Abolita l'abilitazione scientifica nazionale: la riforma Bernini è legge

Abolita l'abilitazione scientifica nazionale: la riforma Bernini è legge

La Camera approva definitivamente la riforma dei concorsi universitari della ministra Bernini. Cancellata l'Asn, introdotta l'autocertificazione online per i candidati.
Abolita l'abilitazione scientifica nazionale: la riforma Bernini è legge

La riforma dei concorsi universitari voluta dalla ministra Anna Maria Bernini ha ottenuto l’approvazione definitiva alla Camera con 122 voti favorevoli, 70 contrari e 3 astenuti. Il testo, identico a quello licenziato dal Senato il 9 dicembre scorso, conclude un iter parlamentare durato sette mesi e nasce dai lavori di un gruppo di esperti nominato dal ministero nel settembre 2024.

Il lungo percorso ha visto mesi di audizioni con sindacati e associazioni di dottorandi e ricercatori, oltre alla discussione di proposte emendative presentate in commissione Cultura e successivamente respinte. Non sono mancate polemiche sul rischio di fenomeni di nepotismo legati alle nuove commissioni, timori che la ministra Bernini ha smentito al Senato prima della votazione finale, sottolineando le garanzie di trasparenza previste dal provvedimento per l’accesso alla carriera accademica.

Lo stop all’abilitazione scientifica nazionale e l’autocertificazione

La riforma cancella l’Abilitazione scientifica nazionale, introdotta nel 2010 e in vigore fino a oggi. Al suo posto viene istituita un’autocertificazione online mediante la quale i candidati ai concorsi da professore o da ricercatore a tempo determinato dichiarano il possesso dei requisiti di produttività scientifica stabiliti per ciascun gruppo disciplinare.

Il nuovo meccanismo sposta il focus dalla valutazione nazionale preventiva alla verifica dei requisiti autocertificati direttamente in sede concorsuale. I requisiti minimi, definiti per area scientifica, saranno consultabili e i candidati dovranno attestare di soddisfarli attraverso un portale dedicato.

È previsto un regime transitorio per chi ha già ottenuto l’abilitazione scientifica prima dell’entrata in vigore della legge: questi docenti sono esonerati dall’autocertificazione fino alla scadenza naturale del titolo conseguito, potendo continuare a partecipare ai concorsi con il riconoscimento già acquisito.

I numeri del sistema Asn e il contenzioso

Le sei finestre di Abilitazione scientifica nazionale bandite dal 2012 a oggi hanno abilitato oltre 71mila aspiranti professori. Di questi, tuttavia, meno di 40mila hanno poi ottenuto una cattedra. Sono rimasti esclusi oltre 31mila abilitati, pari al 41,3% del totale: pur avendo superato la valutazione nazionale, non hanno mai ricevuto una chiamata da parte degli atenei.

Il sistema ha inoltre generato un ingente contenzioso amministrativo. Tra il 2013 e il 2024 le procedure di abilitazione hanno prodotto oltre 2.500 ricorsi tra Tar del Lazio e Consiglio di Stato. Nello stesso periodo, per confronto, i ricorsi per la chiamata dei professori sono stati appena 45 e quelli per la chiamata dei ricercatori 179.

Il divario numerico evidenzia come la fase dell’Asn, anziché la successiva selezione concorsuale, concentrasse il maggior numero di contestazioni legali.

Le nuove commissioni di valutazione

Le commissioni chiamate a valutare i candidati saranno formate da cinque membri. Quattro di loro verranno estratti da liste di 40 aspiranti commissari per ciascun gruppo scientifico disciplinare, redatte dal ministero sulla base di domande corredate da curricula consultabili online. Il quinto membro sarà invece individuato dall’ateneo tra i docenti interni stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o di insegnamento, con una posizione accademica almeno equipollente a quella oggetto del concorso.

Per i gruppi scientifico disciplinari più piccoli, dove le liste di partenza conteranno meno di 40 nomi, le commissioni scenderanno a tre membri: due esterni e un interno.

I requisiti minimi di produttività scientifica verranno aggiornati una prima volta dopo due anni dall’entrata in vigore della legge e successivamente ogni cinque anni. Parallelamente, tutti i docenti in cattedra saranno sottoposti a valutazione triennale secondo nuove linee guida affidate all’Agenzia Anvur. Gli atenei che reclutano docenti valutati positivamente potranno beneficiare di contributi premiali.

Gli interventi sulla mobilità accademica

La riforma introduce modifiche rilevanti per incentivare la circolazione dei docenti tra atenei. La quota di posti da professore riservata a chi proviene da un’altra università passa dal 20% al 25%, mentre per i contratti da ricercatore le risorse dedicate scendono dal 33% al 25%.

Una novità sostanziale riguarda il trasferimento «a senso unico» di professori e ricercatori a tempo indeterminato: non sarà più necessario uno scambio reciproco tra atenei, purché il docente abbia almeno cinque anni di servizio. Il trasferimento richiede l’assenso dell’interessato e delle università coinvolte, oltre al rispetto di specifici indicatori di sostenibilità economico-finanziaria da parte dell’ateneo che effettua la chiamata.

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