Maturità 2026, il colloquio orale tra norme e rischi: l'indicatore su autonomia e responsabilità

Maturità 2026, il colloquio orale tra norme e rischi: l'indicatore su autonomia e responsabilità

L'ordinanza ministeriale n. 54 del 2026 definisce la struttura del colloquio d'esame di maturità, con una griglia di valutazione su quattro indicatori da 5 punti ciascuno.
Maturità 2026, il colloquio orale tra norme e rischi: l'indicatore su autonomia e responsabilità

L’ordinanza ministeriale n. 54 del 26 marzo 2026 definisce all’articolo 22, comma 2, la struttura del colloquio d’esame. La prova si apre con una breve riflessione del candidato sul proprio percorso scolastico e personale, anche alla luce delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente.

Successivamente la commissione propone domande e approfondimenti su quattro discipline, al fine di accertare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi disciplinari, oltre alla capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze in modo critico e personale.

Nel corso del colloquio il candidato analizza criticamente le esperienze svolte nell’ambito delle attività di formazione scuola-lavoro o dell’apprendistato di primo livello, collegandole al percorso di studi e al PECUP (Profilo educativo, culturale e professionale) mediante una breve relazione o un lavoro multimediale.

Vengono inoltre verificate le competenze di educazione civica, come previsto dalla legge n. 92 del 2019 e dalle linee guida del decreto ministeriale n. 183 del 2024, secondo quanto definito nel curricolo d’istituto e nel documento del consiglio di classe. Infine si svolge la discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.

Il colloquio ha una durata effettiva di circa cinquanta-sessanta minuti. L’articolo 22, comma 8, stabilisce che la commissione dispone di venti punti per la valutazione e che il punteggio viene attribuito dall’intera commissione, compreso il presidente, nello stesso giorno in cui si svolge il colloquio, secondo la griglia di valutazione prevista dall’allegato A.

La griglia di valutazione: 20 punti e quattro indicatori

L’allegato A all’ordinanza ministeriale introduce la griglia per la valutazione del colloquio, definita però come “valutazione della prova orale”, una discrasia terminologica che sin dal titolo rivela incongruenze rispetto al testo normativo. La commissione dispone di un massimo di venti punti, ripartiti su quattro indicatori di pari peso, ciascuno da cinque punti.

Il primo indicatore misura l’acquisizione dei contenuti e dei metodi delle quattro discipline oggetto del colloquio. Il secondo valuta la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite, unitamente alla padronanza lessicale e semantica, compreso il linguaggio tecnico o settoriale. Il terzo indicatore riguarda la capacità di argomentare in modo critico e personale. Il quarto, e più controverso, richiede di esprimere un giudizio sul grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità raggiunto al termine del percorso di studio.

Proprio quest’ultimo indicatore solleva perplessità rilevanti: i descrittori previsti per i diversi livelli risultano estremamente generici e non ancorati a evidenze concrete osservabili nell’arco temporale ristretto del colloquio. La commissione, composta da cinque membri di cui tre esterni alla classe, si trova nella condizione di dover formulare valutazioni sulla personalità dello studente pur avendolo appena conosciuto.

Le criticità dell’indicatore su maturazione, autonomia e responsabilità

L’ordinanza stabilisce che il quarto indicatore valuti il grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità raggiunto al termine dell’intero percorso di studi, dunque nell’arco dei cinque anni di corso. La commissione d’esame, però, è composta da due docenti interni della classe e da tre membri esterni – due commissari e il presidente – che spesso vedono il candidato per la prima volta proprio durante il colloquio.

In soli 50–60 minuti è dunque difficile raccogliere evidenze solide su aspetti profondi come la capacità di assumere decisioni autonome o di riflettere criticamente sulle proprie scelte.

I descrittori previsti dalla griglia oscillano tra estremi vasti: si passa da 0,50 punti, corrispondenti a “un grado di maturazione molto parziale e un livello di autonomia e responsabilità incompleto”, fino a 5 punti per “un elevato grado di autonomia e maturazione personale” con gestione esemplare delle responsabilità.

La vaghezza di formulazioni come “apprezzabile livello di maturazione” rende arduo documentare nel verbale digitale le ragioni di un punteggio intermedio anziché di uno più alto o più basso. La griglia, inoltre, è pensata per valutare la prestazione durante il colloquio, non per riassumere l’esito delle prove scritte: resta dunque aperto il quesito su quali evidenze concrete la commissione possa addurre per motivare scelte che rischiano di apparire opinabili o prive di fondamento.

Il rischio di contenzioso e le dinamiche prevedibili in commissione

Un esempio numerico rende evidente il problema: un candidato con 40 punti di ammissione, 38 alle prove scritte e 18 al colloquio raggiunge 96 punti; ottenendo anche i tre punti integrativi arriva a 99, restando escluso dal 100 per un solo punto.

Se nella griglia del colloquio gli è stato attribuito 4 anziché 5 nell’indicatore sulla maturazione personale – con giudizi come «alto» invece di «elevato» grado di autonomia – la famiglia potrebbe ricorrere al TAR contestando l’assenza di evidenze oggettive, la formulazione generica dei descrittori e la tempistica ristretta. Dove si trovano, in cinquanta minuti di colloquio, le prove di un livello «alto» ma non «elevato»?

Per evitare rogne e contenziosi, la dinamica prevedibile è assegnare il massimo del punteggio proprio agli studenti già ritenuti “migliori”: chi arriva con voti alti di ammissione e buone prove scritte riceverà anche 5 punti sul quarto indicatore. Il risultato pratico rischia di essere un «far finta»: dichiarare schiere di ragazzi con «elevato grado di autonomia e maturazione personale, capaci di gestire responsabilità significative in modo esemplare», senza che corrispondano evidenze reali.

Il merito viene così svuotato, distribuito secondo logiche di cautela amministrativa più che di valutazione autentica.

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