Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento 634/2026, è intervenuto per chiarire i limiti della pubblicazione online delle graduatorie di borse di studio. La decisione stabilisce un principio chiaro: rendere accessibili dati personali non necessari costituisce un illecito, anche quando la pubblicazione risponde a esigenze di trasparenza amministrativa.
Il provvedimento sottolinea che il principio di trasparenza non può giustificare la diffusione di informazioni riservate. Quando la normativa prevede la pubblicazione di una graduatoria, gli enti devono limitarsi a rendere visibili esclusivamente i dati indispensabili per identificare i beneficiari e verificare la correttezza della selezione.
Ogni informazione eccedente rispetto a questo obiettivo rappresenta una violazione della normativa sulla privacy, esponendo l’ente responsabile a conseguenze sanzionatorie e i candidati a un’indebita esposizione dei propri dati personali.
La vicenda: 8mila euro di sanzione per dati eccedenti in graduatoria
Una fondazione è stata sanzionata con una multa di 8mila euro dal Garante Privacy dopo aver pubblicato online una graduatoria di borse di studio contenente informazioni personali di quasi cinquecento candidati. L’autorità ha ritenuto che i dati divulgati fossero eccedenti rispetto a quanto effettivamente necessario per garantire la trasparenza della selezione.
La decisione rappresenta un caso concreto di intervento contro la diffusione incontrollata di informazioni riservate nell’ambito delle procedure di assegnazione. L’esposizione online ha riguardato dettagli che andavano oltre l’identificazione dei beneficiari e la posizione in graduatoria, elementi che da soli avrebbero permesso di soddisfare l’obiettivo informativo.
La sanzione assume valore deterrente per tutti gli enti che gestiscono procedure pubbliche, ricordando che la pubblicità degli atti non giustifica automaticamente la diffusione indiscriminata di dati personali dei candidati coinvolti.
Le cautele nella pubblicazione: solo i dati indispensabili
Il principio di trasparenza amministrativa, sebbene cruciale per garantire l’accesso alle informazioni pubbliche, non autorizza la diffusione indiscriminata di dati riservati. Il Garante ha ribadito che quando la pubblicazione di una graduatoria è prevista dalla normativa, devono essere resi visibili esclusivamente i dati strettamente necessari per raggiungere lo scopo informativo. L’obiettivo della norma è consentire ai candidati e al pubblico di verificare l’assegnazione delle borse di studio senza esporre informazioni eccedenti rispetto a questa finalità.
Questo equilibrio tra trasparenza e tutela della riservatezza impone agli enti di valutare con attenzione quali informazioni sono realmente indispensabili. Per esempio, per identificare i beneficiari e la posizione in graduatoria potrebbero bastare nome, cognome e punteggio, mentre altri elementi personali non necessari alla verifica dell’esito non devono comparire online.
Le ricadute operative per enti e studenti
Il chiarimento del Garante orienta direttamente le prassi di scuole, università, fondazioni ed enti erogatori di borse di studio. La pubblicazione di dati personali non necessari nelle graduatorie online espone a sanzioni concrete, come dimostra il caso della fondazione multata con 8mila euro.
Per gli studenti che consultano o compaiono in queste graduatorie, il provvedimento conferma che la tutela della privacy vale anche quando i dati vengono resi pubblici per finalità amministrative. L’effetto deterrente della sanzione spinge gli enti a rivedere i criteri di pubblicazione, limitandosi ai dati strettamente indispensabili e riducendo il rischio di esposizione non necessaria delle informazioni personali dei candidati.