L’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli dichiarativi per l’anno 2026, tra cui il nuovo modello 730 con le relative istruzioni. La principale novità riguarda le spese per l’istruzione dei figli, per le quali la Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha introdotto un importante cambiamento attraverso l’articolo 1, comma 13.
Dal 1° gennaio 2025, il limite massimo di spesa detraibile per studente è stato innalzato a 1.000 euro annui, con un incremento di 200 euro rispetto al precedente tetto di 800 euro in vigore fino al 31 dicembre 2024. Questo aumento interessa le spese sostenute per la frequenza delle scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, ampliando così il beneficio fiscale per le famiglie con figli in età scolare.
Le voci ammesse in detrazione: tasse, attività, trasporto e mensa
La normativa individua con precisione quali spese possono essere portate in detrazione nel modello 730/2026. Tra le voci ammesse figurano innanzitutto le tasse di iscrizione e frequenza, che rappresentano la componente più diretta del costo scolastico. È possibile detrarre anche i contributi versati per corsi e laboratori di lingue, teatro, musica e altre attività, a condizione che siano organizzati dalla scuola frequentata dallo studente.
Il trasporto scolastico rientra tra le spese detraibili, anche quando il servizio è fornito da soggetti esterni all’istituto. Analogamente, sono ammesse le gite scolastiche e tutte le attività culturali o ricreative promosse nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa. Anche il servizio mensa è detraibile, indipendentemente dal fatto che sia gestito direttamente dalla scuola oppure dal Comune o da altri Enti.
Restano invece escluse dal beneficio fiscale alcune categorie di spesa. Non possono essere portati in detrazione i costi per l’acquisto di libri di testo, materiali di cancelleria, zaini, astucci e cartelle, che sono considerati beni strumentali personali non riconducibili alla frequenza.
La misura della detrazione: il 19% sulla spesa ammessa
Le spese di istruzione e scolastiche ammesse in detrazione beneficiano di un’aliquota del 19% calcolata sull’importo totale sostenuto nell’anno d’imposta. La percentuale si applica alla spesa effettivamente documentata, nel rispetto del tetto massimo di 1.000 euro per studente introdotto dalla Legge di Bilancio 2025.
In termini pratici, una famiglia che sostiene spese fino al limite consentito può detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% di tale cifra. La detrazione opera nell’anno d’imposta in cui le spese sono state sostenute e deve essere indicata nel modello 730 presentato nell’anno successivo, garantendo così un beneficio fiscale diretto sulle somme versate per l’istruzione.
Gli alunni con DSA: detrazione al 19% senza limite di spesa
Le famiglie di studenti con disturbi specifici dell’apprendimento possono beneficiare di una detrazione del 19% per l’acquisto di strumenti didattici e supporti tecnici o informatici compensativi, senza alcun limite massimo di spesa. La normativa richiede che il disturbo sia stato diagnosticato e certificato da un medico e che i dispositivi acquistati siano necessari per facilitare lo studio e l’apprendimento.
A differenza delle spese ordinarie di istruzione, per le quali il tetto è fissato a 1.000 euro per studente, questa agevolazione non impone alcun vincolo economico.
Le ricadute per famiglie e studenti dal 2025
L’innalzamento del tetto detraibile a 1.000 euro per studente rappresenta un ampliamento del beneficio fiscale disponibile per le famiglie rispetto al precedente limite di 800 euro, valido fino al 31 dicembre 2024. La modifica, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, si applica alle spese sostenute per la frequenza delle scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale.
A partire dall’anno d’imposta 2025, ciascun contribuente potrà portare in detrazione fino a 1.000 euro per ogni studente a carico, calcolando il 19% sull’importo ammissibile.