Documento di Programmazione Economica Finanziaria
La manovra di bilancio racchiude un complesso di provvedimenti di competenza del Governo e sottoposti all’approvazione parlamentare, che non si esauriscono nella presentazione ed approvazione del bilancio, preventivo e consuntivo. Alti atti precedono e accompagnano l’iter di approvazione del bilancio, per inserirlo in un quadro di programmazione economica e così correggerne i risultati nel senso desiderato. Per fare questo occorre impostare una programmazione, non si può fare direttamente in sede di discussione del bilancio. Anche perché l’art. 81 vieta espressamente di apportare le correzioni di entrata o di spesa direttamente nella legge di bilancio.
Questi altri atti che compongono la manovra sono il Dpef, (Documento di programmazione economico-finanziaria), da presentare entro il 30 giugno, che costituisce in pratica il progetto iniziale; poi entro il 30 Settembre devono essere presentati il bilancio annuale e pluriennale a legislazione vigente (che riporta le entrate e le spese così come previste dalle norme in vigore) insieme con la legge finanziaria, che apporta alle leggi di entrata e di spesa le modifiche necessarie per indirizzare i conti verso gli obiettivi desiderati (riduzione del deficit, sviluppo, ecc).
All’esame della finanziaria è dedicata una “sessione di bilancio” apposita, da ottobre a dicembre (con due passaggi per ogni Camera, in commissione bilancio e poi in aula), per arrivare entro la fine dell’anno ad approvare la finanziaria e il bilancio annuale e pluriennale “programmatico” (adeguato agli obiettivi programmati perché ha recepito le variazioni previste in finanziaria ).
In mancanza di approvazione del bilancio prima dell’inizio dell’anno, la Costituzione all’art. 81 c. 2, stabilisce che è possibile superare il limite del 31 dicembre per non più di quattro mesi (cioè entro il 30 Aprile), ma solo con legge apposita che conceda l’esercizio provvisorio del bilancio (contenendosi per ciascun mese nei limiti di un dodicesimo della spesa dell’anno precedente).
- Il Dpef. Non è presentato come disegno di legge, ma ha la natura di un documento di programmazione elaborato dal Ministro dell’Economia e approvato dal Consiglio dei Ministri, che deve essere presentato al Parlamento entro il 30 di Giugno per il dibattito e la votazione nella forma della risoluzione (che deve avvenire entro il 31 Luglio).
Il Dpef prevede le grandi linee dei conti pubblici per i prossimi quattro anni (e ogni anno si aggiorna per scorrimento andando avanti di un anno), inserendoli nel quadro più ampio dell’economia nazionale, europea e mondiale, perché solo tenendo conto dell’andamento del PIL e della congiuntura nel paese e nel mondo si possono prevedere correttamente i conti pubblici (sappiamo che entrate e spese sono influenzate dal ciclo economico) ed apportare aggiustamenti e correzioni, insomma realizzare la propria politica di bilancio.
Il Dpef risulta quindi costituito da tre parti:- proiezione del quadro macroeconomico internazionale e interno (andamento previsto del PIL e dei prezzi nel mondo, nell’area dell’euro e in Italia)
- andamento tendenziale delle grandezze di bilancio, cioè a dire a quali risultati di bilancio si giungerebbe lasciando le politiche invariate all’interno del prospettato andamento dell’economia
- obiettivi programmatici, cioè risultati di bilancio a cui si decide di pervenire, e interventi correttivi da apportare alle entrate e alle spese per ottenere i saldi desiderati e realizzare gli altri obiettivi di politica economica compatibili.