Dal 2005/2006 al 2024/2025, un insegnante di religione ha lavorato ininterrottamente su posti vacanti e disponibili attraverso contratti annuali rinnovati ogni anno. Il tribunale ha accertato che il docente ha operato per circa 240 mesi senza accedere a una posizione stabile, nonostante i posti fossero strutturalmente vacanti.
L’assenza di concorsi ordinari per i docenti di religione, fermi dal lontano 2004, ha impedito qualsiasi forma di stabilizzazione mediante procedure selettive regolari. Questa lacuna amministrativa ha trasformato la precarietà in una condizione strutturale, configurando un abuso sistematico dei contratti a termine.
Il giudice ha sottolineato come la reiterazione delle nomine annuali su posti permanentemente disponibili, in mancanza di reali esigenze temporanee, costituisca una violazione delle norme europee e nazionali sul lavoro a tempo determinato.
La decisione del tribunale di Asti e il fondamento giuridico
Il giudice del lavoro ha accertato la condotta illegittima del Ministero dell’Istruzione, riconoscendo l’abuso di contratti a termine protratto per diciannove anni. La decisione si fonda sull’Accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato, che vieta la reiterazione illecita di rapporti precari in assenza di ragioni oggettive.
L’ordinanza sottolinea come l’assenza di concorsi ordinari per i docenti di religione dal 2004 abbia generato una precarietà strutturale, configurando una violazione concreta dei diritti del lavoratore. Il tribunale ha inoltre chiarito che le procedure concorsuali straordinarie, basate su prove orali semplificate, non possono sanare l’illecito pregresso né cancellare il diritto al risarcimento.
La stabilizzazione rimane una possibilità non automatica e non rappresenta una compensazione adeguata per gli anni di servizio in condizioni di precarietà illegittima.
L’indennizzo: importi, criteri di calcolo e oneri accessori
Il tribunale ha fatto riferimento alle modifiche introdotte dal decreto-legge 131/2024 per determinare l’entità del risarcimento. La durata eccezionale del rapporto precario — 240 mesi di servizio continuativo su cattedre stabili — ha portato il giudice ad applicare la sanzione massima prevista dalla normativa vigente.
L’indennità riconosciuta ammonta a 68.540,40 euro, pari a 24 mensilità dell’ultima retribuzione percepita dal docente. A questo importo si aggiungono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, calcolati dalla data di maturazione del diritto fino al saldo effettivo.
Il Ministero dell’Istruzione è stato inoltre condannato al pagamento delle spese legali, quantificate in circa 5.900 euro, a copertura dell’assistenza legale sostenuta dal lavoratore.
Il calcolo della sanzione tiene conto della gravità della violazione: diciannove anni scolastici di reiterazione illecita configurano un abuso continuato, incompatibile con i principi europei di tutela del lavoro subordinato a tempo determinato.
Le ricadute per i docenti e per il sistema delle supplenze
La sentenza del tribunale di Asti si inserisce in un quadro di precariato strutturale che coinvolge l’intero sistema scolastico italiano. I sindacati denunciano da tempo una gestione inadeguata della Direttiva europea 1999/70/CE, che impone la stabilizzazione dei lavoratori dopo 36 mesi di servizio continuativo.
Ogni anno la scuola italiana genera circa 200.000 supplenze, alimentando un meccanismo che perpetua l’instabilità professionale e compromette la qualità dell’insegnamento. Il caso del docente di religione rappresenta un esempio estremo di questa dinamica, ma riflette una prassi diffusa che interessa tutte le discipline.
Il deferimento dell’Italia alla Corte di giustizia europea evidenzia la gravità della situazione e la necessità di una riforma profonda del reclutamento. La dignità professionale dei docenti resta subordinata a logiche organizzative che privilegiano la flessibilità amministrativa rispetto ai diritti dei lavoratori e alla continuità didattica per gli studenti.
Le domande degli studenti: cosa cambia (e cosa no) dopo la sentenza
La sentenza conferma che l’abuso reiterato di contratti a termine dà diritto a un risarcimento economico, anche consistente. Tuttavia, la decisione non implica l’assunzione automatica: la stabilizzazione resta legata a procedure concorsuali ordinarie, ancora assenti per i docenti di religione dal 2004.
Per chi aspira all’insegnamento, questo significa che operare su supplenze annuali su posti vacanti senza prospettive di concorso espone il sistema scolastico a responsabilità concrete. Il giudice richiama l’obbligo europeo di limitare il ricorso ai contratti temporanei, segnalando che le prove semplificate non sanano il precariato pregresso.
La vicenda offre quindi uno spunto di riflessione su diritti e tutele nel mondo della scuola.