La S.p.A. si deve costituire per atto pubblico, a pena di nullità. L'atto costitutivo deve contenere alcuni elementi essenziali: generalità dei soci e numero delle azioni, denominazione sociale, sede, oggetto sociale, capitale sottoscritto e versato… Sono necessarie inoltre alcune condizioni preliminari: sottoscrizione per intero del capitale sociale, versamento di almeno il 25% dei conferimenti in denaro presso un istituto di credito, autorizzazioni governative eventualmente richieste.
Gli organi della S.p.A. nel sistema tradizionale sono: l'assemblea dei soci, che è organo deliberativo composto dagli azionisti e che può riunirsi in seduta ordinaria o straordinaria; gli amministratori (amministratore unico o consiglio di amministrazione), che compiono gli atti di gestione sociale; il collegio sindacale, che è organo di controllo interno. L'estinzione della società per azioni si produce di diritto per il verificarsi di una causa di scioglimento: gli amministratori convocano l'assemblea straordinaria per la nomina dei liquidatori, che guideranno la procedura di liquidazione (pagamento dei debiti sociali e ripartizione dell'eventuale attivo residuo tra i soci). Successivamente la società è cancellata dal Registro delle imprese.
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