Ddl Valditara, educazione sessuale alle secondarie solo con consenso scritto dei genitori

Ddl Valditara, educazione sessuale alle secondarie solo con consenso scritto dei genitori

Il disegno di legge del Ministro Valditara introduce l'obbligo del consenso informato dei genitori per attività di educazione sessuale nelle scuole secondarie.
Ddl Valditara, educazione sessuale alle secondarie solo con consenso scritto dei genitori

Il disegno di legge presentato a maggio dal Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara porta il titolo “Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico” ed è attualmente in discussione presso la Camera dei Deputati a Montecitorio. Come riporta l’agenzia ANSA, il testo introduce il consenso informato dei genitori quale elemento centrale per regolare le attività scolastiche che affrontano temi legati alla sessualità e all’affettività.

L’ambito di applicazione riguarda sia le iniziative curricolari sia quelle extracurricolari destinate agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, quindi medie e superiori.

Il consenso informato per l’educazione sessuale alle secondarie

Il disegno di legge introduce l’obbligo del consenso scritto e preventivo da parte dei genitori per ogni attività, sia curricolare sia extracurricolare, che affronti temi legati alla sessualità nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Nessuno studente di medie o superiori potrà partecipare a questi percorsi educativi senza l’autorizzazione esplicita della famiglia.

Il consenso è definito “informato” proprio perché la firma non può essere rilasciata alla cieca: le famiglie devono ricevere informazioni dettagliate sui temi che verranno trattati prima di esprimere il proprio assenso. L’universalità dell’obbligo copre ogni contesto didattico, dai programmi ministeriali alle iniziative progettuali degli istituti, senza eccezioni.

La procedura per le famiglie: visione preventiva dei materiali e firma

Il disegno di legge delinea un percorso sequenziale che precede la raccolta del consenso. Innanzitutto, la scuola fornisce alle famiglie un’informativa dettagliata sui temi che verranno affrontati durante gli incontri formativi dedicati all’educazione sessuale e affettiva.

Successivamente, i genitori ottengono accesso ai materiali didattici che saranno effettivamente utilizzati in aula, con la possibilità di esaminarli e valutarne contenuti e modalità di presentazione.

Questa fase di visione preventiva costituisce il presupposto essenziale per garantire un consenso realmente informato. Solo dopo aver preso visione dei contenuti specifici e, se necessario, richiesto chiarimenti alla scuola, le famiglie sottoscrivono l’autorizzazione scritta che consente la partecipazione del figlio alle attività.

Il meccanismo mira a garantire trasparenza e consapevolezza prima di ogni decisione, assicurando alle famiglie un controllo diretto sui percorsi educativi che coinvolgono i propri figli in materia di sessualità e affettività.

Le attività alternative per chi non partecipa

Qualora una famiglia decida di non esprimere il consenso alla partecipazione del proprio figlio alle attività di educazione sessuale e affettiva, il disegno di legge stabilisce che l’istituto scolastico non possa limitarsi a escludere l’alunno dalle ore di lezione. Il testo normativo impone alla scuola l’obbligo di garantire attività formative alternative durante lo stesso arco temporale.

Queste attività sostitutive dovranno essere organizzate ricorrendo agli strumenti di flessibilità e autonomia didattica già previsti dalla normativa vigente e a disposizione di ciascun istituto. Inoltre, la previsione di percorsi alternativi dovrà essere esplicitamente inserita nel Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), il documento che definisce l’identità culturale e progettuale della scuola.

La norma punta quindi a evitare che gli studenti non autorizzati restino inattivi o privi di opportunità educative, imponendo alle scuole di predisporre soluzioni didattiche coerenti con l’età e il percorso curricolare degli alunni.

Il divieto per infanzia e primaria

Il disegno di legge traccia una netta distinzione basata sull’età degli studenti. Per la scuola dell’infanzia e la scuola elementare è previsto un divieto esplicito di svolgere attività di educazione sessuo-affettiva, sia curricolare sia extracurricolare.

Questa esclusione si contrappone alla procedura di consenso informato introdotta per le scuole secondarie di primo e secondo grado, configurando due regimi normativi differenti.

Il coinvolgimento di esperti esterni e i requisiti

Il disegno di legge disciplina in modo stringente la partecipazione di soggetti esterni alle attività di educazione sessuo-affettiva. Per coinvolgere associazioni o professionisti, le scuole dovranno seguire una doppia procedura autorizzativa: prima la deliberazione del collegio dei docenti, poi l’approvazione del consiglio di istituto.

Il collegio docenti è chiamato a definire criteri di selezione puntuali, valutando titoli ed esperienza professionale, scientifica o accademica degli esperti. La scelta dovrà verificare anche la coerenza dell’intervento con le finalità educative e l’adeguatezza all’età degli studenti destinatari.

Per i corsi extracurriculari che coinvolgano alunni minorenni e soggetti esterni, il DDL introduce un ulteriore elemento di vigilanza: la presenza obbligatoria di un docente della scuola durante l’intera attività formativa.

Ti potrebbe interessare

Link copiato negli appunti