Smartworking semplificato: i nuovi possibili scenari dopo il 30 aprile - StudentVille

Smartworking semplificato: i nuovi possibili scenari dopo il 30 aprile

Smartworking semplificato: i nuovi possibili scenari dopo il 30 aprile

Smartworking semplificato: cosa sapere

C’è stata la proroga dell’applicabilità dell’articolo 90 del D.L. 34/2020 che prevede la possibilità, per i datori di lavoro, di ricorrere allo smart working in forma semplificata. Proroga che si sposta, quindi, alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19. Le pubbliche amministrazioni potranno continuare ad organizzare il lavoro dei propri dipendenti sfruttando orari di lavoro flessibili, modalità di “interlocuzione programmata” (ovvero su appuntamento e/o utilizzando soluzioni digitali che riducono al minimo le possibilità di contagio), un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi precedentemente accordati tra le parti interessate. Quali possono essere i possibli scenari dopo il 30 aprile?

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Smartworking semplificato: gli scenari dopo il 30 aprile

Dopo il 30 aprile 2021, quindi, per i lavoratori nello smartworking si aprono tre diversi scenari:

  • nei casi in cui sia stato adottato lo smart working semplificato a tempo determinato con scadenza a fine emergenza, il datore di lavoro dovrà valutare l’opzione di inserire stabilmente questa modalità di lavoro nella propria azienda e preparare gli accordi individuali oppure riprendere la modalità di lavoro pre-emergenza;
  • qualora sia stato attivato lo smart working semplificato a tempo indeterminato, il datore di lavoro sarà tenuto obbligatoriamente a sottoscrivere gli accordi individuali;
  • se è stato adottato fin dall’inizio l’accordo individuale per attivare il lavoro agile, allora la scadenza dello stato di emergenza non cambierà nulla nel contratto di lavoro.

Smartworking semplificato: gli obblighi dei lavoratori

Nulla cambierà per quanto riguarda gli obblighi da parte dei datori di lavoro privati che, fino al nuovo termine, dovranno comunicare in via telematica, al Ministero del lavoro, nominativi dei lavoratori e data di cessazione della prestazione svolta in modalità agile. Come da DPCM del 14 gennaio 2021, dunque, si raccomanda ancora l’utilizzo del lavoro agile per tutte quelle attività lavorative che possono essere svolte direttamente al proprio domicilio o a distanza, e che non richiedono la presenza del lavoratore nella sede dell’azienda o altrove.

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