Deliberazione
Ogni progetto di legge, prima di essere votato in Aula, deve prima essere esaminato da una Commissione parlamentare (composta in modo da rappresentare proporzionalmente i gruppi parlamentari), scelta dal Presidente della Camera per competenza, secondo tre tipi di procedura:
1 - In sede referente (ordinaria)
La commissione dà il proprio parere alla proposta di legge, a ciascun articolo e ad eventuali emendamenti. Trasmette, poi, il testo finale all’Aula, che dovrà votare il DDL articolo per articolo, insieme agli emendamenti.
Se una Camera approva degli emendamenti, la legge deve essere sottoposta di nuovo al voto dell’altra Camera (navette)
2 - In sede deliberante (legislativa)
Alla commissione viene demandata l’intera funzione legislativa: il ddl e gli eventuali emendamenti sono discussi e approvati soltanto dalla commissione.
Non c’è dibattito e voto in Aula.
Per alcune materie non è possibile usare questo procedimento.
3 - In sede redigente
Tale procedura punta a sgravare l’Aula dalla discussione e dall’approvazione di articoli ed emendamenti, riservandole il solo voto di approvazione finale.
La Commissione, pertanto, predispone il testo finale della legge.
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO
Ad eccezione del procedimento “per commissione deliberante” (o legislativa), le proposte di legge vagliate dalle commissioni vengono poi inviate alle Camere.
Ad esse spettano la discussione e l’approvazione della legge articolo per articolo: in caso di emendamenti approvati da una Camera, la legge deve essere sottoposta di nuova al voto dell’altra (navette), finché i due rami del Parlamento non approvano un testo identico.