Sentenza Consiglio di Stato: settimana corta a scuola permessa anche in corso d'anno

Sentenza Consiglio di Stato: settimana corta a scuola permessa anche in corso d'anno

Il Consiglio di Stato consente alle scuole di modificare l'organizzazione didattica passando alla settimana corta anche durante l'anno scolastico, purché con procedure trasparenti e collegiali.
Sentenza Consiglio di Stato: settimana corta a scuola permessa anche in corso d'anno

L’origine della vicenda si colloca in un istituto comprensivo della provincia di Taranto, dove nell’autunno scorso è stata avviata una sperimentazione della settimana su cinque giorni, con il sabato libero. A dicembre, al termine della fase di prova, il Consiglio di Istituto ha deliberato di rendere permanente questo modello orario fino alla chiusura dell’anno scolastico.

Una famiglia ha però contestato la scelta, sostenendo che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa fosse modificabile solo entro il mese di ottobre, richiamando le disposizioni della legge 107/2015. Il TAR Puglia, accogliendo il ricorso, aveva inizialmente annullato la delibera dell’istituto, ritenendo superato il termine per modificare l’organizzazione didattica.

Il Ministero dell’Istruzione ha presentato appello e il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5668 del 30 giugno 2025, ha ribaltato la decisione di primo grado. I giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto legittima la modifica dell’orario anche se intervenuta durante l’anno scolastico, purché preceduta da un percorso trasparente e collegiale: sperimentazione, consultazione delle famiglie e delibere degli organi competenti hanno costituito elementi determinanti per riconoscere la conformità della scelta organizzativa.

Le motivazioni giuridiche: PTOF, autonomia e termini ordinatori

Il Consiglio di Stato ha fondato la propria decisione su alcuni pilastri interpretativi che rafforzano l’autonomia degli istituti. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il documento identitario di ogni scuola, che descrive obiettivi, curricolo e organizzazione didattica.

La legge 107/2015 indica ottobre come termine per le revisioni annuali, ma i giudici hanno qualificato questa scadenza come termine ordinatorio, ossia indicativo e non vincolante in senso assoluto. Ciò significa che le scuole possono modificare l’organizzazione didattica anche oltre ottobre, purché rispettino procedure trasparenti e motivate.

La definizione dei giorni di lezione settimanali e degli orari rientra pienamente nell’autonomia scolastica riconosciuta dalla normativa vigente. Nel caso tarantino, l’istituto aveva avviato una sperimentazione già da ottobre, somministrato un sondaggio ufficiale alle famiglie e discusso la proposta in Collegio docenti e Consiglio di Istituto, organi competenti per le scelte organizzative.

Questa sequenza ha garantito un percorso graduale e partecipato, non una decisione improvvisata.

Il Consiglio di Stato ha dunque respinto l’interpretazione restrittiva del TAR, chiarendo che la settimana corta può essere adottata anche a metà anno se il procedimento è corretto e l’autonomia organizzativa viene esercitata collegialmente, nel rispetto delle competenze decisionali di ciascun organo.

Il ruolo delle famiglie: consultazione ampia, decisione al Consiglio di Istituto

Nel caso pugliese, i numeri della consultazione erano inequivocabili: circa l’80% dei genitori della primaria e quasi l’88% di quelli della secondaria di primo grado si erano espressi a favore della settimana corta. Questi dati dimostrano un consenso ampio all’interno della comunità scolastica.

Il Consiglio di Stato ha tuttavia precisato due aspetti fondamentali. Da un lato, il coinvolgimento delle famiglie attraverso sondaggi, consultazioni e incontri pubblici è importante e va favorito attivamente. Dall’altro, il parere raccolto dalle famiglie non è vincolante: la competenza decisionale finale spetta al Consiglio di Istituto, organo collegiale rappresentativo dell’intera scuola.

Questo principio evita che l’opposizione di una minoranza possa bloccare una scelta sostenuta dalla maggioranza della comunità. Inoltre, i giudici hanno escluso che le famiglie possano rivendicare un “legittimo affidamento” a mantenere inalterato l’orario su sei giorni per l’intero triennio.

Per parlare di affidamento tutelabile, infatti, sarebbe necessario un vantaggio certo e stabile, promesso esplicitamente dall’amministrazione scolastica, circostanza che nel caso in esame non sussisteva.

L’organizzazione a cinque giorni: il caso ITE “E. Montale” e gli accorgimenti operativi

L’ITE “E. Montale” di Tradate ha proposto la chiusura del sabato per allinearsi agli altri istituti del territorio, razionalizzare il trasporto pubblico e ridurre i consumi energetici. Il modello prevede lezioni dal lunedì al venerdì, con uscite differenziate: alcuni giorni alle 13.30, altri alle 14.20, garantendo comunque il rispetto del monte ore annuale.

Per compensare eventuali riduzioni delle unità orarie, l’istituto ha organizzato attività pomeridiane di recupero e potenziamento, formazione a distanza, progetti didattici e giornate sportive. La programmazione più compatta, con ore doppie della stessa disciplina, consente di diminuire il numero di materie quotidiane e di verifiche concentrate nella stessa mattinata, contenendo anche gli spostamenti tra sedi.

La delibera finale resta di competenza del Consiglio di Istituto, dopo un sondaggio rivolto a studenti, genitori e personale.

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