GPS 2026/2028, sanzioni più severe: esclusione, rinuncia biennale e depennamento

GPS 2026/2028, sanzioni più severe: esclusione, rinuncia biennale e depennamento

La nuova Ordinanza Ministeriale inasprisce le sanzioni per le GPS 2026/2028: esclusione, rinuncia estesa al biennio e depennamento da tutte le graduatorie.
GPS 2026/2028, sanzioni più severe: esclusione, rinuncia biennale e depennamento

È in fase di pubblicazione la nuova Ordinanza Ministeriale (O.M.) per l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) di prima e seconda fascia relative al biennio 2026/2028. Tra le novità più rilevanti emerge un marcato inasprimento del regime sanzionatorio, che interesserà diversi momenti della procedura: dalla mancata presentazione della domanda di inserimento o aggiornamento, alla mancata indicazione delle 150 sedi, fino alla rinuncia alla supplenza assegnata e alla mancata assunzione di servizio.

Le nuove disposizioni modificano sostanzialmente le conseguenze per chi non rispetta gli obblighi procedurali, estendendo in molti casi le sanzioni all’intero biennio di validità delle graduatorie. Parallelamente, l’O.M. introduce anche novità nella procedura di conferimento delle supplenze e nella valutazione dei titoli, configurando un quadro complessivo più stringente per gli aspiranti docenti.

La conferma dell’inserimento: obbligo di domanda anche senza nuovi titoli

Con la nuova Ordinanza Ministeriale per l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, i candidati già inseriti nelle GPS di prima e seconda fascia devono ripresentare domanda anche in assenza di nuovi punteggi da aggiungere. La disposizione segna un cambio di rotta rispetto alla procedura precedente, che consentiva l’inclusione automatica nella graduatoria successiva senza necessità di presentare ulteriormente la domanda.

La mancata presentazione della domanda comporta la non inclusione nelle graduatorie per il biennio 2026/2028, indipendentemente dal fatto che l’aspirante docente sia già inserito e non abbia nuovi titoli da dichiarare. Questo passaggio da un sistema di conferma tacita a uno basato su un’azione attiva del candidato richiede particolare attenzione al rispetto delle scadenze.

Gli interessati devono quindi monitorare i termini e non dare per scontata la riconferma dell’inserimento, pena l’esclusione dall’aggiornamento della graduatoria.

La mancata scelta delle 150 sedi: rinuncia estesa all’intero biennio

La nuova Ordinanza Ministeriale modifica in modo sostanziale le conseguenze della mancata presentazione della domanda per il conferimento degli incarichi a tempo determinato. Questa procedura prevede l’indicazione di 150 sedi scolastiche tra cui il sistema assegnerà la supplenza, rappresentando un passaggio cruciale per accedere agli incarichi.

Fino alla scorsa tornata, chi decideva di non presentare questa domanda rinunciava alle supplenze solo per l’anno scolastico di riferimento, mantenendo la propria posizione in graduatoria per l’anno successivo. Con le disposizioni previste per il biennio 2026/2028, questa rinuncia si estende invece all’intera durata di validità delle GPS, quindi per due anni consecutivi.

L’impatto pratico è rilevante: il candidato che sceglie di non esprimere le preferenze per le 150 sedi viene considerato rinunciatario per entrambi gli anni scolastici coperti dalla graduatoria. Questa estensione temporale richiede una pianificazione più attenta da parte degli aspiranti docenti, che devono valutare con anticipo la propria disponibilità effettiva ad accettare incarichi nell’intero periodo.

La rinuncia alla supplenza: stop a nuovi incarichi su tutte le graduatorie

Chi decide di rinunciare a una supplenza dopo che questa gli è stata assegnata va incontro a una sanzione che preclude ogni ulteriore opportunità di impiego nell’intero biennio di validità delle GPS. La penalizzazione non si limita al solo canale da cui è arrivata l’offerta rifiutata, ma si estende a tutti i canali di reclutamento: le Graduatorie a Esaurimento (GAE), le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e le graduatorie d’istituto.

La portata della misura è trasversale: il divieto riguarda ogni classe di concorso e ogni ordine di scuola, impedendo al candidato di ottenere incarichi sia di lunga sia di breve durata. Restano quindi precluse anche le supplenze brevi e la possibilità di partecipare agli interpelli, strumenti fondamentali per accedere a posti temporanei durante l’anno scolastico.

La durata della sanzione copre l’intero biennio 2026/2028, rendendo di fatto irreversibile la conseguenza di una rinuncia per due anni scolastici consecutivi. Questa norma impone agli aspiranti docenti una riflessione attenta prima di accettare o declinare una supplenza, valutando compatibilità logistiche ed esigenze personali per evitare di compromettere ogni possibilità lavorativa futura nel breve e medio termine.

La mancata presa di servizio e le scelte preventive per evitare le sanzioni

La nuova Ordinanza Ministeriale introduce la sanzione più severa per chi, dopo aver accettato una supplenza, non assume servizio entro il termine stabilito dall’Amministrazione. In questo caso, indipendentemente dalle motivazioni, il candidato incorre nel depennamento da tutte le graduatorie, incluse le graduatorie d’istituto, per l’intero biennio di validità 2026/2028. Si tratta di una misura che azzera ogni possibilità di convocazione per due anni.

Per evitare di incorrere in queste sanzioni, è fondamentale adottare un approccio prudente e strategico sin dalla fase di presentazione della domanda. Gli aspiranti devono scegliere con grande attenzione la regione in cui inserirsi e, soprattutto, le 150 sedi da indicare.

È necessario selezionare scuole, comuni e distretti compatibili con la propria disponibilità reale ad accettare e assumere servizio, evitando di puntare su zone troppo distanti o logisticamente complicate. L’obiettivo è ridurre al minimo il rischio di trovarsi nella condizione di dover rinunciare o di non poter prendere servizio, garantendo così la permanenza nelle graduatorie per tutto il biennio 2026/2028.

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