Con il modello 730/2026 i contribuenti possono detrarre il 19% delle spese scolastiche sostenute nel corso del 2025, con un limite massimo di 1.000 euro per alunno o studente. Il beneficio IRPEF che ne deriva ammonta a un massimo di 190 euro per figlio.
La detrazione si applica alle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, comprese le scuole paritarie. Il tetto di spesa detraibile è fissato per ogni singolo studente e non per nucleo familiare.
Le spese ammesse: cosa rientra tra i costi detraibili
Sono detraibili le tasse di iscrizione e frequenza per scuole statali e paritarie. La mensa scolastica è ammessa anche quando gestita dal Comune o da soggetti terzi convenzionati.
Il trasporto scolastico e lo scuolabus rientrano nel beneficio se collegati alla frequenza. Le gite, i viaggi di istruzione e le uscite didattiche sono detraibili solo se deliberati dall’istituto scolastico.
I servizi di pre-scuola e post-scuola sono ammessi quando collegati alla scuola. L’assicurazione scolastica è detraibile se richiesta o deliberata dall’istituto.
Infine, i contributi obbligatori o volontari sono ammessi se deliberati dalla scuola e collegati alla frequenza. Questi vanno distinti dalle erogazioni liberali, che richiedono un codice fiscale diverso nella dichiarazione.
Le spese escluse: cosa non si può portare in detrazione
Libri di testo, cancelleria, zaini e cartelle sono espressamente esclusi dalla detrazione in quanto non rientrano tra le spese ammesse dalla normativa fiscale vigente. Si tratta di materiali didattici il cui acquisto rimane interamente a carico delle famiglie, senza alcun beneficio IRPEF.
Anche i corsi privati non scolastici restano fuori dall’agevolazione, poiché non fanno parte del sistema nazionale di istruzione. La detrazione spetta unicamente per le spese legate alla frequenza di istituti riconosciuti, statali o paritari.
La gestione nel 730 precompilato: dati presenti e integrazioni
I servizi di mensa, trasporto e pre e post scuola potrebbero non comparire nella dichiarazione precompilata se gestiti da Comuni o enti locali non tenuti all’invio dati. Il contribuente con i requisiti può inserirli integrando il 730, con la precisazione che il Fisco potrà effettuare controlli formali sulle spese aggiunte manualmente.
Nella precompilata sono già riportati i dati comunicati dagli istituti scolastici: tasse scolastiche, contributi obbligatori e volontari ed erogazioni liberali deliberati dagli organi scolastici e sostenuti per la frequenza. Le tasse versate con modello F24 per iscrizione, frequenza, esami e rilascio diplomi sono già in possesso dell’Agenzia delle Entrate.
Le erogazioni liberali non deliberate dagli organi scolastici, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa, compaiono solo nel foglio informativo allegato e richiedono integrazione manuale.
L’asilo nido: regole diverse e importi
Le spese per asilo nido pubblici e privati seguono un percorso autonomo rispetto alle altre spese scolastiche e non rientrano nel limite di 1.000 euro previsto per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie. Il tetto massimo detraibile è fissato a 632 euro per figlio, con applicazione dell’aliquota del 19 per cento, che comporta un beneficio fiscale massimo di circa 120 euro per bambino.
La detrazione è riconosciuta esclusivamente sulla quota che rimane effettivamente a carico della famiglia: se per la stessa spesa è stato ricevuto un rimborso, un contributo da parte di altri enti o il bonus asilo nido erogato dall’INPS, l’importo detraibile si riduce di conseguenza.
Le spese universitarie: limiti e differenze
Le spese universitarie seguono regole proprie e non rientrano nel tetto di 1.000 euro previsto per le scuole non universitarie. Per gli atenei statali, la detrazione del 19% si applica sull’intero importo di tasse e contributi effettivamente versati, senza alcun limite massimo a livello nazionale.
Per le università non statali, invece, il limite massimo detraibile viene definito ogni anno dal Ministero dell’Università e della Ricerca con decreto specifico.