Il diritto riconosce ai lavoratori della scuola permessi retribuiti, fino a 150 ore annue individuali per ciascun anno solare, da utilizzare in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione. La misura è prevista dal contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL 18 gennaio 2024, art. 37) e va esercitata nell’ambito delle disposizioni contrattuali e delle disponibilità organiche secondo criteri di priorità stabiliti.
La platea beneficiaria e le tipologie di corsi ammesse
Il diritto spetta al personale di ruolo e ai supplenti della scuola. Sono ammessi corsi universitari e post‑universitari, oltre a scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, pareggiate o legalmente riconosciute, abilitate al rilascio di titoli o attestati pubblici.
I permessi includono tirocini e il sostenimento degli esami; per i contratti a termine sono rapportati alla durata.
La procedura di presentazione della domanda e i termini temporali
Le domande per i permessi studio vanno presentate entro il 15 novembre di ogni anno per fruire delle 150 ore nel successivo anno solare. Il personale assunto dopo il 15 novembre può produrre istanza entro il quinto giorno dalla nomina e comunque non oltre il 10 dicembre.
La domanda è valida per il periodo ufficiale 1° gennaio–31 dicembre dell’anno indicato.
Il giustificativo richiesto e le conseguenze della mancata certificazione
Il personale che usufruisce dei permessi per diritto allo studio deve presentare all’amministrazione idonea certificazione comprovante iscrizione, frequenza e sostenimento di esami o tirocini. In mancanza delle certificazioni richieste, i permessi già fruiti sono considerati aspettativa senza assegni e l’amministrazione procede al recupero delle somme indebitamente corrisposte.
Sono previste verifiche e addebiti a carico del beneficiario per somme indebitamente percepite.
I limiti quantitativi e i criteri di ripartizione
Il limite massimo per i permessi è fissato al 3% del totale delle unità di personale in servizio all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore. Tale vincolo è inderogabile; i contratti integrativi regionali (C.I.R.) tuttavia disciplinano criteri di priorità e modalità di ripartizione delle istanze e criteri applicativi locali.
La fruizione dei permessi: turni e limitazioni al lavoro straordinario
Il personale autorizzato ai permessi studio ha diritto, salvo esigenze eccezionali e inderogabili, a turni di lavoro compatibili con la frequenza corsi e preparazione agli esami. Inoltre non è obbligato a prestazioni straordinarie né a lavorare in giorni festivi o durante il riposo settimanale (CCNL 18 gennaio 2024, art. 37).
Le scadenze operative per il ciclo 2024–2025
Il 31 dicembre 2025 è il termine ultimo per fruire dei permessi studio autorizzati per l’anno 2024. Per il 2025 è necessario presentare nuova domanda entro il 15 novembre. Il termine vale salvo diverse indicazioni dell’USR territorialmente competente; eventuali proroghe.