Festa del patrono a scuola, ARAN chiarisce: niente recupero se cade nel weekend

Festa del patrono a scuola, ARAN chiarisce: niente recupero se cade nel weekend

L'ARAN chiarisce la disciplina della festa del Santo Patrono per il personale scolastico: la ricorrenza è festiva solo se cade in giorno lavorativo, senza possibilità di recupero.
Festa del patrono a scuola, ARAN chiarisce: niente recupero se cade nel weekend

La disciplina della festività del Santo Patrono per il personale scolastico trova il proprio fondamento nell’articolo 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Scuola, stipulato il 29 novembre 2007. La norma contrattuale definisce un perimetro preciso: la ricorrenza costituisce giornata festiva esclusivamente quando cade in un giorno lavorativo presso la sede di servizio del dipendente.

Il diritto all’assenza retribuita spetta sia al personale docente sia al personale ATA, ma si concretizza unicamente nella data esatta della celebrazione del Santo Patrono della località. Il CCNL esclude in modo esplicito ogni possibilità di differimento della festività a una data diversa, anche qualora la ricorrenza originaria dovesse cadere in un periodo non favorevole sul piano operativo.

Questo vincolo temporale rigoroso lega indissolubilmente il beneficio contrattuale alla coincidenza tra due elementi: la data della ricorrenza religiosa e il carattere lavorativo della giornata. In assenza di entrambi i requisiti, il diritto alla giornata festiva non si attiva.

L’orientamento ARAN: nessun recupero del patrono se cade in giorno non lavorativo

La questione è stata affrontata dall’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) con l’orientamento n. 34582, emanato per dirimere i dubbi sorti a seguito di alcune ordinanze regionali che proponevano chiusure scolastiche alternative.

L’Agenzia ha fornito un’interpretazione puntuale della disciplina contrattuale, escludendo ogni forma di slittamento della festività a giorni diversi da quello calendarizzato. In sintesi, l’orientamento ARAN stabilisce che non è consentito posticipare o anticipare la ricorrenza del Santo Patrono e che non esiste alcun diritto al recupero qualora la festività cada di sabato, domenica o in altri giorni di chiusura ordinaria dell’istituto.

Il chiarimento è netto: la giornata di riposo prevista per la festa patronale non può essere recuperata in altra data, nemmeno qualora la ricorrenza cada al di fuori del calendario delle lezioni o durante un periodo di sospensione dell’attività didattica. Il personale docente e ATA non matura, in tali circostanze, alcun diritto a godere di una giornata libera supplementare.

Le ricadute per studenti e personale: niente slittamenti né giornate libere alternative

La disciplina definita dall’ARAN produce effetti diretti sul calendario scolastico e sull’organizzazione del lavoro. Se la ricorrenza del Santo Patrono cade di sabato, domenica o durante un periodo di sospensione didattica, gli studenti non beneficiano di una giornata aggiuntiva senza lezioni. Il calendario resta invariato e non si crea alcun diritto a compensazioni successive.

Per il personale docente e ATA, l’assenza retribuita si applica esclusivamente nella data esatta della festività, purché questa coincida con un giorno lavorativo nella sede di servizio. Qualora la ricorrenza cada in un giorno già non lavorativo o di chiusura ordinaria, il diritto non può essere esercitato in un’altra data e nessuna giornata libera viene riconosciuta in sostituzione. Il principio è univoco: la festività patronale non genera mai recuperi posticipati o slittamenti del calendario, indipendentemente dalle aspettative locali o dalle abitudini consolidate in alcune sedi.

Le eccezioni apparenti: perché ordinanze locali non fanno testo senza copertura

L’orientamento ARAN ribadisce un principio fondamentale nella gestione del personale scolastico: le ordinanze locali che dispongono chiusure alternative per la festa patronale non possono modificare quanto stabilito dal CCNL in assenza di specifica copertura finanziaria. La gerarchia delle fonti giuridiche pone il Contratto Collettivo Nazionale al vertice nella regolazione del rapporto di lavoro, impedendo qualsiasi deroga unilaterale da parte di enti locali o amministrazioni territoriali.

Questo significa che, anche qualora un comune o una regione emettessero provvedimenti per spostare la celebrazione del patrono o prevedere giorni di chiusura compensativi, tali disposizioni non generano automaticamente diritti a recuperi per il personale della scuola. L’ARAN ha chiarito che solo con adeguata copertura finanziaria e nel rispetto delle procedure negoziali è possibile introdurre modifiche al calendario. In loro assenza, le comunicazioni locali restano prive di effetto contrattuale.

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