Smartworking: come fare la comunicazione all'INAIL - StudentVille

Smartworking: come fare la comunicazione all'INAIL

Smartworking: come fare la comunicazione all'INAIL

Smartworking e la comunicazione all’INAIL: cosa sapere

A causa dell’emergenza causata dal Covid-19tutte le aziende hanno dovuto chiudere l’accesso ai dipendenti optando farli lavorare da casa in modalità smartworking, al fine di evitare assembramenti e per allentare la minaccia del contagio. Trattandosi di lavoro, ci si chiede se ci debba essere una comunicazione all’INAIL e come procedere. A breve vi diremo tutto quello che c’è da sapere, nel frattempo ricordiamo brevemente cos’è lo smartworking: fa la sua comparsa nell’ordinamento italiano con la legge 81 del 2017 che riguarda le misure di tutela per il lavoro autonomo non imprenditoriale e per l’incentivazione alla flessibilità di quello subordinato.

Smartworking: come fare la comunicazione all’INAIL

Per l’attivazione dello smart working non è necessaria alcuna comunicazione all’INAIL o adempimento particolare. Infatti, la copertura assicurativa già attiva per il lavoro negli ambienti aziendali si estende automaticamente al lavoro da casa. Se un impiegato che svolge lavoro d’ufficio è coperto ai fini INAIL dalla voce 0722 “uso computer”, la stessa copertura si estende allo smart working. Le aziende non sono tenute ad attivare specifiche polizze per il lavoro reso da casa; inoltre nella comunicazione al Ministero del lavoro per ogni dipendente interessato si deve indicare la voce di rischio INAIL attribuita e il codice che identifica l’azienda nei suoi rapporti con l’ente.

Smartworking: le regole da osservare

Il datore di lavoro può esercitare il proprio potere disciplinare a norma dell’articolo 2106 del Codice civile, imponendo al lavoratore di usare la diligenza necessaria, connessa alla natura della prestazione di lavoro. Dunque, potrà svolgere le necessarie verifiche sul corretto svolgimento della prestazione a distanza del dipendente, effettuando gli opportuni controlli nel rispetto dei limiti fissati dagli accodi tra le parti e della normativa in materia. Il lavoratore agile, dal canto suo, è ritenuto responsabile per l’uso improprio dei dispositivi tecnologici che gli sono stati assegnati, e risponde per la violazione delle direttive aziendali contenenti le indicazioni sul corretto utilizzo di tali mezzi.

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