L’introduzione dei metal detector nelle scuole italiane è stata disciplinata attraverso una direttiva congiunta firmata dai ministri Piantedosi (Interno) e Valditara (Istruzione e Merito). Inizialmente si era ipotizzato un decreto urgente o l’inserimento di norme specifiche in una legge in discussione parlamentare, subito dopo i gravi fatti di La Spezia. Tuttavia, gli Uffici della Presidenza della Repubblica non hanno mostrato favore verso questa soluzione normativa.
Si è quindi optato per una direttiva di indirizzo, strumento più flessibile che consente di coordinare le iniziative sul territorio senza imporre automatismi. Il documento è rivolto a Prefetti, Direttori regionali, Comandanti generali delle Forze dell’Ordine e ANCI, e non direttamente ai dirigenti scolastici, che ne verranno informati tramite gli uffici regionali. L’obiettivo dichiarato è prevenire ogni forma di illegalità presso gli istituti scolastici, garantendo un approccio prudente ed equilibrato.
Il coordinamento tra prefetture e usr: il ruolo del comitato provinciale
La direttiva stabilisce un meccanismo di raccordo territoriale articolato: i prefetti, d’intesa con i dirigenti scolastici regionali degli Uffici Scolastici Regionali (USR), convocano apposite sedute del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Questa sede istituzionale diventa il luogo di analisi e sintesi delle coordinate generali dell’attività di vigilanza e controllo presso gli istituti scolastici.
Il Comitato assume il ruolo di cabina di regia, garantendo un indirizzo unitario che tiene conto delle priorità emerse e delle esigenze rappresentate dai singoli contesti scolastici. L’obiettivo è costruire una programmazione condivisa dei controlli, evitando interventi frammentati e assicurando coerenza tra le iniziative volte a prevenire ogni forma di illegalità negli istituti.
I criteri di intervento: dai piani di controllo ai controlli mirati
La direttiva congiunta prevede un livello di intervento crescente per gli istituti che presentano profili di criticità. Il primo gradino consiste nell’inclusione temporanea nei Piani di controllo coordinato del territorio, strumento già esistente per il presidio delle aree sensibili. A questa misura si affianca l’attivazione di controlli mirati, ossia verifiche mirate sugli istituti segnalati.
Il documento individua tre fattispecie che giustificano l’intervento: comportamenti violenti all’esterno della scuola, presenza di spaccio di stupefacenti e segnalati e reiterati atti di bullismo. Questi parametri fungono da soglia minima per l’attivazione delle misure.
L’approccio graduato risponde all’esigenza di calibrare la risposta sulla gravità della situazione concreta, evitando interventi indiscriminati. Il nesso tra profili di criticità e scelta degli strumenti emerge chiaramente dal testo: non si applica una ricetta uniforme, ma si modula l’intensità del controllo in base ai rischi rilevati sul territorio.
L’impiego dei metal detector: condizioni, limiti e garanzie
L’utilizzo di dispositivi manuali per il rilevamento di oggetti metallici rappresenta la misura più stringente prevista dalla direttiva congiunta ed è circoscritto a situazioni eccezionali. L’impiego scatta esclusivamente nei casi più gravi, dopo che siano state verificate criticità persistenti documentate.
L’attivazione richiede tre condizioni contestuali: l’intesa preventiva tra autorità competenti, la richiesta formale del dirigente scolastico e la sussistenza di elementi oggettivi che configurino rischi concreti per la sicurezza. Non si tratta di controlli generalizzati né automatici.
La direttiva impone il pieno rispetto della normativa vigente e dei diritti fondamentali delle persone. I controlli agli accessi hanno finalità esclusivamente preventiva: impedire il possesso o l’introduzione di armi all’interno degli edifici scolastici, tutelando l’incolumità di studenti e personale senza compromettere il clima educativo.
Le implicazioni per le scuole: cosa cambia nella prassi
La direttiva non impone misure automatiche agli istituti: attiva tavoli di confronto locale e permette interventi solo su richiesta dei dirigenti, dopo valutazione congiunta con le prefetture. Il testo sottolinea l’esigenza di prudenza ed equilibrio, evitando approcci generalizzati.
Per gli studenti significa che eventuali controlli saranno mirati, temporanei e riservati a scuole con criticità accertate. Non cambierà la quotidianità nella maggior parte degli istituti, dove prevarrà il dialogo preventivo.