La finestra per la presentazione delle domande di mobilità 2026/2027 per docenti e personale ATA dovrebbe aprirsi tra la fine di febbraio e la prima metà di marzo 2026, con una durata prevista di circa 20 giorni. Questa fase consentirà al personale scolastico di richiedere trasferimenti territoriali e passaggi di ruolo o di cattedra, nel rispetto dei vincoli e delle precedenze stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 2025-2028.
Il CCNI rappresenta la cornice regolatoria che definisce le regole di partecipazione, i criteri di priorità e le limitazioni per chi intende cambiare sede o settore. Le date precise e le modalità operative definitive saranno confermate dall’ordinanza ministeriale, attesa anch’essa nel corso di febbraio 2026.
Il fascicolo digitale del personale: cosa cambia per la domanda
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha messo a disposizione sul proprio sito il Fascicolo digitale del personale scolastico, uno strumento destinato a semplificare notevolmente la compilazione della domanda di mobilità. Entro marzo 2026 la piattaforma sarà pienamente operativa anche per la mobilità dei docenti, permettendo di consultare in un unico ambiente dati anagrafici, informazioni sul ruolo, sulla titolarità e sul servizio prestato.
In questa prima fase i docenti possono già accedere ai titoli conseguiti e autodichiarati nei concorsi banditi a partire dal 2020. La sezione titoli verrà progressivamente integrata con le informazioni in possesso dell’Amministrazione, estendendo entro marzo la consultazione anche alle altre tipologie di personale.
Nonostante le potenzialità offerte dal fascicolo digitale, resta ancora da chiarire quale sarà la modalità definitiva di presentazione delle istanze. Non è stato confermato se si utilizzerà pienamente il nuovo strumento con accesso tramite codice fiscale oppure se si continuerà con la procedura online tradizionale e la gestione degli allegati come negli anni precedenti. La scelta sarà comunicata con l’ordinanza ministeriale attesa per febbraio 2026.
Le regole di partecipazione e le preferenze: fasi e priorità
La domanda di mobilità è riservata ai docenti con contratto a tempo indeterminato. Chi è stato assunto nel 2025/2026 o nel 2024/2025 deve fare i conti con il vincolo triennale: può presentare istanza solo se rientra nelle deroghe previste dall’articolo 2, comma 6 del CCNI 2025-2028. Tutti gli altri, assunti prima del 2024/2025 o già titolari di deroga, possono partecipare senza limitazioni.
Ciascun richiedente può indicare fino a 15 preferenze, scegliendo tra scuole singole o codici sintetici che raggruppano comuni, distretti o intere province, sia per movimenti all’interno della provincia che verso altre. Le preferenze sintetiche consentono di esprimere più sedi con un solo codice, ampliando le possibilità di soddisfacimento.
La procedura si sviluppa in tre fasi successive:
- Nella fase I si gestiscono i trasferimenti all’interno del comune
- La fase II riguarda i movimenti tra comuni della stessa provincia
- La fase III accoglie sia la mobilità interprovinciale che quella professionale, ossia i passaggi di ruolo e di cattedra
Nei passaggi di ruolo prevale sempre la componente professionale rispetto a quella territoriale. Per i passaggi di cattedra, invece, conta l’ordine di priorità che il docente stesso indica nella domanda. Chi ottiene un passaggio di ruolo vede annullate automaticamente le altre istanze di trasferimento o passaggio di cattedra già presentate.
Quando la domanda viene soddisfatta attraverso un codice sintetico, la titolarità viene assegnata alla prima scuola disponibile secondo l’ordine di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, senza possibilità di scelta da parte dell’interessato.
I punteggi determinanti: esigenze di famiglia e continuità
La valutazione delle domande di mobilità si basa su un sistema di punteggi che considera sia le esigenze familiari sia l’anzianità di servizio. Il ricongiungimento al coniuge o al convivente di fatto vale 6 punti, mentre per i figli il calcolo varia in base all’età: 5 punti per ciascun figlio fino a 6 anni, 4 punti per ciascun figlio tra 6 e 18 anni, e altri 4 punti per figli totalmente inabili. Tuttavia, nei passaggi di ruolo e di cattedra questi punteggi non vengono conteggiati.
La continuità di servizio nella scuola di titolarità ha un peso determinante. Escluso l’anno in corso, il triennio minimo garantisce 12 punti, ogni anno oltre i primi tre fino al quinto aggiunge 5 punti, mentre dal sesto anno in poi ogni anno vale 6 punti. Un docente con 13 anni di continuità nella stessa scuola accumula quindi 70 punti. Per la mobilità d’ufficio il punteggio minimo parte da 4 punti e viene calcolato anche sulla continuità nel comune.