Il Ministero dell’Istruzione ha avviato l’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento per il biennio 2026-28 attraverso il portale INPA, secondo quanto disciplinato dal decreto ministeriale 247/2025. La procedura interessa i docenti già inseriti nelle GAE o che intendono richiedere il reinserimento, consentendo loro di confermare o modificare la propria posizione in graduatoria.
Le nuove graduatorie avranno validità per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28, costituendo lo strumento principale per le immissioni in ruolo e per l’attribuzione delle supplenze annuali. L’aggiornamento rappresenta quindi un passaggio cruciale per garantire la continuità lavorativa e le opportunità di stabilizzazione del personale docente nel prossimo biennio.
Le scadenze e le modalità di presentazione: invio telematico e rischio cancellazione
Il Ministero dell’Istruzione ha stabilito una finestra temporale precisa per l’inoltro delle istanze di aggiornamento GAE. Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale INPA, a partire dalle ore 12:00 dell’8 gennaio 2026 fino alle ore 23:59 del 22 gennaio 2026.
L’osservanza di questo calendario è vincolante: la mancata presentazione della domanda entro il termine previsto comporta la cancellazione automatica dalla graduatoria per l’intero biennio 2026-28. Questo significa che i docenti che non inoltrano l’istanza perdono definitivamente la possibilità di essere inclusi nelle GAE per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28, con conseguente esclusione sia dalle procedure di immissione in ruolo sia dalle supplenze annuali gestite attraverso queste graduatorie.
La natura telematica della procedura richiede inoltre un accesso tempestivo al portale per evitare eventuali rallentamenti o problemi tecnici negli ultimi giorni utili.
I destinatari e le operazioni consentite: aggiornamento, trasferimenti e reinserimenti
L’aggiornamento GAE si rivolge a una platea specifica di docenti. Possono accedere alla procedura coloro che risultano già inseriti a pieno titolo o con riserva nelle fasce previste, oltre a chi desidera ottenere il reinserimento dopo una precedente cancellazione dalla graduatoria. Questa distinzione consente di gestire situazioni amministrative differenti all’interno dello stesso bando.
Le operazioni consentite riguardano diverse casistiche:
- Aggiornare il punteggio sulla base di titoli e servizi maturati, un’azione fondamentale per migliorare la propria posizione
- Trasferimento di provincia per tutte le classi di concorso, che permette di ricollocarsi territorialmente
- Recuperare il punteggio pregresso per chi si reinserisce, una misura che tutela chi aveva maturato crediti prima della cancellazione
- Sciogliere o confermare la riserva per chi è inserito con riserva, a seconda della propria situazione individuale
La validità dei titoli e dei servizi: periodi utili ai fini del punteggio
Ai fini dell’aggiornamento del punteggio nelle GAE, sono considerati validi esclusivamente i titoli e i servizi conseguiti successivamente al 15 marzo 2024 e fino alla scadenza del bando attuale, fissata al 22 gennaio 2026. Questa finestra temporale definisce con precisione quali esperienze professionali e qualifiche accademiche possono essere dichiarate per incrementare la propria posizione in graduatoria.
Una disposizione specifica riguarda i docenti che richiedono il reinserimento dopo una precedente cancellazione. In questo caso, è consentito dichiarare anche i titoli e i servizi maturati durante il periodo di assenza dalla graduatoria, permettendo così il recupero del punteggio pregresso e garantendo continuità nella valorizzazione del percorso formativo e lavorativo dell’aspirante.
Le graduatorie di istituto di prima fascia: scelta delle sedi e vincoli provinciali
L’aggiornamento coinvolge parallelamente la prima fascia delle graduatorie d’istituto, per la quale è necessario compilare un’istanza dedicata alla scelta delle sedi scolastiche. La posizione in questa fascia deriva dalla trasposizione automatica dei punteggi e delle precedenze posseduti nelle GAE, senza necessità di ulteriori calcoli da parte del docente.
Gli aspiranti possono indicare fino a un massimo di venti istituzioni scolastiche nella provincia di riferimento. Per la scuola dell’infanzia e primaria operano vincoli più stringenti: è possibile selezionare al massimo dieci istituzioni, di cui non più di due circoli didattici.
La provincia scelta per la prima fascia d’istituto deve obbligatoriamente coincidere con quella indicata per le GPS. Le date specifiche per formalizzare la scelta delle sedi saranno comunicate con un successivo avviso ministeriale.