Con la sentenza n. 1895/2026, pubblicata il 23 febbraio 2026, il Tar Lazio ha stabilito un principio fondamentale per i concorsi scolastici: è illegittima la mancata valutazione di un requisito dichiarato dal candidato qualora sia stato inserito in una sezione diversa da quella prevista dal modulo di partecipazione. Il Collegio ha chiarito che l’errore formale nella compilazione non può comportare l’automatica esclusione del dato utile ai fini della selezione.
La pronuncia nasce da un caso concreto in cui un partecipante aveva indicato un requisito richiesto dal bando, ma lo aveva collocato in un campo del modulo digitale diverso da quello formalmente previsto. L’amministrazione aveva escluso il candidato ritenendo incompleta la domanda, basandosi sull’assenza del dato nella sezione specifica. Il Tar ha dichiarato illegittimo questo comportamento.
Secondo i giudici amministrativi, ciò che conta è la sostanza: se il requisito è stato effettivamente dichiarato, la sua collocazione in una sezione diversa del modulo non può azzerarne la validità. La sentenza chiarisce che nelle procedure digitalizzate l’automatismo di lettura dei dati non può sostituire la verifica umana del contenuto complessivo della domanda.
Il principio vale per tutti i concorsi scolastici in cui i candidati compilano moduli online articolati in più sezioni.
La “riserva di umanità” nelle decisioni digitali
Il Collegio del Tar Lazio ha ribadito con chiarezza che l’automatismo non può tradursi in una “cieca espulsione” del dato utile fornito dal candidato. Nelle procedure digitalizzate resta imprescindibile un controllo umano effettivo, definito dai giudici con l’espressione “human oversight.”
Questo significa che, anche quando la gestione delle domande è supportata da algoritmi e sistemi informatici, la decisione finale deve sempre passare attraverso una supervisione concreta da parte di un funzionario.
La distinzione è fondamentale: l’algoritmo può facilitare la raccolta e l’organizzazione dei dati, ma non può sostituire la valutazione sostanziale delle informazioni rese dal candidato. Se un requisito viene indicato in un campo diverso da quello previsto dal modulo, la presenza di quel dato deve comunque essere verificata e considerata dall’amministrazione.
Il sistema digitale supporta il processo, ma non può escludere automaticamente un requisito sostanziale a causa di un errore formale nella compilazione.
Questa impostazione ha un impatto diretto sulla qualità e sulla correttezza delle selezioni pubbliche: la supervisione umana garantisce che nessun candidato venga escluso per ragioni puramente tecniche, preservando l’equità della procedura e assicurando che la valutazione si concentri sugli elementi sostanziali della domanda.
Le implicazioni per candidati e amministrazioni
La sentenza stabilisce che i candidati ai concorsi scolastici non possono essere penalizzati se hanno dichiarato un requisito richiesto collocandolo in una sezione del modulo diversa da quella formalmente indicata. Il principio tutela chi compila la domanda in buona fede: se il dato è presente e verificabile, la sua posizione errata nel formato digitale non può determinare l’esclusione.
Per le amministrazioni pubbliche la pronuncia impone un obbligo preciso: le decisioni non possono fondarsi esclusivamente su automatismi o su controlli algoritmici. Ogni domanda deve essere sottoposta a verifica umana effettiva, capace di individuare e valorizzare le informazioni sostanziali fornite dal candidato, anche quando non rispettano pedissequamente la struttura del modulo online.
La digitalizzazione delle procedure concorsuali rimane uno strumento utile per velocizzare e standardizzare i processi, ma non può sostituire la valutazione sostanziale della domanda. Il controllo umano garantisce equità e impedisce che errori formali compromettano la partecipazione di candidati in possesso dei requisiti richiesti.