Il CCNL Scuola 2019/2021 dedica un articolo specifico alla formazione, riconoscendola come elemento strutturale della professionalità docente e non più come semplice accessorio. Il contratto qualifica l’aggiornamento professionale come leva strategica fondamentale per sostenere i processi di cambiamento che attraversano il sistema scolastico e per favorire una gestione efficace delle risorse umane.
L’amministrazione è tenuta a mettere a disposizione strumenti, risorse e opportunità che garantiscano una formazione in servizio reale e qualificata, trasformando così l’aggiornamento in un diritto tutelato contrattualmente e in una componente essenziale della crescita professionale del personale docente.
Le risorse economiche: fondi vincolati e programmazione
Il CCNL Scuola 2019/2021 impone all’amministrazione di garantire alle istituzioni scolastiche finanziamenti adeguati per consentire al personale di partecipare alle iniziative di formazione. Tali attività devono essere deliberate dal collegio dei docenti o programmate dal DSGA, previa consultazione del personale ATA, e devono rispondere alle esigenze qualificate del Piano dell’offerta formativa.
Le somme non utilizzate nell’esercizio finanziario di riferimento restano vincolate: non possono essere destinate ad altre finalità e devono essere impiegate nell’anno successivo con la stessa destinazione. Questa continuità garantisce la programmazione pluriennale e assicura che le risorse per la formazione restino effettivamente disponibili.
Le attività in servizio: corsi in orario ma fuori dall’insegnamento
I corsi organizzati dall’amministrazione, sia a livello centrale che periferico, oltre a quelli promossi dalle singole istituzioni scolastiche, si svolgono di norma durante l’orario di servizio, ma sempre al di fuori dell’orario di insegnamento. Questa scelta organizzativa permette di contenere i costi legati alla sostituzione del personale impegnato in formazione.
Durante la partecipazione a tali attività, il docente è considerato a tutti gli effetti in servizio, con pieno riconoscimento del tempo dedicato all’aggiornamento. Quando la formazione si tiene fuori sede, il contratto prevede il rimborso delle spese di viaggio, garantendo così la copertura economica degli spostamenti necessari.
La partecipazione a iniziative esterne: autorizzazioni e ore necessarie
Il personale docente può partecipare ad attività di aggiornamento organizzate dall’amministrazione, dall’Università o da enti accreditati, purché ottenga preventivamente l’autorizzazione del dirigente scolastico. Questa condizione garantisce il rispetto delle esigenze di funzionamento del servizio, evitando che l’assenza del docente comprometta la continuità didattica.
La partecipazione è consentita entro il limite delle ore strettamente necessarie allo svolgimento del percorso formativo, che devono essere impiegate prioritariamente per lo sviluppo e l’arricchimento della professionalità. Quando richiesto, il numero di ore può essere aumentato, considerando anche il tempo necessario per raggiungere la sede dell’attività formativa, riconoscendo così il disagio degli spostamenti.
Il bilanciamento tra diritto alla formazione e continuità del servizio costituisce il criterio guida per valutare le richieste.
L’aggiornamento fuori orario: compensi per il surplus
Per il personale docente, la formazione si colloca in orario non coincidente con le ore destinate all’attività di insegnamento e si svolge invece nelle ore funzionali all’insegnamento. Questa distinzione è fondamentale per comprendere quando matura il diritto a un compenso aggiuntivo.
Qualora le ore dedicate all’aggiornamento superino il monte ore funzionali previsto, il CCNL stabilisce che tali eccedenze devono essere retribuite con compensi, anche forfettari, definiti in contrattazione integrativa. Le risorse necessarie provengono dal fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, garantendo così una copertura economica specifica e vincolata a questa finalità.
Il diritto ai permessi: cinque giorni con esonero e sostituzione
Il CCNL Scuola 2019/2021 riconosce al personale docente il diritto a cinque giorni di permesso nell’anno scolastico per partecipare a iniziative di formazione riconosciute. Durante questi giorni il docente è esonerato dal servizio e la sua assenza viene coperta attraverso la nomina di un supplente, secondo le normative vigenti sulle supplenze brevi nei diversi ordini e gradi di scuola.
La stessa agevolazione è estesa agli insegnanti di strumento musicale e delle discipline artistiche, purché le attività formative cui partecipano rientrino nei percorsi di aggiornamento professionale coerenti con le proprie competenze. Questo permette di conciliare il diritto alla crescita professionale con la continuità didattica, garantendo agli studenti la regolare prosecuzione delle lezioni.
I permessi vanno richiesti al dirigente scolastico, che valuterà la compatibilità con le esigenze organizzative dell’istituto e provvederà alla copertura delle ore.
I docenti formatori: cinque giorni anche per formatori, esperti e animatori
Il contratto riconosce pari dignità a chi eroga formazione e a chi la riceve. L’articolo 36, comma 10, del CCNL Scuola 2019/2021 estende il diritto ai cinque giorni di permesso retribuito anche ai docenti che operano come formatori, esperti o animatori all’interno delle iniziative di aggiornamento. Questa previsione tutela il valore professionale del ruolo svolto e garantisce che l’impegno nella conduzione dei percorsi formativi non penalizzi il docente.