Tar Lombardia, studentessa con Bes non ammessa: confermati i criteri di valutazione dell'esame di Stato

Tar Lombardia, studentessa con Bes non ammessa alla Maturità: confermati i criteri di valutazione dell'esame di Stato

Il Tar Lombardia respinge il ricorso di una studentessa con certificazione per ansia e stress non ammessa all'esame di Stato 2025, confermando la legittimità della valutazione.
Tar Lombardia, studentessa con Bes non ammessa alla Maturità: confermati i criteri di valutazione dell'esame di Stato

Una studentessa con certificazione per la gestione di ansia e stress non è stata ammessa all’esame di Stato 2025. Dopo aver sostenuto le prove suppletive con una nuova commissione, ha ricevuto il giudizio finale di “Non diplomato” e ha presentato ricorso al Tar Lombardia.

La Sezione Quinta del Tribunale amministrativo, con sentenza n. 03462/2026, ha respinto il ricorso confermando la legittimità delle decisioni del consiglio di classe e della commissione d’esame. La vicenda prende avvio dalla mancata ammissione iniziale, seguita dall’assegnazione a una nuova commissione per la sessione suppletiva mediante decreto dell’USR Lombardia del primo luglio 2025.

Con ordinanza cautelare del 17 luglio, il Collegio aveva confermato l’ammissione con riserva.

Durante le prove, la candidata ha conseguito 14/20 nella prima prova scritta, 13/20 in matematica e 4/20 al colloquio orale. Quest’ultima prova è stata segnata da attacchi di panico sfociati in una crisi asmatica, circostanze che hanno influito sulla performance ma non hanno modificato il giudizio complessivo della commissione.

I giudici hanno sottolineato l’equilibrio tra tutela delle fragilità personali e mantenimento degli standard valutativi previsti dall’ordinamento scolastico.

La motivazione sulla sufficienza del voto numerico

Il Tar Lombardia ha respinto la contestazione sul presunto difetto di motivazione del voto, richiamando un principio consolidato: il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione e contiene già in sé la sua motivazione, senza necessità di ulteriori specificazioni o chiarimenti.

Secondo i giudici della Sezione Quinta, l’attribuzione di un punteggio numerico rappresenta una forma di motivazione implicita ma valida, fondata sulla valutazione professionale dei commissari.

La sentenza sottolinea come la commissione avesse utilizzato griglie di valutazione per entrambe le prove scritte e per il colloquio orale, assegnando punteggi a ciascuna voce prevista. Questo iter procedurale ha permesso di assolvere l’onere motivazionale richiesto dalla normativa, fornendo una traccia chiara e verificabile del processo valutativo seguito.

Gli strumenti compensativi e la conduzione del colloquio

La commissione d’esame aveva predisposto per la studentessa le mappe concettuali da lei stessa elaborate, oltre a concederle tempo supplementare per sostenere le prove. Quest’ultimo strumento, però, non è stato utilizzato dalla candidata, che ha preferito concludere nei tempi ordinari.

Il colloquio orale è durato complessivamente 1 ora e 57 minuti, una durata pensata — come sottolinea la sentenza — per mettere la ragazza nelle migliori condizioni psicologiche possibili. I verbali attestano che l’atmosfera durante la prova è stata mantenuta serena, nel rispetto della fragilità certificata.

Il Tar ha richiamato la finalità del Piano Didattico Personalizzato (PDP): assicurare agli studenti con Bisogni Educativi Speciali il raggiungimento almeno degli obiettivi minimi di apprendimento, senza che ciò risulti discriminante rispetto agli altri candidati. Gli strumenti compensativi servono a garantire parità di condizioni, non a modificare i criteri di valutazione.

Le ragioni del rigetto e gli effetti procedurali

Il Tar ha chiarito un punto fondamentale: i risultati ottenuti nei test TOLC-B per l’accesso universitario non possono essere confrontati con l’esame di maturità. Come sottolineato nella sentenza, esiste una «diversità ontologica tra i test TOLC-B e l’esame di maturità», che rende qualsiasi paragone privo di valore ai fini della valutazione.

Dalla verbalizzazione è emerso che la candidata non era riuscita a rispondere alle domande durante il colloquio, nonostante il clima fosse descritto come sereno e gli strumenti compensativi fossero stati garantiti. Questa incapacità di fornire risposte ha pesato nella valutazione finale della commissione.

Sul piano procedurale, il ricorso principale è stato dichiarato improcedibile per carenza di interesse, mentre le spese di giudizio sono state compensate tra le parti. La decisione conferma che, pur nel rispetto delle fragilità personali certificate, gli standard valutativi dell’esame di Stato restano vincolanti e non possono essere derogati in assenza del raggiungimento degli obiettivi minimi richiesti.

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