Durante le recite natalizie, il Garante della Privacy consente l’utilizzo di smartphone e videocamere per riprese destinate esclusivamente a fini personali. Questo significa che genitori e familiari possono immortalare i propri figli per conservare un ricordo privato dell’evento, senza necessità di autorizzazioni preventive.
Tuttavia, il diritto di effettuare riprese personali deve sempre conciliarsi con il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali di tutti gli studenti e del personale scolastico coinvolto. Ogni istituto può disciplinare queste attività attraverso il proprio regolamento scolastico, che può stabilire modalità operative specifiche per garantire il corretto svolgimento dell’evento.
Il vademecum del Garante sottolinea l’importanza di questa distinzione tra uso personale e altri scopi, ribadendo che la raccolta di immagini per il proprio album di famiglia non configura una violazione della privacy.
A partire da settembre 2025, nuove disposizioni ministeriali vieteranno l’uso dei cellulari durante l’intero orario scolastico, salvo eccezioni previste esplicitamente nei piani didattici degli istituti.
La pubblicazione online di foto e video: il requisito del consenso
La condivisione di immagini o video su internet rappresenta un passaggio critico, che trasforma l’uso privato in diffusione al pubblico. Postare su social network, piattaforme di messaggistica aperte o siti web richiede il consenso informato di tutti i soggetti coinvolti: genitori degli altri minori ripresi e persone adulte eventualmente presenti.
Senza tale autorizzazione preventiva, la pubblicazione viola la normativa sulla privacy e può generare conseguenze serie.
Il consenso deve essere esplicito e raccolto prima della condivisione. Non basta presumere l’accordo di altri genitori perché hanno assistito alla recita o perché i figli frequentano la stessa classe. Il Garante prescrive che ogni genitore abbia il pieno controllo sull’immagine del proprio figlio online, evitando esposizioni non desiderate o potenzialmente dannose per l’identità digitale del minore.
In assenza di consenso, chi pubblica rischia sanzioni disciplinari se dipendente scolastico, oppure conseguenze legali pecuniarie per violazione dei diritti della personalità. La responsabilità rimane in capo a chi diffonde il contenuto, non all’istituto, rafforzando l’importanza di una condotta prudente e rispettosa.
I rischi della condivisione non autorizzata
Per evitare problemi legali e proteggere i minori, è indispensabile adottare alcune precauzioni operative. Prima di pubblicare qualsiasi contenuto, occorre verificare di aver ottenuto il consenso scritto per la diffusione online. Se mancano le liberatorie, è necessario oscurare o rendere irriconoscibili i volti degli altri bambini, utilizzando strumenti di editing o sfocatura.
In alternativa, è preferibile limitare la condivisione a canali privati o gruppi familiari chiusi, dove l’accesso è controllato e la diffusione resta ristretta. Queste accortezze tutelano l’identità digitale dei minori e riducono il rischio di contenziosi, garantendo comunque il ricordo dell’evento senza violare i diritti altrui.
La registrazione delle lezioni e i limiti d’uso
Il Garante autorizza la registrazione delle lezioni esclusivamente per studio individuale, configurando tale pratica come esercizio di un diritto soggettivo dello studente nell’ambito del proprio percorso formativo. Questo principio consente a ciascun allievo di documentare la spiegazione del docente per rivederla successivamente, consolidando l’apprendimento al di fuori dell’orario scolastico.
È invece categoricamente vietato videoregistrare le dinamiche di classe per finalità diverse da quelle didattiche o senza il consenso esplicito di tutti i presenti. La ripresa non autorizzata di compagni, insegnanti o altre figure scolastiche configura una violazione della privacy punibile anche sul piano disciplinare.
L’uso improprio di tali registrazioni, soprattutto se seguito da diffusione online, espone chi registra a conseguenze legali di carattere pecuniario e sanzionatorio.
Gli strumenti compensativi per studenti con DSA
Nonostante i limiti imposti alla registrazione delle lezioni, gli istituti scolastici devono garantire agli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) l’utilizzo degli strumenti compensativi previsti nei loro piani didattici personalizzati, assicurando così il pieno diritto allo studio senza ostacoli legati alla tutela della privacy.