Il bonus mamme 2025, istituito dal DL n. 95/2025 e disciplinato dalla circolare INPS n. 139 del 28 ottobre 2025, prevede un’integrazione al reddito di 40 euro per ogni mese o frazione di mese lavorato nel 2025. Possono accedervi le lavoratrici con almeno due figli, titolari di contratto a tempo determinato o indeterminato, autonome o libere professioniste, a condizione che il reddito complessivo da lavoro nell’anno 2025 non superi i 40.000 euro.
L’età del figlio più piccolo costituisce il limite temporale della misura: con due figli, il contributo spetta fino al compimento del decimo anno; con tre o più figli, fino al diciottesimo anno. Il requisito sul numero dei figli deve essere posseduto al 1° gennaio 2025 oppure maturato entro il 31 dicembre 2025.
Il contributo è esente da imposte e contributi e non concorre alla formazione del reddito. Per il personale della scuola, il bonus riguarda le supplenti o le dipendenti a tempo indeterminato con due figli fino a dieci anni e le supplenti con tre figli fino a diciotto anni. Le dipendenti a tempo indeterminato con tre o più figli non accedono al bonus, poiché beneficiano già della decontribuzione.
Le tempistiche: finestra di presentazione e scadenza del 9 dicembre 2025
La domanda deve essere presentata entro 40 giorni dalla pubblicazione della circolare INPS n. 139 del 28 ottobre 2025. Poiché il termine naturale cade domenica 7 dicembre e l’8 dicembre è festivo, la scadenza effettiva slitta al 9 dicembre 2025.
Esiste una deroga temporale per chi matura i requisiti in corso d’anno: se il numero di figli necessario viene raggiunto dopo il 28 ottobre 2025 ma entro il 31 dicembre 2025 — ad esempio per una nuova nascita o adozione — la lavoratrice può inoltrare la domanda fino al 31 gennaio 2026.
Ai fini della verifica della soglia reddituale, l’anno di riferimento è il 2025: va considerato il reddito da lavoro complessivo maturato nell’intero anno solare, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.
Le modalità di domanda: accesso ai servizi INPS e canali di assistenza
La richiesta del bonus mamme deve essere presentata all’INPS attraverso tre canali ufficiali. Il primo è il portale istituzionale www.inps.it, accessibile con credenziali digitali: SPID di livello 2 o superiore, Carta d’Identità Elettronica 3.0, Carta Nazionale dei Servizi oppure sistema eIDAS. In alternativa, è possibile rivolgersi al Contact Center Multicanale: il numero verde 803.164 è gratuito da rete fissa, mentre lo 06 164.164 è attivo da telefonia mobile con tariffazione a carico dell’utente. Terza via, gli Istituti di patronato offrono assistenza diretta nella compilazione e nell’invio della domanda.
L’INPS erogherà l’integrazione al reddito in un’unica soluzione durante il mese di dicembre 2025, accreditando l’importo spettante a tutti i soggetti che avranno inoltrato la richiesta entro la scadenza prevista.
Le FAQ operative: conteggio dei figli, compatibilità e redditi utili
Il conteggio dei figli e i casi di adozione
Ai fini del bonus valgono tutti i figli, naturali, adottivi o in affido, indipendentemente da convivenza, carico fiscale o nucleo ISEE, purché la madre non sia sospesa o decaduta dalla responsabilità genitoriale. Per adozioni e affidi rileva esclusivamente la data di nascita del minore.
Se nel 2025 nasce il terzo figlio, la domanda resta unica: la nascita può maturare il diritto (se prima non spettava) oppure farlo cessare per le dipendenti a tempo indeterminato che accedono alla decontribuzione. In caso di nascita dopo il 28 ottobre 2025, la domanda si presenta entro il 31 gennaio 2026.
La compatibilità con sospensioni e congedi
Il bonus è compatibile con maternità e parentale se il rapporto è vigente. Sono utili i periodi con retribuzione, indennità o contribuzione figurativa: maternità, parentale, malattia bambino, congedo biennale (L. 388/2000) e tutte le CIG. Non valgono aspettativa volontaria o non retribuita, incarichi politici, sospensioni disciplinari e mesi di part-time ciclico senza prestazione.
NASpI, DIS-COLL e tirocinio non sono validi e i relativi importi non contano nel reddito. Le mensilità di preavviso non lavorato non sono valide e l’indennità è esclusa dalla soglia dei 40.000 euro.
Il calcolo del reddito e le incertezze
Il reddito 2025 include tutti i redditi da lavoro, anche indennità equiparate, al netto dei contributi obbligatori. Sono esclusi NASpI, DIS-COLL, pensioni e TFR. Se dopo la domanda si supera la soglia, occorre annullarla; se già pagato, l’INPS revoca e recupera le somme.
La decontribuzione 2024-2026 per le madri con tre o più figli a tempo indeterminato
L’articolo 1, comma 180, della Legge di Bilancio 2024 ha confermato fino al 31 dicembre 2026 l’esonero del 100% dei contributi previdenziali IVS per le lavoratrici a tempo indeterminato con tre o più figli. Il beneficio opera fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, entro il limite massimo di 3.000 euro annui, pari a 250 euro mensili.
Questa agevolazione rappresenta l’alternativa strutturale al bonus mamme: le dipendenti a tempo indeterminato con almeno tre figli non possono accedere al contributo integrativo di 40 euro mensili, poiché rientrano già nella decontribuzione. Nel settore scuola, la domanda per l’esonero contributivo va presentata attraverso l’area riservata del portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito.