Università, addio all'Asn: autocertificazione e sorteggio per i concorsi universitari

Università, addio all'Asn: autocertificazione e sorteggio per i concorsi universitari

Il Senato esamina il disegno di legge che rivoluziona l'accesso alla cattedra universitaria, cancellando dopo 15 anni l'abilitazione scientifica nazionale.
Università, addio all'Asn: autocertificazione e sorteggio per i concorsi universitari

Dopo l’approvazione della manovra 2026, il Senato si appresta a esaminare in aula il disegno di legge che rivoluziona l’accesso alla cattedra universitaria. Il provvedimento, approvato in Consiglio dei Ministri il 19 maggio scorso su iniziativa della ministra Anna Maria Bernini e già vagliato in commissione, cancella dopo quindici anni l’abilitazione scientifica nazionale (Asn) introdotta dalla legge 240 del 2010.

L’Asn funzionava come un “patentino” che gli aspiranti professori universitari dovevano conseguire, distinto in prima e seconda fascia, prima di poter accedere ai concorsi locali degli atenei. La riforma sostituisce questo sistema con un meccanismo basato sull’autocertificazione di requisiti minimi validi su scala nazionale e affida le selezioni direttamente alle università.

L’iter parlamentare non è concluso: dopo il passaggio a Palazzo Madama, il testo dovrà essere esaminato anche dalla Camera dei deputati prima di diventare legge.

L’addio all’Asn e i nuovi requisiti minimi

Il disegno di legge prevede la sostituzione dell’abilitazione scientifica nazionale con un sistema di autocertificazione basato su requisiti minimi definiti centralmente. Ogni aspirante docente dovrà dichiarare di possedere condizioni uniformi, distinte tra professori ordinari e associati, stabilite entro 90 giorni dall’approvazione della legge attraverso decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, su proposta dell’Anvur e sentito il Consiglio universitario nazionale.

I requisiti riguarderanno esclusivamente l’attività di didattica e ricerca svolta in Italia e all’estero, la titolarità, contitolarità o partecipazione a progetti finanziati tramite bandi competitivi nazionali, europei e internazionali, oltre al raggiungimento di indicatori minimi relativi a quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca.

Rispetto alla formulazione iniziale del provvedimento, sono stati eliminati i riferimenti all’organizzazione o partecipazione come relatore a convegni scientifici e ai risultati di trasferimento tecnologico, rendendo la lista di condizioni più snella e concentrata sugli aspetti essenziali dell’attività accademica.

Le commissioni di concorso: liste nazionali e sorteggio

Il ddl introduce liste nazionali di 40 aspiranti commissari per ciascun gruppo scientifico-disciplinare, redatte dal ministero sulla base di richieste accompagnate da curriculum consultabili online. Da queste liste saranno estratti per sorteggio quattro commissari esterni, garantendo trasparenza e rotazione.

La quinta componente viene individuata dall’ateneo tra i docenti interni oppure, novità rilevante, tra coloro che sono stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento con una posizione accademica almeno equipollente a quella messa a concorso. Questo meccanismo favorisce l’apertura internazionale e riduce i rischi di autoreferenzialità.

Per i gruppi scientifico-disciplinari più piccoli, dove le liste di partenza contano meno di 40 nomi, le commissioni scenderanno a tre membri: due esterni sorteggiati e uno interno scelto dall’università.

La prova didattica, la valutazione triennale e la mobilità

Tra le novità principali, il Ddl introduce una prova didattica obbligatoria prima della nomina definitiva del vincitore da parte del dipartimento, a garanzia delle competenze di insegnamento dei futuri docenti. Dopo l’assunzione, i professori saranno sottoposti a una prima valutazione dopo tre anni, secondo nuove linee guida predisposte dall’Agenzia Anvur. Gli atenei che reclutano docenti di qualità potranno beneficiare di contributi premiali.

La riforma interviene anche sulla mobilità tra atenei: i passaggi saranno possibili solo se l’istituzione ricevente non presenta criticità di bilancio. Scompare il trasferimento automatico dei punti organico, ossia degli spazi assunzionali, che nella versione iniziale seguivano il docente. Restano ora fermi questi cambiamenti, in attesa della conferma definitiva del testo da parte del Senato e del successivo passaggio alla Camera.

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