Con la sentenza n. 108/2026, depositata il 22 maggio 2026, la Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha accolto il ricorso di uno studente di quarta superiore bocciato agli esami di recupero di italiano e latino. Il giudice ha annullato il diniego opposto dal Liceo Scientifico Statale e ordinato l’esibizione degli elaborati svolti dai compagni nelle stesse discipline, con l’obbligo per la scuola di oscurare solo i dati identificativi.
La richiesta di accesso era finalizzata a dimostrare una disparità di trattamento e a verificare l’uniformità dei criteri di valutazione applicati durante le prove di recupero. Il Tar ha stabilito che l’accesso non può essere negato per mere difficoltà tecniche di anonimizzazione, specie quando l’interesse difensivo dello studente è concreto e rigorosamente motivato.
La decisione ribadisce che la tutela della riservatezza dei compagni cede di fronte al diritto di difesa, purché siano rimossi i riferimenti identificativi.
Il caso concreto: dalla sospensione del giudizio al ricorso
La vicenda ha inizio al termine dell’anno scolastico 2024/2025, quando il Consiglio di Classe sospende il giudizio di uno studente maggiorenne di quarta superiore a causa delle insufficienze in italiano e latino. Nell’agosto 2025 il ragazzo sostiene gli esami di recupero, ma gli esiti sono negativi in entrambe le materie.
Il Consiglio delibera quindi la non ammissione alla classe successiva.
Il 3 settembre 2025 lo studente presenta un’istanza di accesso procedimentale ai sensi della legge n. 241/1990, richiedendo verbali, griglie di valutazione e documentazione relativa agli esami di recupero sostenuti dai compagni nelle stesse discipline. Il 6 ottobre la scuola accorda l’accesso a parte dei documenti, escludendo però gli elaborati degli altri studenti.
Il 6 novembre il ragazzo inoltra una richiesta integrativa per ottenere anche quelle prove.
Il 3 dicembre arriva il diniego definitivo del liceo, motivato con quattro argomenti: l’impossibilità tecnica di garantire l’anonimato dato l’esiguo numero di studenti coinvolti, la natura soggettiva delle prove a risposta aperta che impedirebbe una comparazione utile, la tutela rafforzata della riservatezza dei minori e l’assenza di pubblicità della prova orale, essendo un accertamento interno.
Lo studente decide di impugnare il rifiuto davanti al Tar Sicilia.
Le motivazioni giuridiche: prevalenza del diritto di difesa sulla riservatezza
Il Tar ha riconosciuto che l’interesse difensivo dello studente è concreto e attuale: la comparazione tra elaborati si rende necessaria per verificare eventuali disparità di trattamento e l’uniformità dei criteri applicati. I documenti richiesti non rientrano nelle eccezioni previste dall’articolo 24 della legge 241/1990, che tutela informazioni sensibili o riservate per legge.
Il Collegio ha richiamato il principio espresso dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 9588 del 3 novembre 2022: non spetta alla pubblica amministrazione né al giudice dell’accesso valutare l’incidenza decisiva del documento nel futuro giudizio. Tale apprezzamento compete solo all’autorità giudiziaria eventualmente investita della questione.
La difficoltà di anonimizzazione, invocata dal liceo per il numero ridotto di studenti coinvolti, non costituisce motivo valido per negare l’accesso. Il Tar ha inoltre rilevato che almeno uno dei controinteressati era già maggiorenne al momento delle prove, mentre l’altro lo è diventato nel periodo intercorso tra richiesta e diniego.
La prossimità alla maggiore età e la natura degli elaborati, privi di dati sensibili, hanno fatto propendere il giudice per la prevalenza del diritto di difesa sulla riservatezza.
Le implicazioni per studenti e scuole: come orientarsi
La sentenza n. 108/2026 del Tar Sicilia stabilisce un principio chiaro: quando l’interesse difensivo è concreto e motivato, il diritto di accesso ai documenti scolastici prevale sulle obiezioni legate alla riservatezza, purché i dati identificativi vengano oscurati. Gli studenti che intendano contestare una valutazione possono richiedere, ai sensi della legge 241/1990, anche gli elaborati dei compagni se ciò è funzionale a dimostrare disparità di trattamento o difformità nei criteri applicati.
Le scuole devono sapere che difficoltà tecniche nell’anonimizzazione non giustificano il diniego: l’oscuramento dei soli riferimenti personali è sufficiente, specie quando gli elaborati non contengono dati sensibili. Il Tar ha ordinato l’esibizione entro trenta giorni dalla comunicazione, rafforzando l’obbligo di trasparenza dell’amministrazione scolastica e tutelando il diritto degli studenti a preparare un’eventuale impugnazione della bocciatura.