Permessi retribuiti per patologie gravi nella scuola: le novità dal 2026 e i diritti di docenti e ATA

Permessi retribuiti per patologie gravi nella scuola: le novità dal 2026 e i diritti di docenti e ATA

Docenti e personale ATA hanno diritto a permessi retribuiti per gravi patologie riconosciute dall'ASL, esclusi dal computo della malattia ordinaria. Dal 2026 dieci ore annue aggiuntive.
Permessi retribuiti per patologie gravi nella scuola: le novità dal 2026 e i diritti di docenti e ATA

Il personale scolastico, docenti e personale ATA, ha diritto a permessi retribuiti per gravi patologie riconosciute dalla competente ASL, utilizzabili esclusivamente per terapie strettamente connesse alla condizione certificata. Queste assenze si distinguono dalla malattia ordinaria: non rientrano nel computo dei giorni previsti per la conservazione del posto, fissato a 18 mesi dall’articolo 17, comma 1, del CCNL Scuola 2006/2009.

L’articolo 17, comma 9, del medesimo contratto stabilisce che i giorni di ricovero ospedaliero, day hospital e le assenze dovute alle conseguenze certificate delle terapie sono esclusi dal calcolo della malattia. Per tutte queste giornate spetta l’intera retribuzione, garantendo tutela economica ai dipendenti affetti da patologie gravi che necessitano di cure temporaneamente o parzialmente invalidanti, senza limiti numerici di fruizione.

Le condizioni di accesso e la certificazione ASL

Il riconoscimento della grave patologia passa necessariamente attraverso l’attestazione della commissione medica ASL competente. La certificazione da presentare al dirigente scolastico deve contenere la dicitura esplicita che il lavoratore “è affetto da grave patologia che richiede terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti”.

Senza questa formula precisa, il documento non è sufficiente a ottenere il permesso retribuito.

La certificazione deve inoltre specificare la terapia a cui il dipendente è sottoposto oppure, in alternativa, indicare il ricovero ospedaliero o di day hospital. Tra gli esempi di terapie salvavita che rientrano in questa categoria figurano la chemioterapia e la dialisi, trattamenti che comportano conseguenze fisiche temporanee o parzialmente invalidanti.

L’indicazione puntuale della terapia garantisce al dirigente scolastico di verificare la corrispondenza tra assenze richieste e percorso terapeutico certificato, assicurando la corretta applicazione della normativa contrattuale vigente.

La fruizione e il computo delle assenze

Le giornate di assenza per terapie correlate alla patologia grave e quelle dovute alle conseguenze certificate dei trattamenti non sono conteggiate nella malattia ordinaria. Sono inclusi nell’esclusione dal computo i giorni di ricovero ospedaliero, di day hospital e le assenze certificate come conseguenza diretta delle terapie salvavita.

Per ciascuna di queste giornate spetta al dipendente l’intera retribuzione, senza riduzione dell’importo. Il processo operativo prevede che il personale presenti al dirigente scolastico la certificazione ASL che attesta la grave patologia e le terapie necessarie, quindi richieda l’assenza specificando il nesso con il trattamento in corso.

La giustificazione delle giornate deve essere supportata dalla documentazione idonea che conferma il legame tra assenza e terapia o sue conseguenze certificate. Il numero di giorni fruibili non è soggetto a limiti predefiniti, a differenza della malattia ordinaria.

Le dieci ore aggiuntive di permesso dal 2026

La legge 106 del 2025 introduce dall’1 gennaio 2026 un’ulteriore tutela per il personale scolastico affetto da patologie gravi. I lavoratori della scuola con malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, oppure con malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado d’invalidità pari o superiore al 74%, ottengono dieci ore annue aggiuntive di permesso retribuito.

Queste ore sono destinate a visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche e cure mediche frequenti.

Il diritto si estende anche ai docenti e al personale ATA con figlio minorenne nelle medesime condizioni sanitarie e di invalidità. Anche in questi casi spettano fino a dieci ore annue di permesso retribuito orario, utilizzabili per accompagnare il minore alle prestazioni sanitarie necessarie e per garantire l’assistenza durante i trattamenti.

Le implicazioni pratiche per docenti e ATA

Per fruire dei permessi retribuiti per gravi patologie, docenti e personale ATA devono presentare al dirigente scolastico una certificazione rilasciata dalla commissione medica ASL. Il documento deve riportare obbligatoriamente la dicitura che attesta la presenza di “grave patologia che richiede terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti” e deve specificare la terapia a cui il lavoratore si sottopone oppure, in alternativa, indicare il ricovero ospedaliero o il day hospital.

Le assenze giustificate con questa certificazione non rientrano nel calcolo dei giorni di malattia ordinaria e non incidono sul periodo di conservazione del posto. Per tutte le giornate riconosciute come necessarie per le terapie salvavita e per le assenze dovute alle conseguenze certificate dei trattamenti, spetta l’intera retribuzione, garantendo così tutela economica e stabilità lavorativa al personale affetto da patologie gravi.

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