La legge di bilancio 2026 introduce l’articolo 134-bis, che risolve una questione dibattuta da oltre vent’anni: l’esenzione dall’IMU per le scuole non statali paritarie. Il provvedimento, che sarà varato a fine anno, stabilisce un criterio oggettivo per determinare quando questi istituti possano beneficiare dell’esenzione fiscale.
La norma chiarisce che le scuole paritarie non devono corrispondere l’IMU a condizione che la retta media applicata sia inferiore al costo medio per studente. Quest’ultimo parametro viene stabilito annualmente dal ministero dell’istruzione e rappresenta il riferimento economico per valutare la natura dell’attività.
Con questa precisazione, il legislatore chiude definitivamente la fase di ambiguità giuridica sul riconoscimento di queste attività come “non commerciali”. Per due decenni, l’assenza di una norma chiara aveva generato interpretazioni altalenanti da parte degli enti locali e dell’amministrazione finanziaria, producendo contenziosi e incertezza per gli istituti paritari.
Il criterio economico: la retta media e il costo medio per studente
La condizione centrale stabilita dall’articolo 134-bis è chiara: l’esenzione dall’IMU si applica solo quando la retta media richiesta dall’istituto paritario risulta inferiore al costo medio per studente definito annualmente dal Ministero dell’Istruzione. Questo parametro ministeriale, aggiornato ogni anno, rappresenta la spesa media sostenuta dallo Stato per ciascun alunno nel sistema pubblico.
Il collegamento con la natura “non commerciale” delle attività scolastiche paritarie diventa così oggettivo e verificabile. Una scuola che mantiene le proprie rette al di sotto del riferimento statale dimostra di operare senza finalità di lucro, coerentemente con il servizio pubblico che eroga.
Questo criterio economico introduce un meccanismo trasparente e ripetibile nel tempo, eliminando le ambiguità interpretative che hanno alimentato il contenzioso tributario negli ultimi vent’anni. Per gli istituti e le famiglie, significa finalmente sapere con certezza quali scuole rientrano nell’agevolazione fiscale.
Le reazioni del settore: la posizione di AGIDAE e il richiamo alla legge 62/2000
L’approvazione dell’articolo 134-bis ha suscitato la soddisfazione di AGIDAE, l’associazione che rappresenta le scuole paritarie gestite da enti religiosi. Il presidente, padre Francesco Ciccimarra, ha espresso pubblicamente gratitudine al Governo e in particolare al viceministro dell’Economia Maurizio Leo, evidenziando il metodo adottato: un approccio giuridico rigoroso unito a una chiara assunzione di responsabilità politica.
Nel comunicato ufficiale si legge: “Ci sono voluti venti anni per vedere finalmente il riconoscimento, da parte dello Stato, di un diritto sacrosanto”. Il riferimento è alla legge 62 del 2000, che aveva già incluso le scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione, riconoscendone formalmente il ruolo pubblico e la funzione educativa.
Questo richiamo normativo sottolinea come il nuovo chiarimento sull’IMU rappresenti il completamento di un percorso iniziato oltre due decenni fa, quando le paritarie erano state integrate nel quadro istituzionale dell’istruzione italiana.
Le ricadute sul contenzioso e sul sistema: gli effetti dell’incertezza e cosa cambia
Per oltre vent’anni, la questione IMU ha generato un contenzioso tributario e civile particolarmente esteso tra scuole paritarie e amministrazioni locali. I procedimenti si sono spesso conclusi con esiti incerti, creando instabilità per gli istituti coinvolti. In alcuni casi, le conseguenze economiche sono state tali da portare alla chiusura di scuole, con ripercussioni dirette sull’offerta formativa territoriale.
Secondo AGIDAE, questa incertezza normativa ha ostacolato di fatto il diritto delle famiglie alla libertà di scelta educativa, già riconosciuto dalla legge 62 del 2000. La mancanza di chiarezza sul trattamento fiscale rendeva fragile la sostenibilità economica di molti istituti paritari, limitando indirettamente le opzioni disponibili per genitori e studenti.
Con l’introduzione dell’articolo 134-bis, si chiude definitivamente questa fase di ambiguità giuridica. La norma fornisce un criterio oggettivo e verificabile, garantendo certezza del diritto e stabilità operativa agli enti gestori, con benefici attesi per l’intero sistema scolastico nazionale.