Il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso un provvedimento sanzionatorio di 12.000 euro nei confronti di un istituto paritario per gravi violazioni in materia di videosorveglianza. L’autorità ha accertato che le telecamere rimanevano attive durante l’intero orario scolastico, monitorando in modo continuativo sia le aree interne dell’edificio sia gli spazi esterni frequentati quotidianamente da studenti e personale.
La scuola aveva giustificato il sistema invocando la necessità di tutelare il patrimonio, ma il Garante ha rilevato l’assenza delle garanzie richieste dalla normativa privacy quando il trattamento coinvolge minori e lavoratori. Le carenze riscontrate riguardavano sia la trasparenza informativa verso gli interessati sia la mancata valutazione preventiva dei rischi.
Le condizioni per installare gli impianti: quando e come sono ammessi
L’uso della videosorveglianza negli istituti scolastici non è vietato in assoluto, ma è subordinato a esigenze inderogabili legate alla protezione del patrimonio, come la prevenzione di atti vandalici o intrusioni notturne. Le riprese nelle aree interne dell’edificio possono avvenire esclusivamente quando la struttura è chiusa e non frequentata da studenti, docenti o personale ausiliario.
Eventuali telecamere esterne devono inquadrare unicamente i varchi di accesso o i perimetri dell’edificio, evitando con rigore ogni sovrapposizione con zone di passaggio o sosta degli utenti. Nel caso sanzionato, l’istituto aveva mantenuto il sistema attivo anche durante l’orario delle lezioni, monitorando corridoi e cortili in modo continuativo e violando il principio di proporzionalità che vieta la sorveglianza diurna senza motivazioni eccezionali.
Lo Statuto dei lavoratori: accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato
Invocare il legittimo interesse per la sicurezza del patrimonio non basta a giustificare l’installazione di telecamere quando l’impianto può comportare, anche solo potenzialmente, un controllo a distanza dei dipendenti. In questi casi entra in gioco l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, che impone garanzie procedurali stringenti.
La scuola è tenuta a stipulare un accordo sindacale oppure a ottenere un’autorizzazione formale dall’Ispettorato del Lavoro prima di attivare il sistema. L’assenza di intenti disciplinari da parte della dirigenza non esonera dall’adempimento di tali obblighi: la normativa tutela preventivamente i lavoratori dal rischio di sorveglianza.
I rischi del trattamento informale dei filmati: il caso del docente
L’indagine del Garante è nata da una richiesta di risarcimento presentata dai genitori di un alunno rimasto coinvolto in un infortunio scolastico. Per documentare la dinamica dell’accaduto, un docente ha registrato le immagini del monitor di sorveglianza utilizzando il proprio smartphone personale. Questo gesto apparentemente innocuo ha generato un nuovo trattamento dei dati personali, completamente privo di base giuridica e non previsto nelle finalità originarie dell’impianto di videosorveglianza.
La gestione amatoriale dei filmati aumenta sensibilmente i rischi di duplicazione e dispersione incontrollata delle registrazioni, che possono finire su dispositivi privati, cloud personali o canali di messaggistica. Tale condotta viola il principio europeo di limitazione della finalità, poiché le immagini raccolte per scopi di sicurezza vengono riutilizzate senza autorizzazione e senza adeguate garanzie tecniche.
Inoltre, il docente ha eluso le corrette procedure di estrazione sicura dai sistemi di registrazione, che prevedono tracciabilità degli accessi e uso di supporti cifrati.
La trasparenza e la valutazione d’impatto: informative, DPIA e tempi di conservazione
L’istituto è stato sanzionato anche per gravi carenze nella documentazione preventiva e nella trasparenza verso gli interessati. Un semplice cartello generico non soddisfa gli obblighi normativi: è necessaria un’informazione a due livelli, composta da un avviso con i dati essenziali e da un’informativa estesa facilmente accessibile, ad esempio in segreteria o tramite QR code che rinvii al documento completo.
Prima di installare le telecamere, la scuola deve redigere la valutazione d’impatto (DPIA), prerequisito obbligatorio quando il trattamento coinvolge minori e personale in ambienti pubblici o semipubblici. Questa analisi preventiva serve a identificare e mitigare i rischi per i diritti degli interessati.
Infine, la conservazione dei filmati deve avvenire per pochi giorni tramite cancellazione automatica programmata. Non è lecito conservare le immagini basandosi unicamente sulla capienza residua dei dischi: il tempo di archiviazione va definito secondo criteri di necessità effettiva e documentato formalmente.
Le implicazioni pratiche per le scuole: cosa fare per essere conformi
Per evitare sanzioni analoghe, gli istituti devono adottare misure precise. Innanzitutto, le telecamere interne vanno attivate esclusivamente quando la struttura è chiusa, impedendo ogni ripresa durante le attività didattiche. All’esterno, l’inquadratura deve essere limitata al perimetro strettamente necessario, escludendo aree pubbliche o spazi non pertinenti.
La trasparenza inizia con un cartello sintetico contenente dati essenziali e prosegue con un’informativa estesa disponibile in segreteria o tramite QR code. Prima di installare l’impianto, occorre redigere la valutazione d’impatto (DPIA), obbligatoria in presenza di minori e lavoratori.
I filmati devono cancellarsi automaticamente in pochi giorni, senza affidarsi alla capienza dei dischi. Infine, qualsiasi rischio di controllo a distanza del personale esige un accordo sindacale o l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, e rimane vietato riprendere monitor con smartphone per documentare eventi.