Uno studente iscritto al biennio di un Istituto Tecnico di Bari nell’anno scolastico 2025/2026 ha chiuso l’anno con un rendimento complessivamente positivo, una valutazione in condotta pari a otto decimi e il recupero di una precedente insufficienza in chimica. Tuttavia, la grave lacuna in matematica – con un voto di tre decimi assegnato a giugno dopo un debito formativo già emerso nel primo quadrimestre – ha portato il Consiglio di classe a deliberare la sospensione del giudizio.
Allo studente è stato assegnato un corso di recupero estivo di trenta ore, incentrato su equazioni, polinomi e calcolo letterale, di cui ha frequentato ventiquattro ore.
La verifica svolta il 27 agosto 2026 si è conclusa con un esito gravemente insufficiente. Il giorno successivo, il Consiglio di classe ha deliberato all’unanimità la non ammissione alla classe successiva, confermando il tre in pagella. I genitori hanno impugnato la decisione davanti al Tar Puglia, contestando la pertinenza di alcuni quesiti della prova – basati su figure geometriche e ritenuti estranei al programma comunicato – e la motivazione definita “seriale” e generica.
Con la sentenza n. 01144/2026 del 26 ottobre 2026, la Seconda Sezione ha respinto integralmente il ricorso, confermando la legittimità dell’operato della scuola e del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La prova di recupero e il calcolo decisivo
I genitori dello studente hanno contestato la presenza nella verifica di due quesiti basati su figure geometriche, sostenendo che fossero estranei al programma di recupero comunicato a giugno e incentrato su equazioni, polinomi e calcolo letterale. Il Tar ha chiarito che i contesti geometrici servivano in realtà a testare competenze algebriche espressamente incluse nel debito formativo ed esercitate durante le ventiquattro ore di lezione estive frequentate.
L’elemento decisivo individuato dai giudici amministrativi è di natura aritmetica. I due problemi di geometria contestati valevano al massimo 2,2 punti su un totale di 9. L’alunno aveva ottenuto un punteggio complessivo di 1,1 punti nella prova del 27 agosto 2026.
Anche attribuendogli per ipotesi il punteggio massimo su entrambi i quesiti contestati, la sua verifica avrebbe raggiunto soltanto 3,3 punti, equivalenti a un voto di quattro decimi secondo la griglia di valutazione dell’istituto. Pertanto, l’esito della prova sarebbe rimasto comunque gravemente insufficiente, rendendo irrilevante la contestazione ai fini dell’ammissione alla classe successiva.
Le regole sull’ammissione nella secondaria di secondo grado
Il Tar ha richiamato il d.P.R. n. 122 del 2009, aggiornato dal d.P.R. n. 135 del 2025, che stabilisce un requisito tassativo per l’ammissione alla classe successiva: almeno sei decimi in ciascuna disciplina e una valutazione del comportamento superiore a sei. La presenza di voti positivi nelle altre materie non obbliga il Consiglio di classe a promuovere lo studente se persiste un’insufficienza grave non recuperata.
La decisione di non ammissione non costituisce una sanzione disciplinare, ma un giudizio didattico prognostico che accerta se l’alunno possieda le competenze minime per proseguire il percorso di studi. In un istituto tecnico, la padronanza della matematica rappresenta un requisito essenziale e non compensabile dall’andamento positivo in altre aree disciplinari, come ribadito sia dai docenti sia dai giudici amministrativi.
La discrezionalità tecnica del consiglio di classe
Il Tar Puglia ha ribadito che le valutazioni espresse dal consiglio di classe costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, ambito nel quale il sindacato del giudice amministrativo può intervenire soltanto in presenza di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o violazioni procedurali palesi. La sentenza n. 01144/2026 ha escluso qualsiasi possibilità che il giudice sostituisca il proprio apprezzamento didattico a quello dei docenti, i quali detengono la competenza specifica per valutare l’effettiva preparazione degli studenti.
La decisione ha respinto anche le censure relative alla formulazione sintetica delle motivazioni, rilevando che la delibera di non ammissione era fondata su dati concreti: il voto gravemente insufficiente in matematica, l’esito negativo della prova di recupero, l’unanimità del consiglio di classe. Secondo i giudici, non sussiste l’obbligo di redigere motivazioni articolate quando il quadro probatorio – composto da verbali, griglie di valutazione e documentazione delle verifiche – risulta già esaustivo e coerente con i criteri stabiliti dall’istituto.
Le conseguenze operative per studenti e famiglie
La pronuncia del Tar ribadisce che la sufficienza in ciascuna disciplina rappresenta una condizione imprescindibile per il passaggio di classe nella scuola secondaria di secondo grado. Un comportamento irreprensibile e una media generale positiva non possono sopperire alla presenza di un’insufficienza grave, soprattutto in materie fondamentali per l’indirizzo di studi scelto.
La frequenza del corso di recupero estivo, per quanto regolare e prolungata, non costituisce di per sé garanzia di ammissione: l’obiettivo dei corsi è colmare le lacune, ma soltanto la verifica finale può accertare l’effettivo conseguimento delle competenze minime richieste. Nel caso pugliese, le trenta ore di lezione non hanno prodotto un livello sufficiente nella prova del 27 agosto.