La nota ministeriale 74346 del 10 novembre 2025 disciplina termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione all’esame di maturità nell’anno scolastico 2025/2026. Il provvedimento distingue nettamente tra candidati interni, iscritti all’ultimo anno presso istituzioni del Sistema nazionale di istruzione, e candidati esterni, che devono soddisfare requisiti specifici di età, titolo di studio o interruzione della frequenza.
La scadenza principale è fissata al 12 dicembre 2025 per la maggior parte dei candidati, sia interni sia esterni. Una seconda finestra operativa si apre il 2 febbraio per le domande di abbreviazione per merito dalla penultima classe e per quelle tardive. Gli Uffici scolastici regionali curano l’assegnazione dei candidati alle sedi d’esame sul territorio di competenza.
I servizi digitali per l’invio delle domande sono accessibili dal 12 novembre 2025. Per i candidati esterni vale inoltre il termine del 15 marzo 2026 come data ultima di cessazione della frequenza scolastica ai fini dell’ammissione come esterni.
I requisiti per i candidati esterni e l’esame preliminare
L’accesso all’esame di maturità in qualità di candidati esterni è regolato dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 62 del 2017, che stabilisce una serie di condizioni specifiche. I candidati devono compiere il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrare di aver adempiuto all’obbligo di istruzione.
In alternativa, possono presentarsi coloro che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari alla durata del corso per cui intendono sostenere l’esame, indipendentemente dall’età anagrafica.
Sono inoltre ammessi i candidati che hanno conseguito un titolo al termine di un corso di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o il diploma professionale di tecnico previsto dall’articolo 15 del d.lgs. n. 226 del 2005. Un requisito fondamentale riguarda la cessazione della frequenza, che deve avvenire entro il 15 marzo 2026, termine valido anche per gli studenti provenienti da classi non terminali che soddisfino i requisiti di età o di possesso del diploma di primo grado.
L’ammissione è subordinata allo svolgimento delle attività di “Formazione scuola-lavoro” o attività assimilabili, che devono corrispondere ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi prescelto. I candidati esterni privi dell’idoneità all’ultima classe sono tenuti a superare un esame preliminare, che rappresenta un adempimento aggiuntivo rispetto ai candidati interni e costituisce una verifica della preparazione necessaria per affrontare l’esame di Stato.
Le procedure di domanda, accesso digitale e tasse
I candidati interni presentano domanda di ammissione al dirigente scolastico o coordinatore didattico dell’istituzione frequentata. I candidati esterni, invece, si rivolgono all’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente attraverso la procedura informatizzata disponibile nell’area dedicata del portale del Ministero dell’istruzione e del merito.
L’accesso al servizio digitale è attivo dal 12 novembre 2025 tramite SPID, Carta d’identità elettronica o eIDAS. Per i candidati minorenni, la procedura deve essere completata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
La domanda comporta il pagamento delle tasse e dei contributi previsti dalla normativa. Gli Uffici scolastici regionali provvedono successivamente all’assegnazione dei candidati alle sedi d’esame, nel rispetto delle competenze territoriali. Le scadenze operative rimangono fissate al 12 dicembre per la generalità dei candidati e al 2 febbraio per le domande tardive e le abbreviazioni per merito.