Promulgazione
Conclusa la fase di approvazione, la legge non è ancora efficace.
Per esserlo le mancano tre ulteriori passaggi:
1- La promulgazione del Presidente della Repubblica;
2- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
3- l ’attesa di 15 giorni da tale pubblicazione.
Il Presidente della Repubblica può disporre il rinvio della legge alle Camere (per motivi di merito costituzionale e non attinenti al contenuto politico della legge, veto sospensivo) ed esse hanno l’obbligo di vagliare nuovamente il testo deliberato.
Tale rinvio può essere compiuto una sola volta: nel caso in cui il Parlamento approvi nuovamente la stessa legge, il Presidente della Repubblica è obbligato a promulgarla.