La valutazione finale di uno studente, fino a comprendere la promozione o la non ammissione alla classe successiva o agli esami conclusivi del ciclo, è un atto amministrativo che nasce dall’autonomia didattica riconosciuta alle istituzioni scolastiche. Per gli avvocati Angelica Parente e Domenico Bianculli del foro di Roma, esperti in diritto scolastico, “tale autonomia, pur sancita dall’art. 33 e 34 della Costituzione e regolata dal D.Lgs. 297/1994 e dal D.P.R. 122/2009, non è illimitata: deve rispettare il principio di ragionevolezza, l’adeguata motivazione e le garanzie procedurali previste dalla normativa scolastica”.
Proprio da questo equilibrio discende la possibilità di impugnare in sede amministrativa una bocciatura ritenuta ingiusta o viziata da errori. Non si tratta di rimettere in discussione il merito didattico, che appartiene alla discrezionalità tecnica dei docenti, ma di verificare che l’atto sia stato adottato nel rispetto delle regole e dei diritti dello studente.
Giurisdizione e rito davanti al giudice amministrativo
Il ricorso contro una bocciatura spetta al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ai sensi dell’art. 7 del Codice del processo amministrativo. Avv. Domenico Bianculli: “il provvedimento di non ammissione incide su un interesse legittimo e rientra quindi nella giurisdizione amministrativa. L’impugnazione deve essere proposta entro sessanta giorni dalla pubblicazione ufficiale degli esiti o dalla comunicazione formale della decisione. Il rito è quello speciale abbreviato previsto dall’art. 119 c.p.a., che consente una definizione più rapida della controversia, data la delicatezza del diritto allo studio e la necessità di tempi compatibili con l’avvio dell’anno scolastico successivo.”
Non è ammesso rivolgersi al giudice ordinario, se non per eventuali azioni risarcitorie conseguenti, poiché il cuore della vicenda riguarda l’annullamento di un atto amministrativo.
Pur essendo unificati i criteri di giurisdizione e i termini di impugnazione, l’ordinamento distingue nettamente il peso della discrezionalità tecnica a seconda dell’ordine di scuola. Nella scuola primaria la valutazione ha una funzione eminentemente formativa, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 62/2017: la non ammissione è un’eccezione e richiede una motivazione particolarmente accurata, specie se lo studente ha seguito piani di recupero o percorsi personalizzati. Nella scuola secondaria di primo grado il consiglio di classe deve documentare in modo chiaro le insufficienze e i criteri adottati, garantendo trasparenza nella comunicazione con la famiglia, soprattutto se sono stati predisposti strumenti di supporto come piani educativi individualizzati o personalizzati. Nella scuola secondaria di secondo grado, invece, la libertà valutativa dei docenti è più ampia e il sindacato del giudice è limitato ai soli casi di manifesta illogicità, errori di fatto, violazione delle norme interne dell’istituto o difetto assoluto di motivazione.
Questa progressiva riduzione del controllo giudiziale riflette l’idea che, con l’avanzare del percorso scolastico, prevalga la responsabilità educativa e tecnica del consiglio di classe.

Vizi che possono rendere illegittima una bocciatura
La possibilità di ricorrere contro una bocciatura scolastica non nasce dal dissenso sul voto in sé, ma dall’eventuale violazione di regole giuridiche che governano la valutazione. Il D.P.R. 122/2009 stabilisce che la valutazione deve essere trasparente e tempestivamente comunicata alle famiglie; la mancata informazione su carenze e recuperi può configurare un vizio procedimentale. È illegittima la decisione che non rispetta i criteri fissati nel Piano triennale dell’offerta formativa o nelle deliberazioni del collegio docenti. Altrettanto rilevante è la coerenza degli atti: errori materiali nel calcolo delle medie, verbalizzazioni contraddittorie o carenza di motivazione possono aprire la strada all’annullamento. Nei casi di studenti con bisogni educativi speciali, il mancato rispetto di quanto previsto nei piani personalizzati rappresenta una violazione sostanziale che può incidere sulla legittimità della bocciatura.
Avv. Angelica Parente: “il giudice amministrativo non entra nel merito delle scelte didattiche, ma verifica che queste siano state adottate nel rispetto delle procedure e dei diritti partecipativi.”
Profili risarcitori e tendenze giurisprudenziali
Una volta accertata l’illegittimità della bocciatura, lo studente può valutare un’azione per ottenere il risarcimento del danno subito, soprattutto in termini di perdita di un anno scolastico e disagio psicologico. Tuttavia la giurisprudenza è molto prudente: occorre dimostrare non solo l’illegittimità dell’atto, ma anche un danno concreto e diretto, e la prova non è semplice. Negli ultimi anni, soprattutto dopo l’esperienza della didattica a distanza e delle ordinanze ministeriali straordinarie del 2020, i tribunali hanno mostrato maggiore attenzione alla trasparenza dei processi valutativi e alla necessità che la scuola documenti accuratamente il percorso di ciascun alunno. “Ciò non significa – concludono gli Avvocati Parente e Bianculli – che ogni bocciatura possa essere contestata con successo, ma che la tutela giurisdizionale è effettiva quando l’amministrazione scolastica trascura regole, motivazioni e doveri di informazione.”

Ricorso contro la bocciatura scolastica (primaria, medie, superiori): 10 domande frequenti che ti potrebbero interessare:
- Chi può fare ricorso contro una bocciatura scolastica?
Può presentare ricorso lo studente maggiorenne o, se minorenne, i suoi genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale, in quanto titolari dell’interesse legittimo alla corretta valutazione.
- Qual è il termine per impugnare una bocciatura?
Il ricorso deve essere presentato al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione ufficiale degli esiti o dalla comunicazione formale della non ammissione.
- Davanti a quale giudice si impugna una bocciatura scolastica?
La competenza è del giudice amministrativo, poiché la decisione di non ammettere alla classe successiva è un atto autoritativo della Pubblica Amministrazione.
- Si può chiedere un risarcimento danni per una bocciatura illegittima?
Sì, ma solo dopo che il provvedimento è stato annullato; occorre dimostrare un danno concreto e diretto, come la perdita di un anno scolastico o un disagio documentabile.
- La procedura è diversa tra scuola primaria, media e superiore?
I termini e il giudice competente sono gli stessi, ma cambia il grado di discrezionalità: nelle primarie e nelle medie il controllo è più rigoroso, nelle superiori il giudice interviene solo per errori manifesti.
- La scuola deve motivare la bocciatura?
Sì. Il D.P.R. 122/2009 impone una motivazione chiara e trasparente, specie se la decisione si discosta dal percorso formativo dello studente o da eventuali piani personalizzati.
- Cosa succede se la scuola non comunica in tempo insufficienze e recuperi?
La mancata informazione può costituire un vizio procedurale che rende annullabile la bocciatura, perché viola il diritto dello studente e della famiglia a conoscere e recuperare le carenze.
- È possibile sospendere gli effetti della bocciatura durante il ricorso?
Sì, è possibile chiedere al TAR una misura cautelare per consentire allo studente di frequentare la classe successiva in attesa della decisione definitiva.
- Il ricorso serve a cambiare i voti?
No. Il giudice non sostituisce la valutazione dei docenti, ma può annullare la bocciatura se l’atto è illegittimo e imporre alla scuola di rivalutare lo studente secondo le regole corrette.
- È necessario farsi assistere da un avvocato per il ricorso contro la bocciatura?
Sì, perché il processo amministrativo richiede la rappresentanza tecnica di un avvocato e l’uso di strumenti processuali specifici, come il rito abbreviato e le istanze cautelari.