Maturità in corso o da privatisti: differenze e regole, guida completa - StudentVille

Maturità in corso o da privatisti: differenze e regole, guida completa

Maturità in corso o da privatisti: differenze e regole, guida completa

Esami di Maturità: in corso o da privatisti

Pensavate che non avremmo più parlato di esami di maturità fino all’anno prossimo? Vi sbagliate, oggi vogliamo fare chiarezza sulle differrenze e le regole che intercorrono tra la maturità in corso e quella da privatisti. Lo studio è lo stesso ma il primo si svolge in classe con il professore e i compagni di scuola, nel caso di esami di maturità da privatisti lo studente non frequenta la scuola regolarmente e viene seguito da un professore privato in tutte le materie.

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Esami di Maturità da privatista: le regole

Prima di poter accedere alle prove di maturità bisogna presentare una richiesta e sostenere un esame preliminare. Per poter accedere agli esami di Maturità da privatista occorre presentare, entro una data stabilita, una domanda ai Direttori Generali della Regione di residenza completa di tutta la documentazione necessaria, precisando 3 istituzioni scolastiche, in ordine preferenziale, presso cui si intende diplomarsi. Stabilito l’istituto presso cui potrete diplomarvi, dovrete contattare il dirigente scolastico, il quale vi darà delucidazioni riguardo i programmi da studiare nelle varie materie. Prima di poter sostenere l’esame di stato però è necessario superare un esame preliminare, con il quale la scuola valuterà se avere raggiunto le conoscenze necessarie per poter essere ammessi agli esami.

Esami di Maturità da privatista: le differenze con quelli in corso

 Una volta superato questo esame, potrete essere ammessi all’esame di stato come candidati esterni. Lo svolgimento dell’esame sarà il medesimo di quello per i candidati interni: prima prova di italiano, seconda prova ed esame orale.

Possono presentare istanza di partecipazione all’esame di Stato come candidati esterni coloro che hanno almeno uno dei seguenti requisiti:

  • aver compiuto il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrare di aver adempiuto all’obbligo scolastico;
  • essere in possesso del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
  • avere compiuto il ventitreesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame. In tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;
  • essere in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o essere in possesso di diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
  • aver cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2019.
  • Gli alunni delle classi antecedenti l’ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, che abbiano comunque i primi due requisiti, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2019.
  • I candidati esterni all’esame di Stato per gli indirizzi di studio di istruzione professionale non sono tenuti a presentare la documentazione relativa al possesso di una eventuale qualifica professionale.

 

 

 

 

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