Le istituzioni scolastiche della regione Calabria hanno recentemente sollevato diversi interrogativi riguardo agli obblighi di sorveglianza sanitaria per il personale docente. Al centro della questione, la necessità di chiarire se gli insegnanti debbano sottoporsi periodicamente a visite mediche e all’alcol test come misura preventiva di sicurezza sul lavoro.
Queste richieste di chiarimento, rivolte alle autorità competenti, hanno generato un importante dibattito sull’interpretazione della normativa vigente in materia di sicurezza negli ambienti scolastici e sulla reale portata degli obblighi previsti per specifiche categorie di lavoratori.
Il parere dell’avvocatura: quando la sorveglianza sanitaria è obbligatoria
L’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro ha fornito un parere formale sulla questione, trasmesso dall’Ufficio Scolastico Regionale con nota prot. AOODRCAL n. 13293 del 12 maggio 2023. Il documento chiarisce che l’obbligo di sorveglianza sanitaria, incluse visite mediche periodiche e accertamenti relativi all’alcol, sussiste solo per il personale specificamente indicato nel DVR dell’istituto come soggetto a rischi particolari.
Questa interpretazione delimita nettamente l’ambito di applicazione delle norme, escludendo automatismi per categorie professionali non esplicitamente valutate come a rischio. La sottoposizione agli accertamenti sanitari diventa quindi una misura mirata e non generalizzata.
I dettagli del DVR: quando scattano gli obblighi di sorveglianza sanitaria
Il Documento di Valutazione dei Rischi rappresenta lo strumento fondamentale per determinare l’obbligo di sorveglianza sanitaria per il personale scolastico. Solo in presenza di rischi specifici identificati nel DVR scatta l’obbligo di sottoporsi a visite mediche periodiche.
L’analisi si concentra principalmente su quattro aree di rischio rilevanti per i docenti: problematiche alla vista, disturbi muscolo-scheletrici, consumo di alcol e uso di sostanze psicotrope. È il medico competente, basandosi sulle risultanze del DVR, a stabilire sia la frequenza che la tipologia delle visite necessarie, calibrando gli interventi in base al livello di rischio rilevato per ciascuna categoria di personale.
Gli obblighi del preside: come gestire le contestazioni dell’ASP
In caso di contestazione dall’ASP sulla mancata attivazione delle visite mediche, il dirigente deve controdedurre se il DVR non prevede tale obbligo. Se previsto, la sorveglianza va attivata entro 60 giorni (prorogabili fino a sei mesi). Va ricordato che la carenza di fondi non giustifica l’inadempimento.
I verbali di prescrizione non sono impugnabili nei giudizi ordinari, ma solo in sede penale.
Le implicazioni per il personale docente: quando la sorveglianza non è obbligatoria
I docenti non classificati come soggetti a rischio specifico nel DVR risultano esonerati dall’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria periodica e all’alcool test. Questa distinzione fondamentale rappresenta un elemento di chiarezza importante per la maggioranza del corpo insegnante.
Nella pratica, solo i docenti esposti a rischi concreti per vista, salute muscolo-scheletrica o che svolgono attività potenzialmente pericolose per sé o terzi dovranno sottoporsi ai controlli. La valutazione individuale basata sul contesto lavorativo effettivo prevale quindi sull’applicazione generalizzata delle norme sanitarie.