Tar Lazio annulla bocciatura studentessa disabile: scuola condannata per assenza di recupero e comunicazione

Tar Lazio annulla bocciatura studentessa disabile: scuola condannata per assenza di recupero e comunicazione

Il Tar Lazio ha annullato la bocciatura di una studentessa con disabilità grave, rilevando l'illegittimità della decisione per assenza di interventi di recupero e comunicazione inadeguata con la famiglia.
Tar Lazio annulla bocciatura studentessa disabile: scuola condannata per assenza di recupero e comunicazione

Con la sentenza n. 01532/2026, il Tar Lazio ha annullato la bocciatura di una studentessa iscritta al primo anno di liceo classico in provincia di Roma, certificata ai sensi della Legge 104/1992 per disabilità grave. I giudici amministrativi hanno rilevato l’illegittimità della decisione scolastica, evidenziando due carenze fondamentali: l’assenza di interventi di recupero didattico durante l’anno e una comunicazione inadeguata con la famiglia.

La ragazza aveva concluso lo scrutinio finale con una media del 6,10, risultato di cinque sufficienze e cinque insufficienze. Il Consiglio di classe aveva predisposto un Piano Didattico Personalizzato a novembre 2024, ma le misure dispensative si erano limitate a una riduzione dei carichi nelle verifiche scritte, rivelatesi del tutto sproporzionate rispetto ai bisogni educativi speciali.

Il Tar ha sottolineato come il registro elettronico, pur contenente i voti, non possa sostituire il dovere di dialogo diretto e tempestivo con le famiglie, previsto dal DPR 122/2009. L’istituto non aveva mai convocato i genitori per discutere strategie correttive, privandoli della possibilità di intervenire con supporti esterni o sollecitare la scuola stessa, rendendo la bocciatura viziata da eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Le criticità gestionali: piani personalizzati inadeguati e registro elettronico insufficiente

La sentenza evidenzia due ordini di carenze nella gestione del percorso scolastico dell’alunna. Il Consiglio di classe ha identificato le difficoltà già nel primo quadrimestre, ma il Piano Didattico Personalizzato redatto a novembre 2024 si è limitato a prevedere misure dispensative circoscritte alle verifiche scritte, riducendo i carichi di lavoro senza articolare strategie di supporto proporzionate ai bisogni educativi speciali certificati.

Tale impostazione si è rivelata insufficiente rispetto al quadro clinico della studentessa, protetta dalla Legge 104/1992 per handicap grave.

Sul fronte comunicativo, l’istituto ha ritenuto bastasse l’inserimento dei voti sul registro elettronico per assolvere gli obblighi informativi verso la famiglia. I giudici amministrativi hanno invece ribadito che il DPR 122/2009 richiede un’informazione tempestiva, dettagliata e diretta, specialmente quando emergono criticità che mettono a rischio l’ammissione alla classe successiva. Nel caso specifico, i genitori non sono stati convocati per discutere le difficoltà né per concordare interventi correttivi.

Gli incontri scuola-famiglia sono stati calendarizzati soltanto a metà settembre 2025, oltre i termini utili e dopo l’intervento dei legali. Tale condotta omissiva ha privato la famiglia della possibilità di attivare supporti esterni o di sollecitare l’istituto, violando il patto di corresponsabilità educativa e determinando l’illegittimità della bocciatura per difetto di istruttoria.

Le basi normative: obblighi di recupero in itinere e informazione alle famiglie

Il quadro normativo italiano stabilisce obblighi precisi a tutela del successo formativo degli studenti. Il DPR 122/2009 impone alle istituzioni scolastiche di garantire alle famiglie un’informazione tempestiva, dettagliata e diretta sull’andamento didattico, non limitandosi alla pubblicazione di voti sul registro elettronico. La norma richiede un dialogo effettivo, capace di attivare interventi correttivi quando emergono difficoltà.

L’Ordinanza Ministeriale 92/2007 e la Legge 170/2010 introducono un secondo pilastro: l’obbligo di predisporre interventi di recupero non appena si individuano lacune, già durante l’anno scolastico e non solo al termine. Le scuole devono organizzare corsi integrativi, sportelli didattici o percorsi individualizzati per consentire agli studenti di colmare le insufficienze prima dello scrutinio finale.

La valutazione negativa diventa legittima solo se preceduta da questi tentativi documentati.

Nel caso specifico, il Tar ha rilevato che la scuola non ha mai attivato corsi di recupero né ha sospeso il giudizio per permettere alla studentessa di frequentare programmi estivi. L’istituto ha invece proceduto direttamente alla bocciatura, violando il principio per cui la non ammissione rappresenta l’ultima opzione, applicabile solo dopo aver esaurito ogni strategia di supporto disponibile.

La sequenza degli eventi: dal primo quadrimestre all’ordinanza cautelare

Le difficoltà dell’alunna emersero già durante il primo quadrimestre, quando il Consiglio di classe ne individuò le fragilità senza però predisporre strategie di recupero tempestive. A novembre 2024 fu redatto il Piano Didattico Personalizzato, limitandosi però a prevedere riduzioni del carico delle verifiche scritte, misura rivelatasi inadeguata rispetto ai bisogni reali.

Allo scrutinio finale, con cinque sufficienze e cinque insufficienze per una media di 6,10, l’istituto decretò la non ammissione senza aver mai attivato corsi di recupero né convocato la famiglia per concordare interventi correttivi. Solo il 2 settembre 2025, in seguito all’ordinanza cautelare del TAR Lazio, la scuola fu obbligata a organizzare percorsi individualizzati tardivi.

Oggi la studentessa frequenta regolarmente la seconda liceo, diritto ripristinato dall’intervento giudiziario.

Le implicazioni operative per scuole e famiglie

La sentenza stabilisce obblighi precisi per gli istituti: attivare tempestivamente percorsi di recupero in presenza di insufficienze intermedie e garantire alle famiglie comunicazioni dirette e puntuali, superando il solo registro elettronico. Le famiglie acquisiscono il diritto a essere informate sulle reali condizioni didattiche e a partecipare attivamente alla costruzione di strategie correttive prima che le difficoltà compromettano l’anno scolastico.

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