Sicurezza a scuola: formazione obbligatoria per docenti, Ata e studenti in alternanza

Sicurezza a scuola: formazione obbligatoria per docenti, Ata e studenti in alternanza

Le scuole devono garantire percorsi formativi sulla sicurezza a docenti, Ata e studenti in alternanza secondo il d.lgs. 81/08, con attestati validi cinque anni.
Sicurezza a scuola: formazione obbligatoria per docenti, Ata e studenti in alternanza

Le istituzioni scolastiche, al pari di ogni luogo di lavoro, rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 81 del 2008, norma che disciplina la tutela della salute e della sicurezza nei contesti professionali. Per questo motivo, dirigenti e responsabili devono garantire percorsi di formazione e informazione ai dipendenti, affinché siano consapevoli dei rischi e delle misure di prevenzione.

Il settore dell’istruzione è classificato secondo i codici ATECO come attività a rischio medio, categoria che determina durata e contenuti dei corsi obbligatori. Tale inquadramento riflette le specificità degli ambienti scolastici, che non presentano pericoli elevati come altri comparti industriali ma richiedono comunque competenze precise per gestire situazioni di emergenza e garantire la sicurezza di chi vi opera quotidianamente.

La struttura dei percorsi: 4 ore generali, 8 ore sui rischi specifici e aggiornamento

Il percorso formativo obbligatorio si articola in due moduli distinti. Il primo, dedicato alla formazione generale, ha durata di 4 ore e fornisce le conoscenze di base sulla prevenzione e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il secondo modulo, focalizzato sui rischi specifici legati alla mansione scolastica, richiede 8 ore di lezione e approfondisce i pericoli concreti presenti nell’ambiente educativo.

Al termine di ciascun modulo, il partecipante deve superare un esame finale per ottenere l’attestato di partecipazione, documento che certifica l’avvenuta acquisizione delle competenze. Gli attestati hanno validità quinquennale: trascorsi cinque anni dal rilascio, scatta l’obbligo di frequentare un corso di aggiornamento della durata minima di 6 ore, necessario per rinnovare la certificazione e mantenere aggiornate le conoscenze in materia di sicurezza, adeguandole a eventuali modifiche normative o organizzative intervenute nel tempo.

I destinatari dell’obbligo a scuola: docenti, ata e studenti in alternanza

L’obbligo formativo sulla sicurezza si applica a tutte le figure professionali presenti nell’istituto scolastico. Devono frequentare i corsi obbligatori con rilascio di attestato i docenti di ogni ordine e grado, inclusi i supplenti a tempo determinato, e tutto il personale ATA, sia collaboratori scolastici sia assistenti amministrativi.

Una particolarità riguarda le scuole secondarie di secondo grado: gli studenti inseriti in percorsi di alternanza scuola-lavoro sono equiparati ai lavoratori quando svolgono attività in contesti esterni. Per questo motivo devono ricevere la stessa formazione obbligatoria prevista per il personale, così da garantire tutela e consapevolezza dei rischi durante le esperienze in ambienti di lavoro reali.

I tempi e l’orario di erogazione: prima dell’avvio, entro 60 giorni se necessario

Il d.lgs. 81/08 prescrive che il datore di lavoro eroghi la formazione prima dell’inizio delle attività lavorative, così da garantire al personale le competenze necessarie sin dal primo giorno di servizio. Se non è possibile rispettare questo vincolo, la normativa concede un margine: la formazione deve essere completata entro 60 giorni dall’assunzione.

Nella prassi scolastica, tuttavia, questa tempistica ideale viene raramente osservata. L’avvio dell’anno scolastico, le nomine dei supplenti e i tempi amministrativi spesso impediscono di organizzare i corsi secondo la scansione prevista, causando ritardi e sovrapposizioni con le attività didattiche.

La legge stabilisce inoltre che la formazione si svolga durante l’orario di lavoro, ma nel comparto scuola questa disposizione risulta difficilmente applicabile. I corsi si tengono frequentemente in orario antimeridiano, generando ricadute organizzative differenziate per le diverse categorie di personale.

Per il personale ATA le ore di formazione svolte al di fuori dell’orario di servizio devono essere recuperate per intero, garantendo così la parità di trattamento contrattuale. Per i docenti, invece, le ore destinate alla sicurezza rientrano nelle attività funzionali all’insegnamento previste dal CCNL e non danno diritto a recupero.

Questa distinzione riflette la diversa articolazione dei regimi orari e dei doveri professionali tra le due figure, ma pone comunque sfide logistiche agli istituti chiamati a pianificare le attività formative obbligatorie senza interrompere il servizio educativo.

Le modalità didattiche: fad per la parte generale, presenza per i rischi specifici

L’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 ha stabilito regole precise sulle modalità di erogazione della formazione in materia di sicurezza, tenendo conto del livello di rischio attribuito ai diversi settori.

Per la formazione generale di 4 ore è ammessa la modalità e-learning in FaD asincrona: i partecipanti possono seguire i moduli online, gestendo tempi e luoghi in autonomia. Questa flessibilità favorisce una fruizione più adatta ai carichi di lavoro del personale scolastico.

La formazione sui rischi specifici di 8 ore, invece, deve svolgersi necessariamente in presenza attraverso lezione frontale. Il rischio medio associato al codice ATECO della scuola richiede infatti un confronto diretto con il formatore, essenziale per garantire l’efficacia dell’apprendimento su tematiche legate alla mansione concreta.

Questa distinzione consente di coniugare praticità e sicurezza: le nozioni di base restano accessibili a distanza, mentre le competenze operative si acquisiscono solo in aula.

I costi e le responsabilità: oneri a carico del dirigente scolastico

Il d.lgs. 81/08 attribuisce al datore di lavoro l’onere economico della formazione obbligatoria. Nelle istituzioni scolastiche tale figura coincide con il dirigente scolastico, che assume piena responsabilità organizzativa e finanziaria dei percorsi di sicurezza.

Per docenti, personale ATA e studenti in alternanza la partecipazione ai corsi non comporta alcun costo diretto: la gratuità è garantita proprio perché la formazione rappresenta un obbligo normativo imposto al lavoratore o all’equiparato. Il dirigente deve quindi pianificare le risorse necessarie per garantire l’adempimento tempestivo degli obblighi formativi, tutelando al contempo il diritto alla sicurezza di tutto il personale presente nell’istituto.

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