Consiglio di Stato annulla il divieto automatico: i docenti possono insegnare nelle università telematiche

Consiglio di Stato annulla il divieto automatico: i docenti possono insegnare nelle università telematiche

La sentenza n. 9314/2026 dichiara illegittimo il veto generalizzato delle università ai docenti che insegnano presso atenei telematici.
Consiglio di Stato annulla il divieto automatico: i docenti possono insegnare nelle università telematiche

La sentenza n. 9314/2026 del Consiglio di Stato dichiara illegittima la delibera con cui un ateneo statale ha vietato ai propri docenti qualsiasi incarico di insegnamento presso università telematiche. Il provvedimento costituisce un chiarimento decisivo sulla questione: l’assunzione automatica che tali incarichi integrino sempre un’attività concorrenziale con l’università di appartenenza è contraria alla legge.

Il veto generalizzato censurato dai giudici amministrativi colpiva indistintamente ogni forma di collaborazione didattica, comprendendo anche incarichi a titolo gratuito o privi di elementi che configurassero conflitti reali. La pronuncia esclude la legittimità di un divieto non fondato su un’analisi caso per caso delle singole situazioni, affermando la necessità di una valutazione concreta e motivata per ciascun incarico.

Il perimetro del divieto: perché l’automatismo è illegittimo

Il Consiglio di Stato esclude che l’insegnamento presso università telematiche costituisca automaticamente un’attività concorrenziale rispetto all’ateneo di appartenenza del docente. La sentenza censura proprio l’automatismo alla base del divieto: imporre un veto generalizzato, senza valutare le singole situazioni, viola la normativa vigente.

L’illegittimità nasce dal fatto che la delibera prescinde da qualsiasi verifica concreta delle attività svolte, applicando un presupposto assoluto privo di fondamento giuridico.

Il principio affermato dai giudici amministrativi richiede invece una valutazione specifica e motivata per ogni incarico. Non è sufficiente che l’attività si svolga presso un ateneo telematico per giustificare il divieto: occorre dimostrare che quell’incarico specifico generi un conflitto reale con l’università di appartenenza.

L’approccio generalizzato adottato dall’ateneo si scontra così con l’obbligo di verificare nel caso concreto l’esistenza di elementi incompatibili.

Il conflitto di interesse: non basta l’ipotesi potenziale

La pronuncia del Consiglio di Stato introduce un principio chiaro: il conflitto di interesse deve essere reale, non semplicemente ipotizzato. L’espressione “conflitto di interesse non potenziale” rappresenta il nucleo della decisione e indica che la mera possibilità astratta di una situazione conflittuale non giustifica l’imposizione di un divieto generalizzato.

Il rischio teorico, pur presente, non costituisce di per sé un elemento sufficiente per vietare ai docenti di assumere incarichi presso università telematiche. La valutazione richiesta dalla sentenza deve concentrarsi su elementi concreti e verificabili che dimostrino l’esistenza effettiva di un conflitto tra l’attività presso l’ateneo di appartenenza e quella svolta nell’università telematica.

Solo quando emergono evidenze specifiche di incompatibilità reale è legittimo imporre limitazioni.

Le ricadute operative su delibere e regolamenti interni

La pronuncia del Consiglio di Stato impone un ripensamento dei regolamenti interni degli atenei statali. Le delibere che prevedono un divieto automatico per tutti gli incarichi presso università telematiche non sono compatibili con il principio espresso dalla sentenza. Il veto generalizzato, infatti, prescinde dall’esame delle attività effettivamente svolte e configura un automatismo che la giustizia amministrativa ha dichiarato illegittimo.

Ogni eventuale limitazione deve essere motivata e ancorata a situazioni concrete, non alla mera qualificazione formale dell’incarico. Gli atenei sono tenuti a verificare caso per caso la sussistenza di un conflitto reale, evitando presunzioni astratte.

La decisione fa chiarezza sia per le università che per i docenti, affermando che la natura telematica di un ateneo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per legittimare un divieto.

Le parole chiave della pronuncia: concorrenza e gratuità dell’incarico

La sentenza del Consiglio di Stato mette a fuoco due concetti centrali: la nozione di concorrenza e la rilevanza della gratuità dell’incarico. Sul primo fronte, viene escluso che l’insegnamento presso un’università telematica integri automaticamente un’attività concorrenziale con l’ateneo statale di appartenenza. La qualifica formale di “telematica” dell’istituzione destinataria dell’incarico non basta, da sola, a configurare il conflitto.

Il secondo profilo riguarda gli incarichi a titolo gratuito. La pronuncia sottolinea che neppure l’assenza di un compenso per il docente giustifica l’applicazione di un divieto generalizzato. Anche quando non sussiste un vantaggio economico diretto, il veto automatico resta illegittimo se manca la dimostrazione di un conflitto reale e concreto.

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