procedimento cronologico del decreto legislativo:
- proposta del ministro competente;
- delibera del Consiglio dei ministri;
- eventuali adempimenti ulteriori, prescritti dalla legge-delega;
- eventuale ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri;
- emanazione del Presidente della Repubblica.
Deleghe accessorie:
Sono considerati una delega legislativa anche i casi in cui il Parlamento, una volta approvata una legge, ne delega le disposizioni di attuazione al Governo: sono le deleghe accessorie.
Un particolare caso di delega accessoria si ha quando al Governo viene chiesto di coordinare le leggi riguardanti una materia in un Testo Unico.
DECRETO LEGGE E LEGGE DI CONVERSIONE
Il decreto legge è un atto avente forza di legge, adottabile “in casi straordinari di necessità e urgenza” che entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione sulla G.U. e “perde di efficacia sin dall’inizio” se il Parlamento non lo converte in legge entro 60 giorni.
Il DL è disciplinato dall’articolo 77 Cost.
Non possono essere oggetto di decreto legge le materie coperte da riserva di assemblea (art.72 Cost), ad esempio le leggi elettorali.
Il decreto legge deve essere deliberato dal Consiglio dei ministri, emanato dal Presidente della Repubblica e immediatamente pubblicato nella G.U.
Il giorno della pubblicazione, il DL deve essere presentato alle Camere che, “anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni” (art.77 Cost).
Attraverso tale presentazione, il Governo chiede al Parlamento di convertire in legge il decreto.
I decreti legge non convertiti in legge entro 60 giorni del D.L. quest’ultimo decade e perde efficacia fin dall’inizio. I rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti sono risolti in due modi:
-
attraverso la c.d. legge di sanatoria: si tratta di una legge riservata alle Camere. Tuttavia, il Parlamento non è obbligato ad approvare la legge di sanatoria. Si tratta di una decisione politica.
Il governo può adottare, sotto la propria responsabilità, provvedimenti provvisori in materia (art.77 Cost). La responsabilità richiamata dalla Costituzione è sia penale (i ministri rispondono degli eventuali reati commessi con l’emanazione del D.L.) sia civile (i ministri rispondono solidalmente di eventuali danni provocati a terzi) sia amministrativo-contabile (c.d. danno erariale). -
A seguito di una sentenza della Corte Costituzionale del 1996, è stata dichiarata illegittima la pratica della reiterazione dei decreti legge, cioè la ripresentazione degli stessi qualora non convertiti in legge entro 60 giorni.
ALTRI DECRETI CON FORZA DI LEGGE
Altri decreti con forza di legge:
- decreti emanati dal Governo in caso di guerra;
- decreti legislativi di attuazione degli Statuti speciali.
REGOLAMENTI PARLAMENTARI
I Regolamenti parlamentari:
Il Regolamento parlamentare è l’atto cui l’articolo 64 Cost. riserva la disciplina dell’organizzazione di ciascuna Camera, ivi compreso il procedimento legislativo.
E’ approvato a maggioranza assoluta e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
I Regolamenti parlamentari sono considerati fonti primarie, inferiori soltanto alla Costituzione.
IL REFERENDUM ABROGATIVO COME FONTE
Il Referendum abrogativo:
Il referendum è la richiesta fatta al corpo elettorale di esprimersi direttamente su una determinata questione (strumento di democrazia diretta).
La Costituzione prevede tre tipologie di referendum:
- referendum costituzionale: anche detto approvativo o sospensivo;
- referendum consultivo: per la modificazione dei confini di Regioni ed enti locali;
- referendum abrogativo.
Quest’ultimo è, secondo una sentenza della Corte Costituzionale, “un atto-fonte dell’ordinamento dello stesso rango della legge ordinaria” (fonte primaria). Infatti, il fatto che con il referendum si possano solo abrogare disposizioni non significa che non si possano introdurre norme nuove, come effetto della manipolazione del testo.
Procedimento per il referendum abrogativo:
Secondo l’articolo 75 Cost, possono proporre referendum abrogativo 500.000 elettori o 5 Consigli regionali.
Richiesta popolare
I promotori depositano presso la Corte di Cassazione il quesito che intendono sottoporre a referendum. Entro tre mesi devono raccogliere le 500.000 firme necessarie.
Richiesta regionale
I Consigli di almeno 5 Regioni devono approvare la richiesta a maggioranza assoluta e depositarla presso la Corte di Cassazione.
L'ufficio centrale per il referendum (presso la Cassazione): esamina le richieste per giudicarne la conformità alla legge da un punto di vista formale.
Corte Costituzionale: emette il giudizio di ammissibilità, esaminando la richiesta da un punto di vista sostanziale.
L’esame della Corte Costituzionale
Esaminando le richieste di referendum, la Consulta deve verificare:
- che il quesito sia coerente e univoco
- che il quesito non riguardi le materie escluse dall’articolo 75 Cost.:
- leggi tributarie e di bilancio;
- leggi di amnistia e di indulto;
- leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.
Presidente della Repubblica: se la Corte Costituzionale dichiara ammissibile il referendum, il Capo dello Stato fissa il giorno della votazione tra il 15/4 e il 15/6.
Il referendum è valido solo se si reca alle urne il 50% +1 degli elettori (quorum strutturale).
Se si raggiunge anche il quorum funzionale (più del 50% dei votanti vota “SI”) la norma è abrogata.
In caso contrario (maggioranza di “NO”), la norma rimane in vigore e il quesito non può essere riproposto prima di 5 anni.
Regolamenti governativi
Si tratta di atti sostanzialmente legislativi ma formalmente amministrativi: non si distinguono affatto dalle leggi ordinarie per contenuto o per importanza.
I regolamenti governativi sono fonti secondarie, sottoposti alla legge e agli atti aventi forza di legge.
La recente riforma costituzionale del Titolo V ha stabilito il principio di parallelismo tra funzioni legislative e funzioni regolamentari, limitando il governo all’emanazione di regolamenti sulle sole materie ad esclusiva potestà legislativa dello Stato.