Leggi Costituzionali
La disciplina per l’approvazione di leggi costituzionali è la stessa utilizzata per la revisione della Costituzione (procedura aggravata ex art.138):
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due deliberazioni successive a distanza di tre mesi per ogni ramo del Parlamento;
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nella prima l’approvazione è a maggioranza relativa, nella seconda è necessaria la maggioranza assoluta dei membri ciascuna Camera, e almeno i 2/3 per evitare l’eventuale referendum costituzionale che può essere chiesto, entro 3 mesi dalla pubblicazione della legge sulla G.U., da 500.000 elettori o 5 consigli regionali o 1/5 dei membri di una Camera.
Per tale referendum non è previsto il raggiungimento di un quorum strutturale.
Limiti della revisione costituzionale
Vi è un limite esplicito posto dalla Costituzione (art.139):
“La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”.
La dottrina ha inteso per “forma repubblicana” anche il carattere democratico dell’ordinamento.
Sono, perciò, al riparo da modificazioni anche tutti quei principi su cui esso si fonda: carattere elettivo e rappresentativo delle istituzioni, libertà ed eguaglianza del voto, libertà di espressione, associazione, riunione, ecc.