L’ordinanza ministeriale n. 54 del 26 marzo 2026 definisce per l’anno scolastico 2025/2026 una struttura delle commissioni d’esame fondata sull’alternanza tra componenti interne ed esterne. Presso le istituzioni scolastiche, le commissioni vengono costituite ogni due classi, ciascuna presieduta da un presidente esterno.
Ogni commissione si compone di quattro membri per classe: due commissari interni e due esterni per ciascuna delle due classi abbinate. Questa architettura mira a bilanciare la valutazione interna, espressa dai docenti che hanno seguito direttamente il percorso formativo degli studenti, con il controllo esterno, affidato a membri provenienti da altre istituzioni.
L’equilibrio tra le due componenti garantisce imparzialità nel giudizio finale e tutela la continuità didattica, preservando il valore della conoscenza diretta dello studente senza rinunciare al vaglio oggettivo di valutatori terzi.
La designazione dei commissari interni
I consigli di classe individuano i membri interni tra i docenti titolari delle discipline selezionate dal decreto ministeriale n. 13 del 29 gennaio 2026. Possono essere designati sia docenti a tempo indeterminato che determinato, purché insegnino effettivamente la materia nella classe terminale.
Non sono ammessi commissari per gli insegnamenti introdotti tramite quota di autonomia o spazi di flessibilità negli istituti professionali, né per Educazione civica, considerata disciplina trasversale. Un docente può essere designato per un massimo di due commissioni o classi, salvo necessità eccezionali documentate.
Questi limiti garantiscono coerenza tra docenza effettiva e ruolo valutativo, evitando sovrapposizioni improprie o carichi eccessivi che comprometterebbero la qualità dell’esame.
Le incompatibilità e gli obblighi di servizio
La partecipazione ai lavori della commissione rientra tra gli obblighi di servizio per dirigenti e docenti. Non è consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, se non in casi di legittimo impedimento documentato.
Ogni membro deve dichiarare per iscritto l’assenza di rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado, coniugio o convivenza con i candidati. Questa dichiarazione garantisce trasparenza e rafforza la credibilità dell’esame, rendendo tracciabili eventuali conflitti d’interesse.
Qualora emergano situazioni di incompatibilità, si procede immediatamente alla sostituzione. Il dirigente scolastico interviene per i membri interni, mentre l’Ufficio Scolastico Regionale gestisce presidenti e membri esterni. La verbalizzazione di ogni operazione assicura la massima trasparenza in tutte le fasi dell’esame.
I casi particolari: licei musicali, scuole in ospedale e IeFP
L’ordinanza ministeriale prevede adattamenti specifici per contesti formativi con esigenze peculiari, garantendo flessibilità senza compromettere l’imparzialità del giudizio.
I licei musicali e coreutici
Per le prove pratiche di strumento o esibizione individuale, la commissione può avvalersi di personale esperto. Questi professionisti offrono elementi tecnici di valutazione ma non partecipano all’attribuzione finale dei voti, mantenendo così separati il supporto specialistico e la responsabilità decisionale.
Le scuole in ospedale
Quando uno studente ha frequentato prevalentemente in ambiente ospedaliero, la commissione interna viene composta prioritariamente dai docenti che lo hanno seguito durante la degenza. Questa scelta tutela la continuità didattica e consente una valutazione fondata sulla conoscenza diretta del percorso educativo del candidato.
La Lombardia e i percorsi IeFP
Nelle commissioni per studenti provenienti dall’istruzione e formazione professionale regionale, fino a tre docenti dell’istituzione formativa possono assistere ai lavori come osservatori. Il loro ruolo si limita alla presenza: non hanno facoltà di intervenire né di esprimere voti, preservando l’autonomia valutativa della commissione.
La riunione plenaria del 16 giugno 2026
Il 16 giugno 2026 alle ore 8:30 presidenti e commissari si riuniscono in seduta plenaria per avviare formalmente i lavori d’esame. In quella sede il presidente verifica la regolare composizione di ciascuna commissione, definisce gli aspetti organizzativi e procede al sorteggio per stabilire l’ordine di convocazione dei candidati ai colloqui.
È previsto un limite massimo di cinque candidati per giornata. Ogni operazione viene sinteticamente e fedelmente verbalizzata, garantendo la tracciabilità e la trasparenza dell’intero processo valutativo.