Questa ordinanza della Cassazione chiarisce quando Google deve rispondere dei contenuti online

Questa ordinanza della Cassazione chiarisce quando Google deve rispondere dei contenuti online

Chi studia giurisprudenza oggi sa bene che diritto all’oblio si colloca al centro del bilanciamento tra libertà di informazione e tutela della reputazione digitale. Introdotto nella prassi europea con la sentenza Google Spain della Corte di Giustizia UE (C-131/12) e oggi disciplinato dall’art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), esso consente all’interessato di ottenere la cancellazione o la deindicizzazione di dati personali quando non più necessari, inesatti o non aggiornati rispetto alle finalità originarie del trattamento. 

Le Linee Guida europee elaborate dal Gruppo Articolo 29 (oggi Comitato Europeo per la Protezione dei Dati) hanno chiarito che la valutazione deve sempre fondarsi su un bilanciamento tra interesse pubblico all’informazione e diritti fondamentali dell’individuo, tenendo conto di fattori come il tempo trascorso, il ruolo pubblico del soggetto e l’attualità della notizia. 

In questo quadro, i motori di ricerca non sono meri intermediari tecnici, ma titolari del trattamento, chiamati a operare una valutazione caso per caso sulla permanenza online delle informazioni.

È proprio in tale contesto che si colloca l’ordinanza n. 6433/2026 della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, pubblicata il 18 marzo 2026, che ha accolto il ricorso proposto dagli avvocati Angelica Parente e Domenico Bianculli contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 14793/2024. Il caso riguardava la richiesta di deindicizzazione di alcuni articoli di stampa online relativi a una vicenda giudiziaria ormai definita, che continuavano a comparire nei risultati di ricerca associati al nome dell’interessato.

Nel giudizio di primo grado, il Tribunale aveva riconosciuto la violazione del diritto all’oblio per la tardiva rimozione degli URL da parte di Google, ma aveva escluso il risarcimento del danno, ritenendo non sufficientemente provata la lesione subita. La Cassazione ha invece censurato questa impostazione, rilevando un vizio di motivazione e sottolineando come il giudice di merito avrebbe dovuto valutare in modo più approfondito gli elementi allegati, tra cui la diffusione dei contenuti online e la loro visibilità nei risultati di ricerca.

Secondo la Suprema Corte, infatti, il danno non patrimoniale in casi di questo tipo non richiede necessariamente una prova diretta, potendo essere accertato anche attraverso presunzioni semplici, sulla base di circostanze concrete come la rilevanza della notizia e il contesto in cui è stata diffusa. L’ordinanza ha quindi disposto la cassazione della sentenza con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, affinché proceda a una nuova valutazione della domanda risarcitoria.

Si tratta di un passaggio importante, perché richiama il giudice a una valutazione concreta del danno legato alla permanenza delle informazioni online”, osserva l’Avv. Angelica Parente. L’Avv. Domenico Bianculli evidenzia come “la visibilità nei motori di ricerca costituisca oggi un elemento centrale nella valutazione dell’impatto delle notizie sulla sfera personale”.

La decisione si inserisce nel percorso giurisprudenziale che, a partire dal GDPR e dalle indicazioni europee, sta progressivamente definendo i confini tra diritto all’informazione e tutela dell’identità digitale, confermando il ruolo sempre più rilevante dei motori di ricerca nella gestione dei dati personali accessibili online a tutela dei cittadini che vogliono cancellare notizie da internet.

I precedenti della Cassazione che mettono sotto pressione Google

In questo quadro, la pronuncia del 2026 si inserisce in un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità. Già con la sentenza n. 14488/2025, la Corte di Cassazione aveva chiarito che la permanenza online di notizie non aggiornate relative a vicende penali concluse favorevolmente per l’interessato richiede una verifica concreta dell’attualità dell’interesse pubblico, evidenziando come la mera veridicità originaria del contenuto non sia sufficiente a giustificarne la persistente indicizzazione nei risultati di ricerca. In quel caso, la Corte aveva cassato la decisione di merito che aveva negato la deindicizzazione di articoli risalenti, rinviando al giudice per un nuovo bilanciamento tra diritto all’informazione e tutela della persona.

Un ulteriore precedente significativo è rappresentato dalla sentenza n. 18430/2022, con cui la Cassazione ha affrontato il tema della responsabilità del motore di ricerca per la mancata rimozione di contenuti diffamatori già accertati come tali in sede giudiziaria. In quella occasione, la Corte ha riconosciuto che, una volta acquisita la conoscenza dell’illiceità delle informazioni, il gestore del servizio è tenuto ad attivarsi tempestivamente per impedirne la diffusione, configurando una responsabilità anche sotto il profilo risarcitorio in caso di inerzia.

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