Il 27 gennaio 2026 il Ministero dell’Università e della Ricerca ha emanato il decreto n. 138, che autorizza i posti e definisce le modalità di selezione per l’attivazione dei percorsi di formazione iniziale e abilitazione dei docenti nell’anno accademico 2025/2026. Il provvedimento riguarda i docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, destinati alle scuole secondarie di primo e secondo grado.
L’allegato A riporta i posti autorizzati per i percorsi accreditati presso ciascuna istituzione universitaria o accademica capofila, costituendo uno strumento operativo per chi programma l’accesso ai percorsi nel 2025/26.
L’allegato B contiene invece la tabella dei titoli valutabili per l’ammissione, consentendo agli aspiranti docenti di verificare in anticipo i requisiti richiesti.
Il decreto disciplina anche i percorsi di completamento, previsti all’articolo 6, e il conseguimento di ulteriori abilitazioni, regolato dall’articolo 7, ampliando le opportunità formative per chi intende ampliare le proprie competenze didattiche.
Le tipologie di percorso e i requisiti di ammissione
L’offerta formativa si articola in due percorsi distinti: il percorso universitario e accademico abilitante da 60 CFU/CFA e il percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA.
Il primo rappresenta il canale completo per ottenere l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, mentre il secondo costituisce un’opzione ridotta destinata a specifiche categorie di candidati.
Ogni candidato può presentare domanda per la medesima classe di concorso in una sola istituzione, vincolo che richiede una scelta ponderata dell’ateneo o dell’istituzione AFAM presso cui iscriversi. La decisione va valutata con attenzione, considerando l’offerta formativa e la logistica personale.
Per accedere alla prova finale è richiesta una frequenza minima del 70% per ogni attività formativa. Questo requisito impone un’organizzazione rigorosa del tempo, particolarmente impegnativa per chi lavora parallelamente agli studi.
Il mancato rispetto della soglia preclude il completamento del percorso.
Fino al 31 dicembre 2026, per i posti di insegnante tecnico-pratico restano in vigore i requisiti previsti dalla normativa preesistente, garantendo una fase transitoria per questa specifica categoria professionale.
Le modalità di ammissione e le graduatorie di merito
Quando le domande di ammissione ai percorsi da 60 CFU/CFA superano i posti autorizzati, i criteri per l’accesso sono individuati nell’allegato B del decreto. Se invece l’esubero riguarda i percorsi da 30 CFU/CFA, i criteri sono quelli indicati nell’allegato A del decreto ministeriale 26 gennaio 2026, protocollo n. 137.
In tutti i casi, i candidati vengono ammessi ai corsi seguendo l’ordine della graduatoria di merito. Ciascun candidato può presentare domanda per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione, il che rende la scelta dell’ateneo un passaggio strategico.
La graduatoria, infatti, determina chi accede quando la richiesta eccede l’offerta disponibile.
Il tirocinio: ore in presenza e ruolo dei tutor
Ogni credito formativo di tirocinio richiede dodici ore in presenza nei gruppi classe delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Questo monte orario, stabilito dal decreto, rappresenta un impegno concreto per i candidati che dovranno organizzare le attività formative compatibilmente con eventuali impegni lavorativi.
I Centri di formazione si avvalgono di personale docente in servizio per garantire il supporto durante il percorso abilitante. Sono previste due figure tutoriali: i tutor coordinatori, che operano presso i Centri, e i tutor tirocinanti, attivi direttamente nelle istituzioni scolastiche dove si svolgono le attività pratiche.
Questa struttura mira ad assicurare supervisione e accompagnamento continuo durante l’esperienza sul campo.