Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha depositato il 21 gennaio scorso la sentenza n. 00303/2026, che ha respinto il ricorso presentato contro la non ammissione di una studentessa all’anno scolastico successivo. La giovane, iscritta a un liceo artistico, aveva chiuso l’anno precedente con una media complessiva del 6,62, ma con due gravi insufficienze in matematica e discipline geometriche.
Il provvedimento di non promozione è scaturito dal mancato sostenimento delle prove di riparazione previste per il recupero di tali debiti formativi.
La studentessa, affetta da Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), tra cui dislessia e discalculia, avrebbe dovuto beneficiare di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) volto a garantire strumenti compensativi adeguati. Il contenzioso verte sulla legittimità della delibera del Consiglio di classe che ha negato l’ammissione al terzo anno, con la famiglia che ha contestato sia la procedura seguita sia il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sui DSA.
Il percorso dei fatti: prove di riparazione, attacco di panico e proposta suppletiva
La sequenza degli eventi chiave prende avvio nell’estate 2023. Le prove di recupero erano state fissate per il 28 agosto, ma la studentessa non è mai entrata in aula: un forte attacco di panico, manifestatosi davanti all’istituto, le ha impedito di sostenere l’esame.
La fragilità emotiva della ragazza, già documentata nel suo percorso scolastico, si è manifestata con un’intensità tale da rendere impossibile la prova.
Di fronte all’assenza, la dirigenza scolastica ha cercato una soluzione di mediazione, proponendo una sessione suppletiva per il 30 agosto. L’esame si sarebbe svolto in isolamento, con la sola presenza di due docenti, per ridurre il carico emotivo. Tuttavia, la famiglia ha rifiutato questa alternativa, ritenendola incompatibile con lo stato psicologico della figlia in quel momento.
La mancata partecipazione a entrambe le sessioni ha determinato il mancato superamento delle prove di recupero. Di conseguenza, il Consiglio di classe ha deliberato la non ammissione al terzo anno. Contro questa decisione, la famiglia ha presentato ricorso al TAR Lombardia, contestando la legittimità del provvedimento e richiamando il mancato rispetto del piano didattico personalizzato.
Le censure sul PDP e la risposta dei giudici
La famiglia della studentessa ha impugnato la non ammissione sostenendo la mancata applicazione del Piano Didattico Personalizzato e l’assenza di strumenti compensativi adeguati. Secondo la difesa, il fallimento scolastico sarebbe diretta conseguenza di tali omissioni da parte dell’istituto.
Il TAR Lombardia ha respinto questa tesi con argomentazioni nette. I giudici hanno chiarito che eventuali lacune nell’applicazione del PDP non possono automaticamente sanare un deficit di apprendimento oggettivo. Il giudizio di ammissione alla classe successiva costituisce un atto di discrezionalità tecnica del Consiglio di classe, finalizzato a fotografare la preparazione reale dello studente.
Il tribunale ha inoltre respinto l’accusa di disparità di trattamento rispetto ad altri compagni con DSA, specificando che ogni percorso valutativo è autonomo e non comparabile con situazioni differenti. Anche l’errore materiale sulla data di protocollo della delibera è stato ritenuto una mera svista formale, incapace di inficiare la validità sostanziale del provvedimento di non promozione, basato sul fatto oggettivo che le prove di recupero non sono state sostenute né superate.
Il principio affermato: prevale la preparazione oggettiva sulle condizioni personali
La sentenza del TAR Lombardia consolida un orientamento giurisprudenziale preciso: le condizioni di salute dello studente, pur se certificate e meritevoli di tutela, non possono abbassare gli standard degli obiettivi formativi minimi richiesti per l’ammissione all’anno successivo.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, costituitosi in giudizio, ha documentato puntualmente l’attivazione dei corsi di recupero e la proposta di una sessione alternativa, dimostrando l’adempimento ai doveri istituzionali. Nel bilanciamento degli interessi, i giudici hanno ritenuto preminente la verifica effettiva delle competenze necessarie ad affrontare il percorso scolastico.
Un elemento determinante nella decisione è stata l’assenza di certificati medici specifici agli atti processuali che giustificassero l’impossibilità assoluta di sostenere la prova anche nella data suppletiva del 30 agosto.
Le decisioni accessorie: rigetto del ricorso e compensazione delle spese
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso, confermando la legittimità della non ammissione alla classe successiva. Gli elementi decisivi sono stati l’assenza di certificati medici specifici agli atti del giudizio che documentassero l’impossibilità assoluta di sostenere anche la prova suppletiva del 30 agosto, oltre al rifiuto della famiglia di avvalersi dell’opzione offerta dalla scuola.
Le spese processuali sono state compensate tra le parti, una scelta che riconosce la delicatezza umana della vicenda pur confermando la solidità giuridica del provvedimento impugnato.