TAR Emilia-Romagna conferma la bocciatura: nessuna diagnosi DSA e lacune nello studio

TAR Emilia-Romagna conferma la bocciatura di una studentessa: nessuna diagnosi DSA e lacune nello studio

Il TAR respinge il ricorso contro la bocciatura alla Maturità: assente diagnosi DSA e documentazione tardiva. La scuola ha agito conforme alla normativa.
TAR Emilia-Romagna conferma la bocciatura di una studentessa: nessuna diagnosi DSA e lacune nello studio

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione Prima, ha emesso la sentenza n. 01253/2026 il 15 settembre 2026, respingendo definitivamente il ricorso contro l’esito insufficiente dell’Esame di Stato sostenuto nell’anno scolastico 2022/2023. La studentessa aveva impugnato le griglie di valutazione delle prove scritte, del colloquio orale e i verbali della commissione d’esame e del Consiglio di classe di un Istituto tecnico di Reggio Emilia.

La ricorrente sosteneva che la scuola avesse tenuto una condotta omissiva per non aver predisposto un Piano Didattico Personalizzato o misure compensative specifiche in vista dell’esame. I giudici amministrativi hanno tuttavia accertato che l’esito insufficiente derivava da un difetto di preparazione della candidata, non da negligenze dell’istituto scolastico.

Il TAR ha stabilito che l’operato dei docenti era risultato conforme alla normativa vigente e che la mancata promozione andava attribuita esclusivamente alle lacune di studio accumulate dall’alunna.

Il quadro su DSA, BES e PDP richiamato in sentenza

Il TAR ha accertato che la studentessa non presentava diagnosi di DSA né altre patologie clinicamente documentate. La relazione psicologica prodotta a maggio 2023, benché segnalasse problematiche emotive e BES, risultava tardiva rispetto al termine ministeriale del 31 marzo previsto per le classi terminali e, soprattutto, priva di una diagnosi specifica che potesse legittimare l’adozione di strumenti compensativi formali.

Nonostante l’assenza di diagnosi DSA, la scuola ha garantito un supporto costante lungo l’intero percorso di studi, ammettendo regolarmente l’alunna e deliberando a maggioranza la sua partecipazione all’Esame di Stato. Il Consiglio di classe ha tenuto conto dello stato emotivo della ragazza e del comportamento corretto, dimostrando attenzione alle segnalazioni familiari.

La sentenza evidenzia che la distinzione tra BES e DSA ha avuto conseguenze concrete: senza una certificazione formale nei tempi previsti, gli strumenti personalizzati previsti dalla normativa non risultavano automaticamente applicabili all’Esame di Stato, pur in presenza di supporto didattico documentato durante il percorso scolastico.

Le motivazioni dei giudici tra supporto scolastico e carenze di preparazione

Il TAR ha giudicato l’operato dei docenti pienamente coerente con la normativa vigente e attento alle segnalazioni provenienti dalla famiglia. I giudici hanno riconosciuto che l’istituto ha sistematicamente supportato la studentessa durante l’intero percorso di studi, ammettendola alla Maturità nonostante le carenze pregresse documentate.

Il collegio ha evidenziato la natura dell’Esame di Stato come prestazione unica e non recuperabile in momenti successivi. Proprio per questo carattere, l’esito insufficiente delle prove è stato attribuito esclusivamente alle lacune nello studio della candidata, non a omissioni o negligenze della scuola.

La sentenza ha respinto integralmente le doglianze della ricorrente, stabilendo che le carenze di preparazione emerse nelle prove scritte e nel colloquio orale costituivano il reale motivo dell’esito negativo. Il Tribunale ha disposto la condanna della studentessa al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre agli accessori di legge.

Le implicazioni per studenti e scuole nel perimetro del caso

La sentenza evidenzia come la performance d’esame costituisca l’elemento determinante in assenza di diagnosi formali DSA e di strumenti compensativi personalizzati. Il TAR ha ribadito che, senza una certificazione clinica specifica e tempestiva, la valutazione finale si concentra esclusivamente sul rendimento effettivo nelle prove.

La tempistica della documentazione clinica emerge come fattore decisivo: la relazione psicologica prodotta a maggio 2023, oltre il termine ministeriale del 31 marzo per le classi terminali, e priva di diagnosi circostanziata, ha limitato l’applicabilità di misure personalizzate. Il caso sottolinea l’importanza di presentare certificazioni complete entro le scadenze previste per attivare strumenti di supporto.

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