Algoritmo delle Gps, il tribunale di Milano condanna il ministero: docente scavalcata illegittimamente

Algoritmo delle Gps, il tribunale di Milano condanna il ministero: docente scavalcata illegittimamente

Il Tribunale del lavoro di Milano accoglie il ricorso di una docente precaria scavalcata dall'algoritmo delle graduatorie provinciali per le supplenze e condanna il ministero al pagamento delle retribuzioni omesse.
Algoritmo delle Gps, il tribunale di Milano condanna il ministero: docente scavalcata illegittimamente

Il Tribunale del lavoro di Milano ha accolto il ricorso di una docente precaria assistita dalla Uil Scuola Rua Lombardia, scavalcata dall’algoritmo delle graduatorie provinciali per le supplenze. Con la sentenza n. 4906 dell’11 novembre 2025, il giudice Luigi Pazienza ha riconosciuto alla ricorrente il diritto a un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche, per diciotto ore settimanali sulla classe di concorso AB24, a decorrere dal 10 ottobre 2024 fino al 30 giugno 2025.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento di tutte le retribuzioni omesse relative al periodo riconosciuto, comprensive della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. La condanna include inoltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data della sentenza fino all’effettivo soddisfo, configurando un ristoro economico completo per il danno subito dalla docente.

La norma contestata dell’ordinanza 88/2024

L’ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 introduce una regola che equipara le sedi non indicate dai docenti in fase di domanda a una vera e propria rinuncia. Quando un aspirante compila la lista delle 150 preferenze per gli incarichi di supplenza, ogni scuola non inserita viene automaticamente considerata come rifiutata, anche se al momento della scelta le sedi disponibili non sono ancora note.

Il Tribunale di Milano, nella sentenza firmata dal giudice Luigi Pazienza, ha definito questa norma «irragionevole» e «contraria ai criteri meritocratici di graduatoria». La motivazione richiama anche precedenti sentenze della Corte di Cassazione sull’algoritmo delle Gps, sottolineando come l’automatismo informatico non possa sostituire la volontà consapevole del docente.

Il principio di graduatoria si fonda sul merito e sul punteggio: scavalcare chi ha diritto sulla base di preferenze non espresse viola il sistema stesso delle graduatorie provinciali.

Le convocazioni, i bollettini e la rinuncia non presunta

Il giudice Luigi Pazienza ha chiarito un aspetto cruciale del meccanismo delle supplenze: al momento della presentazione della domanda, con l’indicazione delle 150 preferenze, le sedi effettivamente disponibili non sono ancora note ai docenti. Di conseguenza, non inserire alcune preferenze non può essere interpretato come una rinuncia anticipata.

Nel caso esaminato, la dinamica è stata la seguente: la docente ricorrente è stata scavalcata nel secondo bollettino da colleghi con punteggio inferiore, assegnati su sedi che lei non aveva espresso tra le preferenze. Successivamente, al terzo bollettino, quando sono state pubblicate sedi da lei invece indicate nella domanda iniziale, l’algoritmo non l’ha convocata, avendola considerata rinunciataria già al secondo turno.

Il Tribunale del lavoro di Milano ha definito illegittimo sia lo scavalco nel secondo bollettino sia la mancata convocazione al terzo. La sentenza ribadisce che la rinuncia deve essere un atto consapevole e attuale, espresso nel momento in cui viene offerta una sede specifica, non una presunzione dedotta dall’assenza di preferenze su sedi ignote al momento della domanda.

Le ricadute economiche e il contenzioso

Il segretario della Uil Scuola Rua della Lombardia, Abele Parente, sottolinea come l’algoritmo delle Gps stia generando per l’Amministrazione un “contenzioso a perdere”. Ogni sentenza sfavorevole comporta infatti conseguenze economiche significative: il Ministero è costretto a versare “migliaia e migliaia di euro” e a riconoscere punti e spettanze giuridiche previste dalla legge.

Nel caso della sentenza milanese, la condanna prevede il pagamento delle retribuzioni omesse maturate dal 10 ottobre 2024 al 30 giugno 2025, comprensive della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. A queste voci si aggiungono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data della decisione fino al soddisfo completo.

L’impatto finanziario e amministrativo di queste pronunce evidenzia le criticità del sistema automatizzato, che scavalca illegittimamente docenti aventi diritto alle supplenze, traducendosi in costi evitabili per la pubblica amministrazione.

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