Tirocinio Formativo Attivo 2018: cosa cambia? - StudentVille

Tirocinio Formativo Attivo 2018: cosa cambia?

Tirocinio Formativo Attivo 2018: cosa cambia?

Tirocinio Formativo Attivo 2018, info utili

Oggi parleremo del tirocinio formativo attivo, cioè il percorso di formazione professionale per insegnanti. Se siete interessati a diventare insegnanti e lavorare nella scuola secondaria, non perdete nemmeno un passaggio di quello che stiamo per dirvi. Il cammino per insegnare non è più facile come una volta, negli anni e con i diversi governi sono cambiate tante leggi e i metodi di reclutamento; bisogna studiare molto e affrontare diversi ostacoli. Con uno dei decreti attuativi della Buona scuola sono state riformate le modalità di selezione dei futuri docenti della scuola secondaria, si è stabilito che il concorso nazionale, da bandire su scala regionale o interregionale, avrà cadenza biennale, con il primo bando da far uscire nel 2018. Non è più necessario seguire un percorso di abilitazione per accedere alle prove di selezione: è stato abolito il Tfa (Tirocinio formativo attivo). Per partecipare al nuovo concorso, i non abilitati devono possedere i titoli di accesso stabiliti per ciascuna classe di concorso e i 24 crediti formativi nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle materie didattiche. Solo chi risulterà vincitore inizierà un percorso di formazione triennale retribuito (il cosiddetto percorso Fit), propedeutico alla successiva immissione in ruolo.

Tirocinio Formativo Attivo 2018: i crediti e le discipline da studiare

Come abbiamo accennato, i non abilitati devono possedere i titoli di accesso stabiliti per ciascuna classe di concorso e i 24 crediti formativi nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle materie didattiche, questi crediti possono essere acquisiti solo presso enti interni al sistema universitario.  Chi sta per laurearsi potrà sostenere eventuali esami aggiuntivi gratuitamente; mentre chi è già laureato potrà integrare gli esami pagando al massimo 500 euro, che saranno ridotti in proporzione al reddito e al numero di crediti da conseguire, massimo 12 crediti possono essere acquisiti in via telematica. Per ottenere i 24 crediti è necessario approfondire tali discipline:

  • pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione
  • psicologia
  • antropologia
  • metodologie e tecnologie didattiche

Per ciascuna delle quattro aree disciplinari il decreto indica sia i settori scientifico-disciplinari all’interno dei quali possono essere acquisiti i necessari crediti, che gli obiettivi formativi da raggiungere. In particolare, per la materia “metodologie e tecnologie didattiche” viene definito un percorso specifico per classe di concorso, almeno 6 dei 24 cfu devono essere conseguiti in almeno 3 dei 4 ambiti disciplinari che abbiamo elencato. Il discorso dei 24 cfu non vale per i docenti già abilitati e per quelli che, seppur non abilitati, hanno maturato almeno 3 anni di servizio come supplenti: per queste due categorie di docenti verranno indetti concorsi con regole diverse e caratterizzati da meno prove da superare.

FIT: com’è costituito il nuovo iter

Dal 2018 in poi per abilitarsi all’insegnamento si dovrà passare dal nuovo percorso di Formazione, Inserimento e Tirocinio (FIT), il nuovo percorso si articola nelle seguenti fasi:

  • un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale
  •  un successivo percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione di docente, differenziato fra posti comuni e posti di sostegno, destinato ai soggetti vincitori del concorso
  • una procedura di accesso ai ruoli a tempo indeterminato, previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del citato percorso formativo

Superato il concorso, dunque, i docenti stipuleranno un contratto triennale retribuito di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione di docente:

  • Primo anno: al termine del primo, il docente  deve conseguire il diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario al termine di corsi annuali di specializzazione istituiti, in convenzione con l’Ufficio scolastico regionale, da università, istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o loro consorzi. Il diploma di specializzazione è diverso per docenti curricolari e docenti di sostegno
  • Secondo anno: nel corso del secondo anno, il docente, sulla base di incarichi del dirigente scolastico della scuola interessata e fermo restando gli altri impegni formativi, può effettuare supplenze nell’ambito scolastico di appartenenza, e, nel terzo anno, su posti vacanti e disponibili
  • Terzo anno: conseguito il diploma di specializzazione, il futuro docente completa nel secondo e terzo anno del percorso FIT la propria formazione con ulteriori attività di studio, con tirocini formativi diretti e indiretti e con la graduale assunzione di autonome funzioni docenti. L’ammissione al terzo anno è determinata dal superamento della valutazione al termine del secondo anno.

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