La vicenda trae origine dalla valutazione negativa del periodo di prova di una docente neoassunta, sottoposta a verifica ai sensi degli articoli 115 e seguenti della legge n. 107 del 2015 e del decreto ministeriale n. 850 del 2015. Al termine del primo anno scolastico, il Comitato di Valutazione e il dirigente scolastico dell’istituto espressero all’unanimità parere sfavorevole sul superamento del periodo di formazione.
Nell’anno successivo la docente ripetè l’anno di prova presso la medesima scuola, ma anche il secondo periodo venne valutato negativamente all’unanimità dal Comitato di Valutazione e dagli ispettori incaricati degli accertamenti tecnici previsti dall’articolo 14, comma 3, del D.M. n. 850 del 2015. La dispensa dal servizio venne formalizzata con decreto dirigenziale n. 1468 del 30 agosto 2022.
In primo grado la docente ottenne ragione: il tribunale dichiarò illegittimo il provvedimento di mancato superamento dell’anno di formazione, ordinò al Ministero di consentire la ripetizione dell’anno di prova e dispose il risarcimento del danno, quantificato nelle retribuzioni perdute fino alla riammissione in servizio.
La Corte d’Appello riformò tuttavia la sentenza, accertando la legittimità dell’operato dell’amministrazione scolastica. La Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 28904 del 2025, ha confermato la decisione della Corte territoriale, rigettando il ricorso della docente e condannandola alle spese processuali, cristallizzando così in via definitiva l’esito negativo del contenzioso.
Le motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del provvedimento di mancato superamento del periodo di prova, rilevando innanzitutto il mancato rispetto delle scadenze previste dal Patto per lo sviluppo professionale sottoscritto con la Dirigente scolastica e assegnate dalla Tutor.
I giudici hanno evidenziato come la docente non avesse registrato alcun miglioramento sostanziale delle competenze professionali rispetto alle criticità già emerse durante il primo anno scolastico.
In particolare, la sentenza ha messo in luce la persistenza di carenze gravi nell’esercizio delle competenze professionali su molteplici ambiti: culturale, relazionale, didattico, metodologico, valutativo e legato ai doveri d’ufficio. Gli ispettori e il Comitato di Valutazione hanno rilevato unanimemente che alcuni aspetti problematici del primo anno erano rimasti immutati nel secondo periodo di prova.
Tra i rilievi specifici emergono elementi concreti: le valutazioni orali degli studenti venivano condotte con tempi medi troppo ristretti, circa due minuti per interrogazione, configurando un’evidente inadeguatezza metodologica. Si sono inoltre registrati ritardi sistematici nel caricamento dei voti sul registro di classe, violando gli obblighi amministrativi fondamentali.
La docente non aveva partecipato al percorso formativo “la gestione di una classe difficile”, dimostrando disinteresse verso un’area critica della propria attività. Sono inoltre emerse carenze nelle competenze disciplinari, specialmente nell’ambito dell’economia e nell’utilizzo del linguaggio tecnico specifico della materia insegnata.
La Cassazione ha quindi sancito che, in presenza di criticità gravi e persistenti documentate attraverso valutazioni unanimi, il mancato superamento del periodo di prova risulta legittimo e motivato. Il ricorso è stato rigettato con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il quadro normativo di riferimento
La valutazione del periodo di prova per i docenti neoassunti si fonda sulla legge n. 107/2015, che agli articoli 115 e seguenti disciplina l’anno di formazione e di prova. Il decreto ministeriale n. 850/2015 ne definisce le modalità attuative, individuando nel Comitato di Valutazione l’organo collegiale incaricato di esprimere il parere finale. L’articolo 14, comma 3, del medesimo decreto prevede inoltre che possano essere disposti accertamenti tecnici affidati a ispettori ministeriali quando emergano profili di particolare criticità.
Nella procedura valutativa intervengono diversi attori: il dirigente scolastico coordina l’intero percorso, il tutor accompagna il docente neoassunto monitorandone lo sviluppo professionale, gli ispettori conducono le verifiche tecniche in caso di necessità. Il Comitato di Valutazione esprime il parere conclusivo, sulla cui base il dirigente formula la proposta di conferma o di non superamento del periodo di prova.
Le conseguenze in caso di gravi criticità
La Cassazione ha ribadito che, quando un docente neoassunto presenta criticità gravi e persistenti nelle competenze professionali e negli adempimenti d’ufficio, il mancato superamento del periodo di prova risulta legittimo. La sentenza n. 28904/2025 della Sezione Lavoro ha rigettato definitivamente il ricorso della docente, condannandola anche al pagamento delle spese processuali e confermando così la validità del provvedimento di dispensa dal servizio.